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E’ “L’AMBIENTE TRA COSTITUZIONE E CODICE PENALE”.

E’ “L’AMBIENTE TRA COSTITUZIONE E CODICE PENALE”.
Marzo 23
08:21 2023

La legge Costituzionale 11 febbraio 2022 n.1 ha introdotto la Tutela dell’ Ambiente apportando modifiche agli art. 9 e 41 Cost. In riferimento all’art. 9, esso afferma che la Repubblica “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle generazioni future. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali” ( ultimo comma); mentre l’art. 41 Cost., in riferimento all’iniziativa economica, che “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.”

L’art. 27 Cost. afferma che “La responsabilità penale è personale” e che “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.” L’articolo 1 del codice penale invece, afferma che “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.” L’ignoranza, secondo l’art. 5 c.p., non può essere una causa di giustificazione (ad eccezione sia inevitabile) e le pene principali per i delitti sono l’ergastolo, la reclusione e la multa; mentre per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda (art.17 c.p.). La distinzione in delitti e contravvenzioni si basa sulla specie della pena (art.39 c.p.). Alle pene principali, possono conseguire come effetti della condanna, le pene accessorie (art.19 c.p.) che sono interdizioni (da professione, arte, legale, uffici pubblici, uffici direttivi), incapacità di contrarre con la p.a., estinzione del rapporto di lavoro, decadenza o sospensione genitorialità per quanto riguarda i delitti; mentre per quanto riguarda le pene accessorie per le contravvenzioni sono delle sospensioni (professione, arte, uffici direttivi). Le pene accessorie sono perpetue o temporanee, e ciò dipende dal fatto che si riferiscono ai delitti, alle contravvenzioni e al quantum di pena inflitta. L’art. 40 c.p. indica il rapporto di causalità: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.” L’ultimo comma introduce la responsabilità per reato omissivo quando chi ha l’obbligo di intervenire per prevenire un reato, non interviene, cagionandolo. Ora, il nesso di causalità permane, anche se concorrono più cause a determinare l’evento, anche del fatto illecito altrui, eccetto che “da sole sufficienti a determinare l’evento” (art.41c.p.) indipendentemente dall’azione o omissione del colpevole. Per essere punito per un reato, il soggetto deve commettere l’azione o l’omissione di reato con “coscienza e volontà”, dove l’art. 85 c.p. prevede l’imputabilità (capacità di intendere e volere) e, per quanto riguarda i delitti, con dolo (evento preveduto e voluto) “salvo i casi di delitto preterintenzionale” (oltre l’intenzione); mentre è colposo quando va “contro l’intenzione” anche se l’evento è stato previsto ma comunque non è voluto dal soggetto “e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.” Negligente è chi non pone in essere una condotta doverosa, imprudente chi non si astiene dal commettere una determinata condotta doverosa e imperizia è l’incapacità tecnica  (in base all’art. 42 c.p. e 43 c.p.). Il codice prevede poi delle circostanze aggravanti e attenuanti il reato, ossia come la condotta è stata posta e il reato commesso, e le cause di giustificazione che sono: caso fortuito (imprevedibilità) e forza maggiore (forza irresistibile ed esterna), costringimento fisico (non poter resistere a violenza fisica), errore di fatto (falsa rappresentazione no colposa), errore determinato da inganno altrui, reato supposto erroneamente e reato impossibile, consenso dell’avente diritto (su diritti disponibili), esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, difesa legittima (necessità contro attualità del pericolo di offesa ingiusta e difesa proporzionata di un diritto), uso legittimo di armi (pubblico ufficiale), stato di necessità (necessità di salvataggio da pericolo attuale di danno grave, in proporzione al pericolo, e dal soggetto non realizzato e no evitabile in alternativa). Il delitto tentato ha pena ridotta e si realizza quando “Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto” e l’azione non si compie e l’evento non si verifica. Se il soggetto desiste volontariamente dall’azione, risponde se gli atti commessi che la compongono  costituiscono reato; mentre se compie l’azione ma impedisce volontariamente l’evento,  la pena è ridotta (art. 56 c.p.). Se il soggetto offende persona diversa, “per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa”, il soggetto risponde del reato e, se offende anche la persona cui l’offesa era diretta, la pena è aumentata; mentre se realizza un evento diverso da quello voluto, risponde dell’evento diverso se previsto come delitto colposo e, se realizza anche l’evento voluto, il soggetto risponde di concorso di reati (art. 82 e 83 c.p.). Prevista la recidiva (discrezionale e obbligatoria) e l’art. 110 c.p. disciplina il concorso di persone nel reato, stabilendo che se “più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita” anche se la cooperazione è, nel delitto, di natura colposa (art.113 c.p.). Se all’accordo o all’istigazione per commettere reato, esso non segue, nessuno è punito ma se l’accordo o l’istigazione verte su delitto, “il giudice può applicare una misura di sicurezza” (art. 115 c.p.). Se un soggetto voleva il reato diverso da quello realizzato, ne risponde se “l’evento è conseguenza della sua azione od omissione” secondo l’art. 116 c.p. Comunque, il codice penale, all’art. 131 bis, prevede l’esclusione della punibilità se il fatto è particolarmente tenue ma solo se sussistono determinate condizioni: la pena detentiva non deve superare i cinque anni di reclusione, una certa  modalità di condotta, il danno o pericolo deve essere  esiguo, la non abitualità del comportamento e, in base all’art. 133 c.p., risulta l’offesa di “particolare tenuità”. Tale articolo indica poi quando l’offesa non rientra nella particolare tenuità. Il giudice, applica la pena discrezionalmente e valuta la gravità del reato (es. natura, intensità del dolo o grado della colpa, gravità del danno o pericolo) e la pericolosità a delinquere (es. motivi, precedenti penali, condizioni di vita), ossia  in base ai criteri indicati dall’art. 133 c.p., e fa riferimento alle condizioni economiche per l’applicazione della pena pecuniaria (art. 133 bis c.p.). Il codice prevede poi le cause di estinzione del reato e della pena. L’articolo 185 c.p. afferma che ogni reato “obbliga alle restituzioni” e se ha comportato un danno patrimoniale o non, “obbliga al risarcimento” e, l’art. 187 c.p. che “I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.” L’articolo 189 c.p. prevede come garanzia legale sui beni della persona civilmente responsabile il sequestro. Il Titolo VIII riguarda le misure amministrative di sicurezza.

