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Sommario anno XI numero 10 - ottobre 2002

DIRITTI UMANI - pag. 20
L’emblema di croce rossa e di mezzaluna rossa: storia e tutela giuridica
(Isidoro Palumbo) - terza parte
In tempo di pace

Le Società Nazionali usano l’emblema in tempo di pace quale simbolo distintivo, purchè in conformità alla loro legislazione nazionale ed in accordo con il Regolamento sull’uso dell’emblema da parte delle Società Nazionali. Nell’utilizzare l’emblema le Società Nazionali possono svolgere attività solo a condizione che queste siano coerenti con i Principi Fondamentali e quindi indirizzate unicamente a fornire assistenza volontaria ed imparziale a tutti coloro i quali soffrono. Le Società Nazionali possono usare l’emblema anche per sostenere le loro manifestazioni e loro campagne di raccolta fondi. 
L’art. 44 della prima Convenzione di Ginevra del 1949 è la principale base giuridica di quanto detto; nonostante ciò, l’art. 44 non fornisce informazioni più dettagliate sulle dimensioni dell’emblema distintivo. Tale articolo cita testualmente che in tempo di guerra “le condizioni per l’uso dell’emblema dovranno essere tali che non possa essere considerato come inteso a conferire la protezione della Convenzione; l’emblema sarà di dimensioni relativamente piccole e non potrà essere apposto su un bracciale o su un tetto”.
Per prevenire ogni possibile confusione in caso di conflitto e per evitare di dover ridurre le dimensioni del simbolo normalmente utilizzato in tempo di pace (con inevitabili difficoltà e con operazioni onerose), è richiesto alle Società Nazionali di usare come simbolo distintivo un emblema di dimensioni ridotte già in tempo di pace. È anche stabilito che, con il consenso delle Autorità, le Società Nazionali potranno, già in tempo di pace, usare l’emblema per identificare le unità sanitarie ed i relativi trasporti la cui assegnazione ai servizi sanitari nel caso di un conflitto armato sia decisa definitivamente. In questo caso l’emblema dovrà essere di dimensioni maggiori. Inoltre, secondo l’art. 44 comma 4 della prima Convenzione di Ginevra, che le ambulanze e le postazioni di pronto soccorso gestite da terzi potranno esporre l’emblema come segno distintivo, ma solo in tempo di pace a queste condizioni:
1. che sia usato in conformità alla legislazione nazionale,
2. che la Società Nazionale abbia espressamente autorizzato tale uso,
3. che le postazioni di soccorso siano destinate a fornire trattamenti gratuiti.
In tempo di conflitto armato
In tali circostanze e conformemente alla legislazione nazionale, solo le Società Nazionali potranno continuare ad utilizzare l’emblema come segno distintivo per le proprie attività. Anche in tali condizioni l’emblema dovrà rimanere di dimensioni relativamente piccole.
Abuso dell’emblema
L’art. 53 della prima Convenzione di Ginevra del 1949 illustra in maniera esauriente ciò che viene definito abuso dell’emblema: “l’uso, da parte di privati, di società o ditte commerciali sia pubbliche che private, che non vi abbiano diritto in virtù della presente Convenzione, dell’emblema o della denominazione di “croce rossa”, nonché di qualunque segno o di qualunque denominazione che ne costituisca un’imitazione, sarà vietato in qualunque tempo, qualunque sia lo scopo di quest’uso  e qualunque  possa essere stata la data anteriore d’adozione”. Tale articolo, pur nella sua genericità, ha una portata valevole per ogni tipo di abuso; infatti, dal combinato disposto degli artt. 44 e 53 e dell’intera Convenzione risulta che sono leciti solo gli utilizzi dell’emblema espressamente stabiliti. Quindi, tutto ciò che non rappresenta un’applicazione di quanto previsto è una violazione e, come tale, rientra negli abusi dell’art. 53.
