L’emblema
di croce rossa e di mezzaluna rossa: storia e tutela giuridica
(Isidoro Palumbo) - terza parte
In tempo di pace
Le
Società Nazionali usano l’emblema in tempo di pace quale simbolo
distintivo, purchè in conformità alla loro legislazione nazionale ed in
accordo con il Regolamento sull’uso dell’emblema da parte delle Società
Nazionali. Nell’utilizzare l’emblema le Società Nazionali possono
svolgere attività solo a condizione che queste siano coerenti con i
Principi Fondamentali e quindi indirizzate unicamente a fornire assistenza
volontaria ed imparziale a tutti coloro i quali soffrono. Le Società
Nazionali possono usare l’emblema anche per sostenere le loro
manifestazioni e loro campagne di raccolta fondi.
L’art. 44 della prima Convenzione di Ginevra del 1949 è la principale
base giuridica di quanto detto; nonostante ciò, l’art. 44 non fornisce
informazioni più dettagliate sulle dimensioni dell’emblema distintivo.
Tale articolo cita testualmente che in tempo di guerra “le condizioni
per l’uso dell’emblema dovranno essere tali che non possa essere
considerato come inteso a conferire la protezione della Convenzione;
l’emblema sarà di dimensioni relativamente piccole e non potrà essere
apposto su un bracciale o su un tetto”.
Per
prevenire ogni possibile confusione in caso di conflitto e per evitare di
dover ridurre le dimensioni del simbolo normalmente utilizzato in tempo di
pace (con inevitabili difficoltà e con operazioni onerose), è richiesto
alle Società Nazionali di usare come simbolo distintivo un emblema di
dimensioni ridotte già in tempo di pace. È anche stabilito che, con il
consenso delle Autorità, le Società Nazionali potranno, già in tempo di
pace, usare l’emblema per identificare le unità sanitarie ed i relativi
trasporti la cui assegnazione ai servizi sanitari nel caso di un conflitto
armato sia decisa definitivamente. In questo caso l’emblema dovrà
essere di dimensioni maggiori. Inoltre, secondo l’art. 44 comma 4 della
prima Convenzione di Ginevra, che le ambulanze e le postazioni di pronto
soccorso gestite da terzi potranno esporre l’emblema come segno
distintivo, ma solo in tempo di pace a queste condizioni:
1. che sia usato in conformità alla legislazione nazionale,
2. che la Società Nazionale abbia espressamente autorizzato tale uso,
3. che le postazioni di soccorso siano destinate a fornire trattamenti
gratuiti.
In tempo di conflitto armato
In tali circostanze e conformemente alla legislazione nazionale, solo le
Società Nazionali potranno continuare ad utilizzare l’emblema come
segno distintivo per le proprie attività. Anche in tali condizioni
l’emblema dovrà rimanere di dimensioni relativamente piccole.
Abuso dell’emblema
L’art.
53 della prima Convenzione di Ginevra del 1949 illustra in maniera
esauriente ciò che viene definito abuso dell’emblema: “l’uso, da
parte di privati, di società o ditte commerciali sia pubbliche che
private, che non vi abbiano diritto in virtù della presente Convenzione,
dell’emblema o della denominazione di “croce rossa”, nonché di
qualunque segno o di qualunque denominazione che ne costituisca
un’imitazione, sarà vietato in qualunque tempo, qualunque sia lo scopo
di quest’uso e qualunque
possa essere stata la data anteriore d’adozione”. Tale
articolo, pur nella sua genericità, ha una portata valevole per ogni tipo
di abuso; infatti, dal combinato disposto degli artt. 44 e 53 e
dell’intera Convenzione risulta che sono leciti solo gli utilizzi
dell’emblema espressamente stabiliti. Quindi, tutto ciò che non
rappresenta un’applicazione di quanto previsto è una violazione e, come
tale, rientra negli abusi dell’art. 53.
