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La compravendita di opere d’arte false

Gennaio 03
10:25 2026

Un soggetto, P.V., ha convenuto in giudizio Pe.Pa, richiedendo la risoluzione di un contratto di vendita stipulato nel 2008 relativo ad un quadro, successivamente rivelatosi come non autentico, chiedendo anche da parte del venditore la restituzione del prezzo corrisposto. Nel costituirsi il convenuto aveva dichiarato di aver ricevuto il suddetto quadro da una società la quale lo aveva, a sua volta, acquistato nel 1989 dal fratello dell’attore e socio insieme a questo della galleria di cui si trattava, chiamando quindi in causa tale società al fine di esimersi da una eventuale condanna, non ritenendo sussistente una sua responsabilità rispetto alla questione sollevata.

Dal canto suo la società chiamò in causa il fratello dell’attore, da cui aveva appunto ricevuto il dipinto, per esonerarsi anch’essa da eventuali responsabilità. Il fratello dell’attore, dopo essersi costituito, ha messo in evidenza la prescrizione dell’azione proposta nei suoi confronti in quanto il quadro era stato venduto nel lontano 1989. Con sentenza n. 5382 del 2015 il Tribunale di Milano ha accolto la domanda dell’attore e quella del convenuto nei confronti della società, respingendo invece la domanda proposta dalla società nei riguardi del fratello dell’attore, riconoscendo così la prescrizione dell’azione.

Con sentenza n. 2167 del 2016 la Corte d’appello di Milano ha dichiarato fondato l’appello della società nei confronti del fratello dell’attore, con riferimento alla sentenza impugnata in quanto aveva rigettato la domanda di manleva nei confronti di quest’ultimo, affermando che il dies a quo della prescrizione non corrispondeva al momento del perfezionamento della compravendita, ma a quello in cui il consulente tecnico aveva depositato la sua relazione nel 2011 o per lo meno nel momento in cui l’attore aveva denunciato per truffa il convenuto, in considerazione del fatto che gli aveva venduto un quadro falso. La Corte d’Appello ha quindi proceduto alla condanna del fratello dell’attore ad esonerare da responsabilità la società nei limiti del corrispettivo della prima vendita. A seguito della condanna il soggetto in questione ha poi proposto ricorso.

Alla base del ricorso proposto dal fratello dell’attore (soggetto che per primo aveva venduto il dipinto alla società) si poneva la violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., vale a dire il fatto che il termine di prescrizione di dieci anni del diritto alla risoluzione del contratto e il termine di prescrizione relativo al risarcimento del danno iniziano a decorrere dal momento dell’inadempimento, che nella fattispecie di cui si tratta corrisponde con la consegna del dipinto, senza riconoscere rilevanza alla circostanza per cui il compratore si sia reso conto della non autenticità del quadro in un momento successivo, precisamente dopo circa venti anni. Condizione necessaria e sufficiente per la decorrenza della prescrizione è che il titolare del diritto non la eserciti pur avendone la possibilità. In ragione di ciò, la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui era stato sostenuto che la prescrizione delle azioni alla società decorreva dall’accertamento della falsità del dipinto e non dal momento della consegna dello stesso. Il diritto di richiedere la risoluzione del contratto e, conseguenzialmente, il risarcimento del danno richiede l’applicazione della prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 c.c. con decorrenza a partire dal momento in cui si realizza l’inadempimento, momento corrispondente alla consegna del quadro.

Condizione necessaria e sufficiente affinchè ci sia decorrenza della prescrizione è che il titolare del diritto non lo ponga in essere, pur potendo farlo, senza che assuma rilevanza un’eventuale impossibilità in tal senso dello stesso, per cui laddove il termine di prescrizione decorra senza che il compratore, quale titolare del diritto, si attivi, questo non potrà agire nei confronti del venditore. Come sottolineato dalla Corte, l’impossibilità di far valere il relativo diritto che viene riconosciuta è solo quella derivante da cause giuridiche che si pongono come impedimento dell’esercizio del diritto di cui si tratta, non assumendo invece rilevanza gli impedimenti soggettivi o quelli di mero fatto, rispetto ai quali l’art. 2491 c.c. prevede solo ipotesi tassativamente elencate, che non ricomprendono l’ignoranza, da parte del titolare del diritto circa l’esistenza dello stesso.

Il ricorso è stato, quindi, considerato fondato. Viene così sostenuto il principio per cui  in caso di vendita di quadro non autentico, qualificabile come “aliud pro alio”, il diritto di richiedere la risoluzione è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale, il cui termine inizia a decorrere dalla consegna del quadro, che individua il momento in cui si verifica l’inadempimento, senza che rilevi la circostanza che l’acquirente non fosse a conoscenza della non autenticità.

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