Notizie in... Controluce Notizie in... Controluce
 Versione digitale del mensile di cultura e attualità dei Castelli Romani e Prenestini

sei il visitatore n.

 

home | indice giornali | estratti | info | agenda | cont@tti | cerca nel sito | pubblicità

 


Sommario anno X numero 9 - settembre 2001

 VISTO DA... - pag. 02

 

Legge-quadro in materia di incendi boschivi

Una buona legge, ma ancora inapplicata
di Lorenzo Villa

Nella G.U. n. 280 del 30 novembre 2000 è stata pubblicata la "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" n. 353 del 21 novembre 2000.
Tale legge, approvata dal Parlamento, dopo interminabili discussioni, ha il pregio di individuare nella prevenzione l’arma fondamentale per impedire lo sviluppo degli incendi, prevedendo anche inasprimenti delle pene, il divieto di cambio di destinazione d’uso per quindici anni per i terreni andati a fuoco, il divieto di pascolo e di caccia per dieci anni per gli stessi terreni e l’obbligo per i comuni di procedere alla mappatura delle aree percorse dagli incendi.
È importante notare che l’art. 2 della legge-quadro recita:
"Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettibilità a espandersi su aree boscate, cespugliose o arborate... oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree".
Purtroppo, come spesso accade nel nostro Paese, il Governo (quello precedente e quello attuale) non ha deliberato le "linee-guida" e le "direttive" che, ai sensi dell’art. 3, comma I della legge-quadro, dovevano essere emanate dal Governo entro sessanta giorni.
In base a tali linee-guida e a tali direttive le regioni avrebbero dovuto approvare, entro centocinquanta giorni dalle deliberazioni del Governo, i piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
La mancata deliberazione delle linee-guida e delle direttive da parte del Governo ha di fatto rinviato, non si sa a quale data, il successivo termine di centocinquanta giorni per l’approvazione dei piani regionali, il che ha comportato anche il rinvio "sine die" dell’obbligo da parte dei comuni di censire, tramite apposito catasto, entro novanta giorni dall’approvazione dei piani regionali, i soprassuoli percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio.
Ancora una volta, l’Italia risulta essere la patria delle "grida manzoniane" cioè delle leggi che vengono emanate, ma non vengono applicate soprattutto per la mancanza delle norme attuative.
La conseguenza di ciò la troviamo nelle centinaia di migliaia di ettari distrutti dal fuoco ogni anno in Italia (oltre 114.000 nel 2000) con danni ambientali incalcolabili e con grave rischio per l’incolumità degli abitanti. Non sarà inutile ricordare anche l’enorme impiego di risorse finanziarie pubbliche per lo spegnimento degli incendi. Basta richiamare il costo elevatissimo legato all’impiego dei "Canadair" necessariamente utilizzati per lo spegnimento degli incendi boschivi.
Al fine di non offrire alibi alle amministrazioni locali, va infine ricordato che la mancata emanazione da parte governativa delle norme attuative della legge-quadro ed il conseguente ritardo nella predisposizione dei nuovi piani regionali non giustifica in alcun modo l’assenza o la carenza di interventi da parte delle autorità locali, particolarmente delle amministrazioni comunali. L’art. 3, comma 5 della legge-quadro stabilisce infatti: "Nelle more dell’approvazione dei piani di cui al comma I (leggi nuovi piani regionali), restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendio boschivi già approvati dalle regioni".
Siamo in attesa che l’attuale Governo emani, entro breve termine, le direttive e le linee-guida previste dalla legge-quadro. Sarebbe una buona occasione per dimostrare, da parte del Governo in carica, la concreta volontà di contribuire alla tutela dell’ambiente e della incolumità dei cittadini.


Sommario anno X numero 9 - settembre 2001