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Grottaferrata – Il TAR del Lazio si esprime sul ricorso per l’annullamento della gara per l’appalto del servizio rifiuti

Giugno 27
18:11 2020

Grottaferrata, bando di gara decennale rifiuti: “vittoria” di Pirro e disinformatia continua…

 

Il TAR del Lazio si è pronunciata in merito all’impugnazione della Determina n. 141 del 27/2/2020, con cui l’Amministrazione comunale aveva aggiudicato il Bando di gara decennale per l’appalto del Servizio raccolta differenziata dei rifiuti.

Il ricorso, presentato da una delle Società partecipanti alla gara, chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione, previa sospensione dell’efficacia dell’atto stesso, ipotizzando la mancata sussistenza dei requisiti dichiarati dalla Società risultata aggiudicataria dell’appalto.

In sede di giudizio, l’Amministrazione comunale ha dichiarato di avere ancora in corso le relative verifiche sui requisiti della Società dichiarata vincitrice e, pertanto, il TAR ha ritenuto prevalente l’interesse, sia per la Società ricorrente che per quella dichiarata aggiudicataria, di consentire al Comune il completamento delle operazioni di verifica dei requisiti per la partecipazione al bando di gara.

Nel merito, il TAR ha rinviato la trattazione del ricorso al prossimo 14 ottobre, precisando che l’Amministrazione comunale “dovrà sollecitamente portare a compimento le verifiche”, tenuto conto delle deduzioni già effettuate in giudizio sulla base della documentazione prodotta per comprovare la richiesta di annullamento dell’aggiudicazione.

In sintesi, il ricorso lamentava la presunta insussistenza dei requisiti in capo all’aggiudicatario della gara, chiedendo di annullarla, e il TAR, preso atto che la verifica di tali requisiti sarebbe ancora in corso, ha rinviato ad ottobre il giudizio sulla fondatezza o meno dell’impugnativa.

Pertanto, l’aggiudicazione provvisoria di cui alla Determina n. 141 dello scorso 27 febbraio, mantiene la sua natura di “provvisorietà” nelle more delle verifiche che il Comune ha dichiarato essere tuttora in atto.

Ciò detto, appare fuorviante, oltre che incomprensibile (ed incoerente), la soddisfazione manifestata dal Sindaco il quale ha rivendicato l’assoluta certezza sull’operato degli uffici rispetto all’aggiudicazione della gara, dopo che nei giorni scorsi aveva palesemente “preso le distanze” dalle procedure di gara e dal conseguente affidamento, definendoli “atti di natura gestionale e non politici”. E non ha alcun fondamento, come di tutta evidenza, l’ulteriore trionfalistica dichiarazione di Andreotti per cui nell’Ordinanza del TAR avrebbe prevalso “la necessità di dare continuità al servizio che prosegue nel più assoluto rispetto delle leggi che regolano gli appalti quanto del decoro e del benessere del nostro territorio comunale”.

Il Sindaco, anziché diramare comunicati tarocchi ed autocelebrativi, spieghi perché, dal 27 febbraio scorso, escluso il periodo di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria pandemica, non é stato ancora sottoscritto il contratto con la Società dichiarata vincitrice, benché siano ampiamente scaduti i termini della clausola di cd. stand-still a garanzia dei terzi interessati (art. 32, c. 9 del “Codice degli Appalti”, per effetto del quale il contratto non può essere stipulato prima di 35 gg. dall’aggiudicazione).

E chiarisca ancora, il Sindaco, perché durante il Consiglio comunale del 4 giugno scorso, in risposta alle Raccomandazioni, aveva dichiarato (come desumibile dalle riprese audio-video e dal resoconto verbale pubblicati sul sito web comunale) che “per quanto riguarda i rifiuti, il contratto non è stato ancora firmato, gli uffici hanno preso tempo perche ci sono stati degli accessi agli atti sulla gara effettuata, da parte delle imprese, quindi si è aspettato se avrebbero prodotto ricorsi o altro; quindi è stata data una proroga fino a luglio. Sono stati prodotti dei ricorsi al TAR sull’appalto e gli uffici si sono organizzati attraverso la nomina di un avvocato per resistere al TAR rispetto alle contestazioni che sono state avanzate sul lavoro della commissione, soprattutto per la parte non tecnica di progetto ma sulla parte degli atti richiesti in sede di gara; sui ritardi è stato necessario prendersi del tempo perche andare a firmare un contratto in corso e avere pendenze a livello TAR non conviene, bisogna aspettare”.

