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Difficoltà di risarcimento se investiti da un tram

Difficoltà di risarcimento se investiti da un tram
Ottobre 01
22:00 2015

La disciplina relativa alla circolazione di veicoli nel codice civile è esplicitata dall’articolo 2054 in base al quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli, il che vale anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni. Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Ora poiché la fattispecie di cui si tratta riguarda un pedone investito da un tram, e nell’articolo 2054 del codice civile si parla di veicoli senza guida di rotaie, la disciplina non può essere applicata. Poiché però anche il tram è tenuto a rispettare le regole della circolazione stradale, non è escluso che debba comunque risarcire il danno, in particolare a norma dell’articolo 2043 del codice civile per cui qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. D’altra parte non è possibile stabilire con certezza se in un caso come quello trattato il risarcimento vada accordato o meno, in quanto non esiste in realtà nemmeno una precisa definizione di veicoli a rotaie, evidentemente perché il percorso di un tram è facilmente prevedibile e quindi si richiede una particolare e maggiore attenzione ai conducenti degli altri veicoli, al fine di evitare incidenti. Tant’è vero che nel codice della strada viene regolamentato il comportamento che i conducenti dei veicoli a motore devono tenere quando transitano sulla rete tranviaria e viene inoltre disciplinato il principio per cui i veicoli tranviari hanno in via generale diritto di precedenza, dovendo solo rispettare i segnali negativi della precedenza. Analogamente di difficile interpretazione è la disciplina che fa espressamente riferimento ai pedoni, in quanto da una parte è previsto che i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento, d’altra parte, i pedoni devono restare sui marciapiedi e non possono sostare sulla carreggiata, né attraversare passando di fronte ad autobus, tram e filoveicoli in sosta alle fermate. Da tutta questa normativa risulta quindi difficile ipotizzare un caso di responsabilità del tram, che si ritiene sussistere nel solo caso in cui il pedone venga investito dopo aver correttamente già attraversato la strada. Ipotesi quest’ultima però difficilmente verificabile perché al pedone viene vietato di sostare sulla carreggiata o di attraversare passando di fronte al tram che sta per ripartire. Nel caso di specie il risarcimento viene infatti negato.
Cassazione civile, sent. 11192/2015

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