|
Tanto per chiarire: Il
pluralismo televisivo
(Roberto Esposti) - Negli ultimi tempi si è fatto un gran
parlare riguardo al termine "pluralismo televisivo" e questo in
conseguenza della singolare situazione politico-mediatica determinatasi
con le ultime elezioni. Ma che cos’è realmente il pluralismo?
Esso consta di una serie di principi di
libertà che trovano il loro fondamento in alcuni articoli della nostra
Costituzione. Esistono due tipi di pluralismo: il pluralismo interno e
quello esterno; vediamo in cosa si differenziano.
Il pluralismo interno grava
principalmente sulla RAI, in quanto concessionaria del servizio pubblico e
consiste "nell’obbligo di dar voce al maggior numero di opinioni
politiche, sociali e culturali presenti nel paese", questo nell’interpretazione
della Corte Costituzionale. Esso è codificato in varie leggi
disciplinanti la materia radiotelevisiva, dalla 103/70 alla legge Mammì
del 1990, nonché dalle convenzioni Stato-RAI. In parole povere la RAI
deve dare uno spazio ad ogni voce del paese e ciò si concreta anche nel
"diritto di accesso", garantito dalle varie tribune, elettorali
o altro. Questa forma di pluralismo si applica in un caso anche ai
soggetti privati: ciò avviene nel principio della "par condicio"
nella propaganda elettorale e questo si deduce da varie interpretazioni
che la Consulta ha fornito nel tempo, ma manca di una duratura
codificazione legislativa.
Il secondo tipo di pluralismo, quello
esterno, si rivolge a tutti gli operatori del settore radiotelevisivo:
esso, secondo la Corte riguarda "la possibilità di ingresso nell’ambito
dell’emittenza di quante più voci consentano i mezzi tecnici con la
possibilità nell’emittenza privata che i soggetti portatori di opinioni
diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa
di processi di concentrazione", più semplicemente il mercato delle
telecomunicazioni non può essere blindato riguardo all’ingresso di
nuovi competitori (anti-trust) e le realtà esistenti devono garantire l’espressione
di tutte le voci, anche se avverse. Esso si concreta inoltre nella
possibilità per i cittadini di poter disporre di fonti di informazione
eterogenee. Quindi i cittadini ne possono godere in maniera sia attiva che
passiva e tali diritti non possono dispiegarsi se si è in presenza di un
trust dominante nei settori della tv, radio, stampa, etc… Infine a
questa forma di pluralismo è strettamente collegato il principio della
trasparenza delle fonti di finanziamento della stampa, esteso anche alla
televisione; principio espresso nell’articolo 21 della Costituzione che
concerne la libertà di manifestare il proprio pensiero e che rappresenta
la fonte giuridica, oltrechè morale dei due tipi di pluralismo.
Da questa concisa illustrazione spero
si comprenda la ragione del fervore con cui molte forze politiche e
sociali tengono costante l’attenzione sul rispetto del pluralismo:
garantendo uno dei diritti inalienabili dell’uomo, quello di manifestare
il proprio pensiero (stabilito come tale anche dall’art.18 della
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’ONU) esso consente
ad una democrazia di restare tale. |