Gli obblighi dell’amministratore nella liquidazione societaria
I soggetti interessati dalla fattispecie in questione sono: in qualità di attori la società La Casalinda Sud s.r.l. posta in liquidazione e rappresentata dal liquidatore e legale rappresentante M.F., in qualità di convenuti M. F. P. e M. E. e La Casalinda s.r.l. rappresentata dal suo amministratore R. M. nel ruolo di terza chiamata. È bene partire dal presupposto per cui, in occasione della sentenza, non definitiva, n. 4952 del 2019 il Tribunale di Palermo aveva deciso rispetto a tutte le domande esposte dalle parti, procedendo invece nel senso della rimessione della causa sul ruolo solo con riferimento all’azione di responsabilità nei confronti di F. M., prima amministratore e poi liquidatore de La Casalinda Sud s.r.l. Inoltre, in particolare mediante tale sentenza non definitiva, il Tribunale di Palermo ha dichiarato la propria incompetenza e riconosciuto la stessa al Tribunale di Torino per quanto riguarda l’azione di responsabilità di cui all’art. 2497 c.c. posta in essere da M.F.P. nei confronti de La Casalinda s.r.l.. Sono state, così, rigettate tutte le domande espresse dagli attori e dirette ai convenuti, è stato affermato il difetto di legittimazione di M.F.P. in merito alla domanda di annullamento della cessione dell’azienda avvenuta tra La Casalinda Sud s.r.l. e La Casalinda s.r.l. ed è stata, altresì, rigettata la domanda di nullità della cessione in questione. Allo stesso modo è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno richiesta da M.f.p. nei confronti di R.M., così come la domanda di risarcimento per danno diretto promossa sempre da R.M. nei confronti dell’ex amministratore e al momento attuale liquidatore de La Casalinda Sud s.r.l. ed è stata rigettata anche la domanda di nullità del bilancio della società citata in liquidazione e l’impugnativa della delibera di approvazione. Si è, quindi, proceduto alla rimessione della causa sul ruolo esclusivamente con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta da M.E. circa la responsabilità degli amministratori e del controllo dei soci nei confronti di F.M. Da ultimo, è stato condannato M.F.P. al pagamento alla società La Casalinda s.r.l. delle spese di lite riferita a quanto già disposto in merito dalla sentenza, compensando le spese tra La Casalinda Sud s.r.l., M.R. e i convenuti, oltre che tra M.E. e F.M. e prevedendo la realizzazione di una consulenza tecnica per stabilire la conformità del prezzo disposto tra le parti per la cessione dell’azienda citata alla Casalinda s.r.l., oltre che per procedere ad ulteriori accertamenti ritenuti necessari ai fini decisori. Indispensabile, quindi, è prendere in considerazione la domanda riconvenzionale richiesta da M. nei confronti di F. M. ed avente il fine di provare la responsabilità di quest’ultimo accusato di aver agevolato il depauperamento del patrimonio sociale de La Casalinda Sud s.r.l. determinando conseguenzialmente un ingiusto vantaggio a La Casalinda s.r.l. mediante, appunto, lo strumento della cessione dell’azienda e di essersi anche reso responsabile della realizzazione di un ulteriore danno per la società derivante dall’attuarsi di attività qualificate come incompatibili con lo stato di liquidazione della società. Secondo il convenuto M., infatti, la cessione di cui si tratta aveva comportato un danno a La Casalinda Sud s.r.l. consentendo un vantaggio nei confronti de La Casalinda s.r.l., statuendo un prezzo, a suo parere, eccessivamente basso rispetto alla media dei ricavi riscontrabili nel periodo considerato. Tale non conformità del prezzo si poteva dedurre anche dall’annullamento di un credito della cessionaria verso la cedente riguardanti la fornitura di merce conseguente all’attività di cessione, di modo tale che il pagamento di quella determinata cifra da parte de La Casalinda s.r.l. rientrava nelle casse della cessionaria in qualità di pagamento del debito superiore nei confronti de La Casalinda Sud. Da considerarsi anche che l’operazione in questione era stata attenzionata da M. F. quale liquidatore de La Casalinda Sud s.r.l. ponendosi così in un posizione di conflitto di interessi essendo egli stesso al contempo socio della cessionaria La Casalinda s.r.l. Oltre a ciò, il convenuto metteva in discussione la giustificazione alla base della scelta liquidatoria esposta da F., attribuita da quest’ultimo alla necessità di ridimensionare l’esposizione verso le banche, ritenuta da M. non veritiera. Ancora, sempre Milazzo accusava poi Fossi di aver acquistato della merce, esponendo in giudizio le relative fatture, in un periodo di tempo successivo alla cessione dell’azienda e nonostante la stessa si trovasse, come più volte ribadito, in una condizione di liquidazione. Tenendo conto di quanto esposto, il Tribunale menzionato ha ritenuto infondata la domanda e quindi l’ha respinta.
