L’emblema
di croce rossa e di mezzaluna rossa: storia e tutela giuridica
(Isidoro Palumbo) - seconda parte
Uso protettivo e uso distintivo dell’emblema
La distinzione fra uso protettivo ed uso indicativo, già contenuta nella
Convenzione del 1929, è meglio espressa nella 1a Convenzione di Ginevra
del 1949: il simbolo protettivo, è lo scopo fondamentale; in tempo di
conflitto è la manifestazione visibile della protezione conferita dalle
Convenzioni di Ginevra. Serve a segnalare ai combattenti che persone, unità
sanitarie e mezzi di trasporto sono protetti dalle Convenzioni di Ginevra
e dai loro Protocolli Aggiuntivi. L’emblema, usato come segno
protettivo, deve destare un riflesso tra i combattenti, un riflesso di
limitazione e di rispetto. Deve perciò essere di grandi dimensioni. Deve
inoltre essere esibito nella sua forma più pura; in altre parole, niente
deve essere aggiunto né alla croce o alla mezzaluna né allo sfondo
bianco.
L’uso distintivo dell’emblema è destinato invece a indicare,
soprattutto in tempo di pace, che una persona od un oggetto è collegato
al Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ovvero a
Società Nazionali, alla Federazione Internazionale delle Società della
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa o al Comitato Internazionale della Croce
Rossa. In questo caso, l’emblema deve essere di dimensioni ridotte.
L’emblema serve anche per ricordare che queste istituzioni lavorano in
conformità ai principi Fondamentali del Movimento. È perciò anche un
simbolo di Umanità, Imparzialità, Neutralità, Idipendenza,
Volontariato, Unità ed Universalità.
Questi due differenti scopi dell’emblema sono definiti dall’art. 44
della 1a Convenzione di Ginevra del 1949. La forma della croce è definita
dal Regolamento sull’uso dell’emblema in questi termini: “si
utilizzerà di preferenza la croce detta greca, cioè una croce a quattro
bracci uguali formata da due traverse, una verticale ed una orizzontale,
che si incrociano nel mezzo e non toccano i bordi dello stemma o della
bandiera.”
Questa libertà di forma fu stabilita per evitare abusi. Sarebbe stato
infatti sufficiente modificare anche di poco le dimensioni dei bracci per
sostenere di non aver imitato l’emblema della croce rossa. La croce
formata da cinque quadrati di eguale misura riguarda invece la
regolamentazione del solo simbolo usato in qualità di emblema distintivo
della Croce Rossa Italiana, così come viene descritto in un apposito
articolo dello Statuto della CRI. Il Regolamento internazionale, invece,
non contiene nessuna precisazione per quanto riguarda la forma e
l’orientamento della mezzaluna rossa; si possono trovare, in effetti,
mezzelune orientate verso l’alto, a destra o a sinistra.
Uso protettivo dell’emblema
Le disposizioni dell’art. 7 della Convenzione di Ginevra del 1864
regolamentarono in modo sommario l’uso del simbolo protettivo. Nel 1902
i Delegati che parteciparono alla 7a Conferenza Internazionale della Croce
Rossa riunitasi a San Pietroburgo, adottarono un’importante risoluzione
che servirà come base per i principi inseriti nelle successive
Convenzioni di Ginevra: portare il bracciale con il timbro della Società
Nazionale e della Potenza belligerante e usare una carta di identità
rilasciata dallo stato belligerante, queste prescrizioni furono sempre
seguite sia dalle Società Nazionali che dagli Stati. Successivamente, le
Convenzioni di Ginevra del 1906, 1929 e del 1949 definirono rigorosamente
l’uso del segno protettivo e il regolamento sull’uso dell’emblema,
sebbene essenziale, non fa che ricordare tali disposizioni.
Il 1° Protocollo Aggiuntivo adottato a Ginevra l’8 giugno 1977, agli
artt. 12 e 15, sottolinea che il simbolo protettivo è esteso a tutte le
persone, a tutte le unità, a tutti i mezzi di trasporto civili o militari
che concorrono ai fini sanitari o religiosi durante la guerra. Inoltre, le
società di soccorso non appartenenti alla Croce Rossa, che si mettono a
disposizione e lavorano sotto il controllo delle autorità competenti,
possono ugualmente beneficiare della protezione, portando l’emblema
della croce rossa o della mezzaluna rossa (artt. 9, 12 e 18), a patto che
sottostiano a queste tre condizioni:
- essere state autorizzate ad intervenire dal loro Stato di appartenenza
e da una delle Parti belligeranti che deve notificare tale partecipare
anche all’altra parte;
- agire sotto il controllo dell’Autorità competente;
- agire in conformità alla deontologia medica.
Per quanto riguarda il soccorso alla popolazione civile, l’art. 71 del
1° Protocollo Aggiuntivo afferma che il personale di soccorso dovrà
essere rispettato e protetto, ma non prevede l’uso del simbolo
distintivo.