Ricordando, per chi legge, che la 2^ proroga tecnica al 31 luglio prossimo, relativa al contratto di servizio con l’attuale esecutore della raccolta rifiuti, è stata accordata sin dal 14 gennaio scorso, con Determina n. 15 (quindi non di recente e certamente non per effetto dei riferiti accessi agli atti e/o dei ricorsi al TAR pendenti), la tesi difensiva del Comune in sede di giudizio, tesa a respingere il richiesto annullamento dell’aggiudicazione della gara perché l’Amministrazione avrebbe in corso verifiche sul possesso dei requisiti della Società vincitrice (come evidenzia l’Ordinanza del TAR), contrasta con quanto dichiarato dal Sindaco anche in Consiglio comunale.

Come evidente, purtroppo, “le chiacchiere stanno a zero” ed i fatti appaiono totalmente diversi dalle roboanti dichiarazioni di Andreotti.

Come zero sono i commenti sull’esito del giudizio al TAR e della più complessiva vicenda del bando rifiuti del valore di oltre 32 milioni di euro, da parte delle minoranze PD-IV-M5S-La Città al Governo e delle altre “forze” politiche non rappresentate in Consiglio comunale, “prontamente vigili” a disquisire sul “sesso degli Angeli” ma perennemente afone sulle questioni di vitale importanza per la Città.

Nell’interesse di Grottaferrata e dei Cittadini, ci si augura, senza infingimenti, che le successive fasi di giudizio al TAR facciano chiarezza sulla vicenda che riguarda un Servizio primario e di fondamentale importanza quale quello della raccolta rifiuti.

Un Servizio che, sempre contrariamente alle mistificazioni del Sindaco, in tema di decoro del territorio lascia alquanto a desiderare (vedasi, tra gli altri esempi, le discariche di rifiuti tuttora presenti in diverse parti delle aree pubbliche, benché segnalate da tempo immemore), nonostante le norme ed i regolamenti non lascino dubbi su chi deve fare che cosa, ed in quali tempi, nonostante le prescrizioni (anche con risvolti penali) e, soprattutto, nonostante l’Amministrazione comunale versi puntualmente il canone mensile previsto per l’esecuzione del Servizio (oltre 260mila euro).

 

                                                                                                     

 

 

 

 

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appare fuorviantebando di gara decennale rifiuti: “vittoria” di Pirro e disinformatia continua… Il TAR del Lazio si è pronunciata in merito all’impugnazione della Determina n. 141 del 27/2/2020chiedendo di annullarlachiedeva l’annullamento dell’aggiudicazionecome di tutta evidenzacon cui l’Amministrazione comunale aveva aggiudicato il Bando di gara decennale per l’appalto del Servizio raccolta differenziata dei rifiuti. Il ricorsodefinendoli “atti di natura gestionale e non politici”. E non ha alcun fondamentodi consentire al Comune il completamento delle operazioni di verifica dei requisiti per la partecipazione al bando di gara. Nel meritodopo che nei giorni scorsi aveva palesemente “preso le distanze” dalle procedure di gara e dal conseguente affidamentoe il TARha rinviato ad ottobre il giudizio sulla fondatezza o meno dell’impugnativa. Pertantoil ricorso lamentava la presunta insussistenza dei requisiti in capo all’aggiudicatario della garail TAR ha rinviato la trattazione del ricorso al prossimo 14 ottobreil TAR ha ritenuto prevalente l’interesseipotizzando la mancata sussistenza dei requisiti dichiarati dalla Società risultata aggiudicataria dell’appalto. In sede di giudiziola soddisfazione manifestata dal Sindaco il quale ha rivendicato l’assoluta certezza sull’operato degli uffici rispetto all’aggiudicazione della garal’aggiudicazione provvisoria di cui alla Determina n. 141 dello scorso 27 febbraiol’Amministrazione comunale ha dichiarato di avere ancora in corso le relative verifiche sui requisiti della Società dichiarata vincitrice emantiene la sua natura di “provvisorietà” nelle more delle verifiche che il Comune ha dichiarato essere tuttora in atto. Ciò dettooltre che incomprensibile (ed incoerente)pertantoprecisando che l’Amministrazione comunale “dovrà sollecitamente portare a compimento le verifiche”presentato da una delle Società partecipanti alla garapreso atto che la verifica di tali requisiti sarebbe ancora in corsoprevia sospensione dell’efficacia dell’atto stessosia per la Società ricorrente che per quella dichiarata aggiudicatariatenuto conto delle deduzioni già effettuate in giudizio sulla base della documentazione prodotta per comprovare la richiesta di annullamento dell’aggiudicazione. In sintesi“Grottaferrata
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