Sommario anno X numero 9 - settembre 2001
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Legge-quadro in materia di incendi boschivi
Una buona legge, ma ancora inapplicata
di Lorenzo Villa
Nella G.U. n. 280 del 30 novembre 2000 è stata pubblicata la
"Legge-quadro in materia di incendi boschivi"
n. 353 del 21 novembre 2000.
Tale legge, approvata dal Parlamento, dopo interminabili discussioni, ha il pregio di
individuare nella prevenzione larma fondamentale per impedire lo sviluppo degli
incendi, prevedendo anche inasprimenti delle pene, il divieto di cambio di destinazione
duso per quindici anni per i terreni andati a fuoco, il divieto di pascolo e di
caccia per dieci anni per gli stessi terreni e lobbligo per i comuni di procedere
alla mappatura delle aree percorse dagli incendi.
È importante notare che lart. 2 della legge-quadro recita:
"Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettibilità a espandersi su
aree boscate, cespugliose o arborate... oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli
limitrofi a dette aree".
Purtroppo, come spesso accade nel nostro Paese, il Governo (quello precedente e quello
attuale) non ha deliberato le "linee-guida" e le "direttive" che, ai
sensi dellart. 3, comma I della legge-quadro, dovevano essere emanate dal Governo
entro sessanta giorni.
In base a tali linee-guida e a tali direttive le regioni avrebbero dovuto approvare, entro
centocinquanta giorni dalle deliberazioni del Governo, i piani regionali per la
programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi.
La mancata deliberazione delle linee-guida e delle direttive da parte del Governo ha di
fatto rinviato, non si sa a quale data, il successivo termine di centocinquanta giorni per
lapprovazione dei piani regionali, il che ha comportato anche il rinvio "sine
die" dellobbligo da parte dei comuni di censire, tramite apposito catasto,
entro novanta giorni dallapprovazione dei piani regionali, i soprassuoli percorsi
dal fuoco nellultimo quinquennio.
Ancora una volta, lItalia risulta essere la patria delle "grida
manzoniane" cioè delle leggi che vengono emanate, ma non vengono applicate
soprattutto per la mancanza delle norme attuative.
La conseguenza di ciò la troviamo nelle centinaia di migliaia di ettari distrutti dal
fuoco ogni anno in Italia (oltre 114.000 nel 2000) con danni ambientali incalcolabili e
con grave rischio per lincolumità degli abitanti. Non sarà inutile ricordare anche
lenorme impiego di risorse finanziarie pubbliche per lo spegnimento degli incendi.
Basta richiamare il costo elevatissimo legato allimpiego dei "Canadair"
necessariamente utilizzati per lo spegnimento degli incendi boschivi.
Al fine di non offrire alibi alle amministrazioni locali, va infine ricordato che la
mancata emanazione da parte governativa delle norme attuative della legge-quadro ed il
conseguente ritardo nella predisposizione dei nuovi piani regionali non giustifica in
alcun modo lassenza o la carenza di interventi da parte delle autorità locali,
particolarmente delle amministrazioni comunali. Lart. 3, comma 5 della legge-quadro
stabilisce infatti: "Nelle more dellapprovazione dei piani di cui al comma I
(leggi nuovi piani regionali), restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendio
boschivi già approvati dalle regioni".
Siamo in attesa che lattuale Governo emani, entro breve termine, le direttive e le
linee-guida previste dalla legge-quadro. Sarebbe una buona occasione per dimostrare, da
parte del Governo in carica, la concreta volontà di contribuire alla tutela
dellambiente e della incolumità dei cittadini.
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