La violenza quale causa di addebito nella separazione
La sentenza di cui si tratta riguarda un caso di separazione giudiziale nell’ambito della quale la moglie, lamentando di aver subito i comportamenti violenti del marito, chiedeva, oltre alla corresponsione di una somma in qualità di mantenimento per lei e per uno dei suoi figli, anche l’addebito della separazione allo stesso. Vedendosi rigettata tale ultima richiesta dalla Corte d’Appello di Catania, la quale quindi escludeva la possibilità di imputare all’ex marito l’addebito della separazione ritenendo mancante la presenza di una prova che accertasse in concreto la realizzazione dei comportamenti violenti denunciati dalla donna, oltre che la sussistenza di elementi che in generale facessero dedurre un clima violento familiare, la donna decise di proporre ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte adita ha, in primo luogo, posto in evidenza come la Corte d’Appello non avesse minimamente tenuto conto di documentazioni rilevanti ai fini della decisione, quali le querele, i provvedimenti del Questore e i referti ospedalieri forniti, come prove, dalla vittima. Inoltre, riprendendo quanto in pronunce precedenti sostenuto sempre dalla medesima Corte, la Cassazione ha affermato che la realizzazione di atteggiamenti di violenza, che sia fisica o morale, da parte di uno dei due coniugi nei confronti dell’altro, deve essere considerata come manifestazione di violazioni gravissime dei doveri scaturenti dal matrimonio al punto tale che tali comportamenti sono da soli sufficienti non solo a procedere alla pronuncia di separazione personale (senza peraltro assumere alcuna rilevanza il fatto che dette violenze siano state poste in essere in un periodo successivo alla crisi coniugale), ma anche a dichiarare l’addebitabilità della stessa al soggetto che si è reso autore delle relative lesioni. Statuendo in tal senso, come in precedenza accennato, la Corte ha ribadito un principio fondamentale che era stato già espresso in una precedenza sentenza, la n. 3925 del 2018, in occasione della quale era stato specificato ulteriormente che l’accertamento della presenza di violenze subite da un coniuge per opera dell’altro faceva sì che il giudice non fosse tenuto all’analisi di una comparazione con il comportamento tenuto dal soggetto vittima, proprio perché, come poi ribadito nella pronuncia in argomento del presente elaborato, quei comportamenti andavano qualificati come talmente gravi da poter essere comparati esclusivamente con atti della stessa entità. Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione si è posta quindi nel senso del riconoscimento dell’addebito della separazione al marito autore degli atti di violenza subiti dalla moglie.






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