Sommario anno XI numero 6 - giugno 2002

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Tanto per chiarire: Il pluralismo televisivo
(Roberto Esposti) - Negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare riguardo al termine "pluralismo televisivo" e questo in conseguenza della singolare situazione politico-mediatica determinatasi con le ultime elezioni. Ma che cos’è realmente il pluralismo?

Esso consta di una serie di principi di libertà che trovano il loro fondamento in alcuni articoli della nostra Costituzione. Esistono due tipi di pluralismo: il pluralismo interno e quello esterno; vediamo in cosa si differenziano.
Il pluralismo interno grava principalmente sulla RAI, in quanto concessionaria del servizio pubblico e consiste "nell’obbligo di dar voce al maggior numero di opinioni politiche, sociali e culturali presenti nel paese", questo nell’interpretazione della Corte Costituzionale. Esso è codificato in varie leggi disciplinanti la materia radiotelevisiva, dalla 103/70 alla legge Mammì del 1990, nonché dalle convenzioni Stato-RAI. In parole povere la RAI deve dare uno spazio ad ogni voce del paese e ciò si concreta anche nel "diritto di accesso", garantito dalle varie tribune, elettorali o altro. Questa forma di pluralismo si applica in un caso anche ai soggetti privati: ciò avviene nel principio della "par condicio" nella propaganda elettorale e questo si deduce da varie interpretazioni che la Consulta ha fornito nel tempo, ma manca di una duratura codificazione legislativa.
Il secondo tipo di pluralismo, quello esterno, si rivolge a tutti gli operatori del settore radiotelevisivo: esso, secondo la Corte riguarda "la possibilità di ingresso nell’ambito dell’emittenza di quante più voci consentano i mezzi tecnici con la possibilità nell’emittenza privata che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa di processi di concentrazione", più semplicemente il mercato delle telecomunicazioni non può essere blindato riguardo all’ingresso di nuovi competitori (anti-trust) e le realtà esistenti devono garantire l’espressione di tutte le voci, anche se avverse. Esso si concreta inoltre nella possibilità per i cittadini di poter disporre di fonti di informazione eterogenee. Quindi i cittadini ne possono godere in maniera sia attiva che passiva e tali diritti non possono dispiegarsi se si è in presenza di un trust dominante nei settori della tv, radio, stampa, etc… Infine a questa forma di pluralismo è strettamente collegato il principio della trasparenza delle fonti di finanziamento della stampa, esteso anche alla televisione; principio espresso nell’articolo 21 della Costituzione che concerne la libertà di manifestare il proprio pensiero e che rappresenta la fonte giuridica, oltrechè morale dei due tipi di pluralismo.
Da questa concisa illustrazione spero si comprenda la ragione del fervore con cui molte forze politiche e sociali tengono costante l’attenzione sul rispetto del pluralismo: garantendo uno dei diritti inalienabili dell’uomo, quello di manifestare il proprio pensiero (stabilito come tale anche dall’art.18 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’ONU) esso consente ad una democrazia di restare tale.

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