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Sommario anno XII numero 12 - dicembre 2003

 CURIOSITÀ

rubrica dei diritti e doveri dei cittadini
La famiglia di fatto e gli accordi di convivenza
(Angela Ferracci) - I privati possono instaurare tra loro una comunione di vita materiale e spirituale anche senza matrimonio. La convivenza o unione di fatto si basa sulla libera e continua adesione dei conviventi ad un progetto di vita in comune e sul potere di autodeterminare le modalità della relazione e dello scioglimento di essa.
Alla convivenza è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale una rilevanza giuridica in quanto trattasi di formazione sociale protetta dall’art. 2 della Costituzione.
A differenza del matrimonio, la convivenza non è, di per sé, fonte di diritti e di obblighi reciproci per i conviventi. Sono infatti le parti a decidere i diritti ed i doveri oggetto della loro relazione.
L’accordo di convivenza, da stipularsi nella forma della scrittura privata, individua e delimita la forza vincolante dell’intesa tra i conviventi.
La fonte delle regole giuridiche valide per le parti è rappresentata dall’autonomia privata e cioè dalla facoltà di porre da sé regole in funzione del soddisfacimento dei propri interessi patrimoniali riconosciuta dall’art.41 della Costituzione.

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Sommario anno XII numero 12 - dicembre 2003