Allo stesso modo va interpretato l’art. 38 comma 1 del 1° Protocollo Aggiuntivo del 1977 che recita: “è vietato di fare uso indebito del segno distintivo della croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e sole rossi, o di altri emblemi, segni o segnali stabiliti dalle Convenzioni o dal presente Protocollo”. 
Ogni Stato parte delle Convenzioni ha l’obbligo di adottare misure per prevenire e reprimere, in ogni tempo, qualsiasi abuso dell’emblema, come viene enunciato dall’art. 54 della prima Convenzione di Ginevra del 1949. In particolare, gli Stati dovranno approvare una legislazione sulla protezione dei simboli della croce rossa e della mezzaluna rossa. A tale proposito, il CICR ha elaborato un progetto di legge-tipo da proporre agli Stati a titolo indicativo, quale fonte d’ispirazione per i legislatori. Tale testo è composto di 14 articoli e riprende i principi essenziali relativi alle condizioni sull’uso dell’emblema, le infrazioni a questi principi e le relative sanzioni. 
La legge italiana provvede alla protezione dell’emblema. La Legge 30 giugno 1912 n. 740 al Capo I intitolato “Dell’uso illecito del nome e dell’emblema della croce rossa” prevede che “chiunque, senza autorizzazione del Governo, adopera come emblema la croce rossa in campo bianco o fa uso della denominazione di “Croce Rossa” è punito con gli arresti da uno a sei mesi”. Il reato di “uso indebito” del segno distintivo è inoltre previsto dall’art. 180 del Codice Penale Militare di Guerra italiano (1941) che prevede la reclusione fino a sette anni per chiunque usi indebitamente:
-i segni distintivi legalmente adottati per assicurare la protezione degli ospedali;
-i segni distintivi della CRI, di altre associazioni di soccorso, delle navi ospedale;
-i distintivi internazionali di protezione.
Vi è da notare anche l’art. 181 che prevede il reato di “vilipendio dei distintivi di protezione”.
Quindi, ogni uso non autorizzato dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli Aggiuntivi costituisce abuso dell’emblema. I casi tipici sono i seguenti:
1. Grave abuso (perfidia)
L’uso dell’emblema della croce rossa o della mezzaluna rossa in tempo di guerra per proteggere combattenti armati o equipaggiamento militare è considerato un atto di perfidia e quindi un crimine di guerra.
2. Imitazioni
L’uso di segni che possono essere confusi con l’emblema della croce rossa o della mezzaluna rossa (simili per forme o colori). Possono essere considerate imitazioni anche una croce rossa avente sfondo non bianco, una croce rossa recante al suo interno un disegno o con un’altra croce di colore diverso sovrapposta.
3. Uso improprio
Comprende l’uso dell’emblema da parte di gruppi o persone non autorizzate (dalle imprese commerciali alle industrie farmaceutiche, dai medici privati ai farmacisti, etc) e l’uso dell’emblema da parte di persone che normalmente ne hanno diritto ma che lo esibiscono per intenti che non sono coerenti con i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa (parcheggi di veicoli, accesso a zone a traffico limitato, etc).
Le Convenzioni internazionali conferiscono alle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa grandi prerogative nell’uso dell’emblema. Coscienti dell’onore ricevuto e delle responsabilità che ne derivano, le Società Nazionali di croce Rossa e Mezzaluna Rossa devono vigilare sul patrimonio loro assegnato. 
Gli abusi dell’emblema, estremamente numerosi, portano inevitabilmente a pregiudizi nei confronti del Movimento Internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e riducono la credibilità in generale dell’emblema; rendendo omaggio al prestigio dell’emblema già in tempo di pace, accrescendo il valore protettivo e prevenendone gli abusi, si assicurerà che le vittime del conflitto non siano abbandonate a sé stesse e che coloro che andranno in loro soccorso beneficeranno delle garanzie necessarie per svolgere il loro servizio.
DIRITTI UMANI - pag. 20

Sommario anno XI numero 10 - ottobre 2002