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Canone tv dovuto anche se è stato richiesto l’oscuramento dei canali Rai

Canone tv dovuto anche se è stato richiesto l’oscuramento dei canali Rai
Febbraio 02
16:47 2016

La materia del canone radiotelevisivo è dettata dal decreto legge n. 246/38 che all’articolo 10 disciplina la cessazione dell’uso dell’apparecchio stabilendo innanzitutto che nel caso in cui l’abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, più usufruire delle radioaudizioni e continui a detenere l’apparecchio presso di sé, deve presentare al competente ufficio del registro relativa denuncia su carta semplice non oltre il mese di novembre di ogni anno, indicando il numero di iscrizione nel ruolo e specificando il tipo di apparecchio detenuto, che deve essere racchiuso in apposito involucro in modo da impedirne il funzionamento. La denuncia deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata e richiede il pagamento di un determinato importo.

Si precisa anche che laddove l’utente intenda cedere o alienare l’apparecchio incorre nello stesso obbligo. Inoltre colui che con abbonamento semestrale ceda o venda l’apparecchio entro il 1° semestre dell’anno è dispensato dal pagamento del canone relativo al 2° semestre a condizione che entro il 30 giugno denunci all’ufficio del registro presso cui si trova iscritta a ruolo l’avvenuta cessione con le generalità del cessionario o acquirente e comprovi che quest’ultimo abbia pagato il canone. L’utente che ha proceduto a tali denunce deve anche restituire al competente ufficio, entro il 31 dicembre dell’anno in cui ha presentato le denunce stesse, il libretto di iscrizione a ruolo. Se poi l’utente intende riaprire l’apparecchio, deve farne domanda su carta semplice sempre al competente ufficio del registro.

Ora il caso in questione riguarda un utente che aveva ottenuto, dalla Commissione Tributaria Regionale, l’annullamento di una cartella di pagamento per mancato pagamento del canone, in quanto aveva richiesto l’oscuramento delle reti.

Secondo la Commissione, poiché tale domanda non era stata contestata in alcun modo, era da ritenersi fondata e quindi determinante ai fini dell’esclusione del pagamento del canone da parte del soggetto. L’Agenzia delle Entrate però ricorre contro tale decisione rilevando come la stessa sia contraddittoria rispetto a quanto stabilito nel decreto legge 246/38 in cui si chiarisce che il canone radiotelevisivo non è dovuto in base ad uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente all’Ente, ma costituisce una prestazione tributaria basata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio, dal che la richiesta di oscuramento dei canali non rientra, come si può evincere da quanto sopra riportato, tra i fatti estintivi dell’obbligo di pagamento del canone di cui all’articolo 10 del decreto legge citato.

Il ricorso viene accolto e la relativa sentenza viene cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale che si dovrà attenere al principio espresso, cioè quello per cui la richiesta di oscuramento dei canali non estingue l’obbligo di pagamento del canone radiotelevisivo. Al fine di sottrarsi a tale imposta si rende quindi necessario far riferimento esclusivamente ai metodi di cessazione dell’uso dell’apparecchio citati nella relativa norma.

Cassazione Civile sezione VI  sentenza 1922/2016

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