Di particolare rilevanza risulta essere quanto affermato dalla Cassazione in occasione della sentenza n. 22911 del 2010, per cui al fine di dimostrare la responsabilità dell’amministratore/liquidatore inadempiente è necessario dare prova dell’esistenza di un danno attuale e concreto, vale a dire il c.d. depauperamento del patrimonio sociale che deve derivare proprio dall’attività posta in essere dall’amministratore/liquidatore. Quest’ultimo, invece, per dimostrare la propria estraneità rispetto alla realizzazione del danno che viene contestato deve provare di aver rispettare tutti i doveri e gli obblighi a lui richiesti. Rispetto alla fattispecie di cui si tratta, a seguito della consulenza tecnica disposta è stato affermato che il valore della cessione di azienda corrispondeva a 756.308,90€ corrispondenti in parte alle rimanenze finali e parte ai beni materiali, come per esempio i macchinari e gli impianti. Da evidenziarsi che il CTU ha, a ragion veduta, deciso di adottare il c.d. Metodo Patrimoniale Complesso, ritenendo il fattore, appunto, patrimoniale preminente rispetto alla fattispecie da trattare, alla luce del fatto che, in occasione della cessione di cui si tratta, non erano stati ricompresi nel trasferimento aziendale, per esempio, i dipendenti già licenziati o, ancora, tutti i debiti e i crediti. In considerazione di ciò, il prezzo di cessione che era stato oggetto di pattuizione tra i soggetti citati, corrispondente nello specifico a 722.295,00 € deve essere qualificato come idoneo, data la scarsa rilevanza della differenza sussistente rispetto alla cifra individuata dal CTU. Con riferimento poi alla contestazione relativa all’acquisto realizzato da Fossi per parte della merce avvenuto in un momento successivo alla cessione dell’azienda e nonostante la stessa si trovasse in una posizione liquidatoria, a seguito dell’indagine peritale svolta è emerso che, pur riscontrandosi la presenza di fatture aventi dati successiva alla messa in liquidazione dell’azienda, facendo riferimento alla contabilità non è emersa né l’entrata in magazzino della merce né la sua successiva rivendita in un periodo posteriore rispetto all’attività di cessione. In virtù del fatto che, la presenza delle fatture di cui si è detto non può essere valutata quale elemento sufficiente per provare l’acquisto, l’operazione stessa non può dirsi con certezza eseguita, venendo meno anche qualsiasi tipo di tracciabilità inerente ad un pagamento riguardante le merci a cui il convenuto si riferiva. Ne deriva, l’impossibilità di riconoscere la sussistenza di una condotta illecita, rispetto alla quale il convenuto ha rilevato solo meri indizi, e quindi anche del danno che dalla stessa sarebbe derivato per il patrimonio sociale. Il Tribunale di Palermo ha così provveduto a respingere la domanda riconvenzionale di Milazzo, condannato alla rifusione delle spese del giudizio in questione e ponendo anche a carico dello stesso le spese relativa alla consulenza tecnica svolta. Pronunciandosi in maniera definitiva, il Tribunale ha quindi, in primo luogo, rigettato la domanda di risarcimento del danno posta in essere da parte di M.F.P. nei confronti di F.M., condannato lo stesso M.F.P. a rifondere a F.M. le spese della lite, oltre che a sostenere tutte le spese e i compensi di c.t.u.






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