Per ciò che concerne i conflitti non internazionali, il 2° Protocollo
Aggiuntivo adottato a Ginevra nel 1977 colma una lacuna dell’art. 3
comune alle quattro Convenzioni del 1949, il quale non fa riferimento
all’uso dell’emblema. L’art. 12 di tale Protocollo non ha fatto
altro che codificare una prassi in uso fino ad allora sia da parte degli
Stati che del Comitato Internazionale della Croce Rossa; esso recita
infatti che “sotto il controllo dell’Autorità competente, il segno
distintivo sarà portato dal
personale sanitario e religioso, dalle unità e dei mezzi di trasporto
sanitari”, quindi l’articolo decreta che “esso deve essere
rispettato in tutte le circostanze e non deve essere usato
abusivamente”. Hanno pertanto diritto ad usare l’emblema della croce
rossa o della mezzaluna rossa a titolo protettivo:
- gli stabilimenti fissi e le formazioni sanitarie mobili delle forze
armate e della società di soccorso (artt. 19 e 42 della 1a Convenzione di
Ginevra);
- il personale e le formazioni sanitarie delle società di soccorso di un
paese neutrale recanti soccorso ad uno dei belligeranti (artt. 27, 40 e
43);
- il personale sanitario delle forze armate impiegato temporaneamente,
munito di un bracciale speciale (artt. 25 e 41);
- il materiale sanitario delle forze armate e delle società di soccorso
(artt. 33, 34 e 39) così come i trasporti, i veicoli e gli aeromobili
sanitari (artt. 35, 36 e 39).
Resta da stabilire una questione importante: quali sono le organizzazioni
che hanno diritto ad utilizzare il simbolo protettivo durante le ostilità?
- i servizi sanitari delle forze armate;
- le Società di Soccorso riconosciute che prestano il loro concorso ai
servizi sanitari (conformemente all’art. 26) e, in particolare, le
Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
D’altronde, quest’ultime non hanno il monopolio del simbolo
protettivo. I Governi possono, in effetti, autorizzare altre società di
soccorso ad usare l’emblema. Si possono citare a titolo di esempio due
casi: l’Ordine di San Giovanni e l’ordine di Malta.
È importante precisare che tutte le società non possono utilizzare
l’emblema protettivo che per il proprio personale e per il materiale
messi a disposizione dei servizi delle forze armate (art. 26) e che
concorrono a soccorrere i feriti e i malati delle forze armate.
- Gli organismi internazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
ed il loro personale hanno diritto di usare l’emblema in ogni tempo, sia
di pace che di guerra, e senza alcuna limitazione.
Uso distintivo dell’emblema
Le risoluzioni delle prime conferenze della Croce Rossa sono avare di
precisazioni a riguardo dell’uso distintivo dell’emblema: da una
parte, infatti, si preoccupano soprattutto di definire il segno protettivo
e la repressione del suo abuso, ma dall’altra la distinzione tra segno
distintivo e protettivo non è chiaramente definita. La Convenzione del
1906 stabiliva che l’emblema della Croce Rossa non potesse essere usato
che dai servizi sanitari in tempo di guerra e, di conseguenza, le Società
Nazionali non erano autorizzate a farne uso. Ciò portò le Società
Nazionali ad usare comunque l’emblema in tempo di pace per tutte le loro
attività, senza curarsi di tale restrizione.
Nel 1929, l’art. 24 comma 3 della Convenzione di Ginevra relativa ai
prigionieri di guerra accordò alle Società Nazionali il diritto di
utilizzare l’emblema in tempo di pace in conformità alla legge
nazionale nella sfera delle attività “umanitarie”. Tuttavia, nella
prassi si andò oltre quanto stabilito, poiché le Società Nazionali
utilizzarono l’emblema sulle loro pubblicazioni, sugli opuscoli, etc.,
uso non esattamente concernente le attività umanitarie come inteso dai
Plenipotenziari che si riunirono nel 1929.
La 1a Convenzione di Ginevra del 1949, nell’art. 44 comma 2, allarga il
campo di applicazione dell’uso del segno distintivo e ne autorizza
l’uso per attività conformi ai principi formulati dalle Conferenze
Internazionali della Croce Rossa; essa non stabilisce, però, alcun
dettaglio riguardo l’uso del simbolo da parte di persone o l’uso su
veicoli od edifici. A questo proposito, il contributo del Regolamento
sull’uso dell’emblema da parte delle Società Nazionali riveste un
interesse peculiare. Il segno distintivo si compone di due parti: il
simbolo e il logotipo (politipo). Assieme, questi due elementi formano il
marchio della Società Nazionale. Nel Movimento Internazionale ci sono due
simboli: la croce rossa e la mezzaluna rossa. I due simboli devono essere
sempre esibiti su di un fondo bianco. Il logotipo consiste invece nel nome
della Società Nazionale o di una componente dell’organizzazione,
scritto con un particolare stile grafico. Il segno distintivo va usato così
com’è, cioè formato dalle due parti.
Quando usato con funzione indicativa, l’emblema deve essere, per quanto
possibile, circondato o recare sotto di sé il nome o le iniziali della
Società Nazionale (ad esempio, il distintivo della Croce Rossa Italiana
Giovanile). Perciò, visto che la chiarezza del simbolo, per il suo
riconoscimento immediato, è lo scopo primario della Società Nazionale,
la croce rossa stessa deve essere graficamente chiara e non decorata. I
disegni artistici, le scritte o il nome non devono mai apparire sulla
croce. Qualcuno potrà vedere ciò come limitazione alla creatività; ma
la missione umanitaria di tutto il Movimento Internazionale richiede la
protezione dei simboli e deve garantirne il riconoscimento immediato. Lo
stesso divieto vale per le espressioni artistiche della croce, come ad
esempio la croce disegnata in prospettiva oppure obliqua.
Va inoltre detto come norma generale che ogni persona che indossa
l’emblema della croce rossa in una sua qualunque forma, deve possedere
anche un documento di riconoscimento relativo: ad esempio, la tessera di
appartenenza alla Società Nazionale, ordine di servizio, etc.
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