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Sommario anno XIII numero 9 - settembre 2004

 ATTUALITÀ E COSTUME

Il lavoro a progetto
(Cristina Stillitano) - Tra le novità del recente D. Lgs. n. 276/2003, attuativo della legge delega n. 30/2003, la cd. Riforma Biagi, va segnalata l’introduzione del “Lavoro a Progetto”. Questa nuova tipologia contrattuale assorbe quasi interamente le vecchie co.co.co (collaborazioni coordinate e continuative) nel senso che, come statuisce il decreto, “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409, n. 3 del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a un progetto specifico o programma di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa”. Non sono più possibili quindi collaborazioni cd. “atipiche”: quelle instaurate senza un progetto o un programma subiscono la sanzione della conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di costituzione del rapporto. L’art. 62 del D.Lgs. n. 276/2003 prevede la forma scritta per il contratto (ad probationem, cioè solo ai fini della prova) e indica gli elementi che esso deve obbligatoriamente contenere: progetto, programma di lavoro o fase di esso; durata determinata o determinabile del rapporto; compenso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro e comunque stabilito tenendo conto dei compensi corrisposti per analoghe prestazioni autonome nel luogo di esecuzione del rapporto; forme di coordinamento del lavoro, cioè scadenze ed altre modalità di integrazione, anche temporale, dell’attività del collaboratore con quella dell’azienda e dei suoi dipendenti, le quali possono essere liberamente determinate ma non devono pregiudicare l’autonomia della prestazione; misure per la tutela e la salute del collaboratore. Infortunio e malattia del collaboratore comportano la sospensione del rapporto contrattuale senza proroga del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata totale del contratto; se essa non è indicata, ma è determinabile, allora il periodo massimo di sospensione è di 30 giorni. In caso di gravidanza, invece, il rapporto è prorogato di 180 giorni. Sono comunque possibili accordi individuali più favorevoli. Durante la sospensione, quale effetto comune di tutte e tre le ipotesi, il corrispettivo non viene erogato. Al lavoro a progetto si applica la disciplina relativa al processo del lavoro e quella in materia di tutela della maternità delle iscritte alla gestione separata Inps. La risoluzione del contratto è fissata dall’art. 67, comma 1, e coincide con la realizzazione del progetto o programma di lavoro. Secondo l’interpretazione della Circolare Ministero del Lavoro n. 1/2004 è possibile la successione di più contratti nel tempo con lo stesso committente, sempreché siano ancorati a progetti o programmi di lavoro, anche analoghi.
Restano escluse da questa disciplina le cd. “prestazioni occasionali”, quelle cioè di durata complessiva non superiore a 30 giorni con lo stesso committente, a meno che il compenso complessivamente percepito nell’anno solare superi i 5000 euro, nel qual caso si rende necessaria la presenza di un progetto o programma. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione della normativa in esame i dipendenti della P.A.; le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione ad un albo; i rapporti e attività di collaborazione rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I.; i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni; i percettori di pensione di vecchiaia. Queste esclusioni suscitano seri dubbi di costituzionalità, nel delineare una disparità di trattamento che non trova giustificazione sufficiente nella supposta mancanza di rischio di elusione fraudolenta della normativa inderogabile di diritto del lavoro.
Da parte di alcuni autorevoli studiosi (Vallebona – La Riforma dei Lavori) si osserva anche che la definizione di lavoro subordinato, come delineata dalla Riforma, è ora integrata da elementi restrittivi tali (funzionalizzazione dell’attività ad un progetto), da costituire una “violenta e inutile invasione dell’autonomia privata” che, nel ridurre a rapporti di lavoro subordinato anche autentici co.co.co non legati ad un progetto e nell’impedire collaborazioni a tempo indeterminato, si profila in evidente contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 41 della nostra Costituzione.

 ATTUALITÀ E COSTUME

Sommario anno XIII numero 9 - settembre 2004