Allo stesso modo va interpretato l’art. 38 comma 1 del 1° Protocollo
Aggiuntivo del 1977 che recita: “è vietato di fare uso indebito del
segno distintivo della croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e
sole rossi, o di altri emblemi, segni o segnali stabiliti dalle
Convenzioni o dal presente Protocollo”.
Ogni
Stato parte delle Convenzioni ha l’obbligo di adottare misure per
prevenire e reprimere, in ogni tempo, qualsiasi abuso dell’emblema, come
viene enunciato dall’art. 54 della prima Convenzione di Ginevra del
1949. In particolare, gli Stati dovranno approvare una legislazione sulla
protezione dei simboli della croce rossa e della mezzaluna rossa. A tale
proposito, il CICR ha elaborato un progetto di legge-tipo da proporre agli
Stati a titolo indicativo, quale fonte d’ispirazione per i legislatori.
Tale testo è composto di 14 articoli e riprende i principi essenziali
relativi alle condizioni sull’uso dell’emblema, le infrazioni a questi
principi e le relative sanzioni.
La legge italiana provvede alla protezione dell’emblema. La Legge 30
giugno 1912 n. 740 al Capo I intitolato “Dell’uso illecito del nome e
dell’emblema della croce rossa” prevede che “chiunque, senza
autorizzazione del Governo, adopera come emblema la croce rossa in campo
bianco o fa uso della denominazione di “Croce Rossa” è punito con gli
arresti da uno a sei mesi”. Il reato di “uso indebito” del segno
distintivo è inoltre previsto dall’art. 180 del Codice Penale Militare
di Guerra italiano (1941) che prevede la reclusione fino a sette anni per
chiunque usi indebitamente:
-i segni distintivi legalmente adottati per assicurare la protezione degli
ospedali;
-i segni distintivi della CRI, di altre associazioni di soccorso, delle
navi ospedale;
-i distintivi internazionali di protezione.
Vi è da notare anche l’art. 181 che prevede il reato di “vilipendio
dei distintivi di protezione”.
Quindi, ogni uso non autorizzato dalle Convenzioni di Ginevra e dai
Protocolli Aggiuntivi costituisce abuso dell’emblema. I casi tipici sono
i seguenti:
1. Grave abuso (perfidia)
L’uso dell’emblema della croce rossa o della mezzaluna rossa in tempo
di guerra per proteggere combattenti armati o equipaggiamento militare è
considerato un atto di perfidia e quindi un crimine di guerra.
2. Imitazioni
L’uso di segni che possono essere confusi con l’emblema della croce
rossa o della mezzaluna rossa (simili per forme o colori). Possono essere
considerate imitazioni anche una croce rossa avente sfondo non bianco, una
croce rossa recante al suo interno un disegno o con un’altra croce di
colore diverso sovrapposta.
3. Uso improprio
Comprende l’uso dell’emblema da parte di gruppi o persone non
autorizzate (dalle imprese commerciali alle industrie farmaceutiche, dai
medici privati ai farmacisti, etc) e l’uso dell’emblema da parte di
persone che normalmente ne hanno diritto ma che lo esibiscono per intenti
che non sono coerenti con i Principi Fondamentali del Movimento
Internazionale di Croce Rossa (parcheggi di veicoli, accesso a zone a
traffico limitato, etc).
Le Convenzioni internazionali conferiscono alle Società Nazionali di
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa grandi prerogative nell’uso
dell’emblema. Coscienti dell’onore ricevuto e delle responsabilità
che ne derivano, le Società Nazionali di croce Rossa e Mezzaluna Rossa
devono vigilare sul patrimonio loro assegnato.
Gli
abusi dell’emblema, estremamente numerosi, portano inevitabilmente a
pregiudizi nei confronti del Movimento Internazionale Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa e riducono la credibilità in generale dell’emblema;
rendendo omaggio al prestigio dell’emblema già in tempo di pace,
accrescendo il valore protettivo e prevenendone gli abusi, si assicurerà
che le vittime del conflitto non siano abbandonate a sé stesse e che
coloro che andranno in loro soccorso beneficeranno delle garanzie
necessarie per svolgere il loro servizio. |