La legge n. 68 del 2005 ha introdotto il Titolo VI BIS ( Delitti contro l’ambiente) dove l’art. 452 bis. ( Inquinamento ambientale) afferma che “E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e deteriorabili: 1)delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo; 2)di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”, l’art. 452 quarter. ( Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale) che se deriva, in base all’articolo precedente, una lesione personale con malattia superiore ai 20 giorni, la reclusione è da “due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.”, l’art. 452 quarter ( Disastro ambientale) che chi in maniera abusiva cagiona un disastro ambientale “è punito con la reclusione da cinque a quindici anni” e poi definisce il costituire disastro ambientale che produce “l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo” e la pena aumentata se “il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico e archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette”, l’articolo 452 quinques (Delitti colposi contro l’ambiente) prevede riduzione di pena ( art. 452 bis e 452 quarter) se fatti commessi con colpa o se “deriva il pericolo di inquinamento ambientale o disastro ambientale”, l’articolo 452 sexies ( Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) prevede la “reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività” e poi previste ipotesi di aumento della pena in relazione alla compromissione o deterioramento “1)delle acque o d’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2)di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna” come anche se dal fatto “deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone”. L’art. 452 septies (Impedimento del controllo) afferma che “chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”, l’art. 452 octies prevede delle “Circostanze aggravanti” e l’art. 452 novies l’ “Aggravante ambientale” mentre l’art. 452 decies (Ravvedimento operoso) per i Delitti del titolo e altri delitti afferma che le pene sono diminuite per colui che “Si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite…nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.” In fine, l’art. 452 undecis si riferisce alla confisca in riferimento alle “cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato” ma non trova applicazione se “l’imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi”, l’art. 452 duodecies si riferisce al “Ripristino dello stato dei luoghi” si riferisce alla condanna per i delitti del titolo e dispone in capo al condannato “il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi.”, l’art. 452 terdecies ( Omessa bonifica) che chi obbligato per legge “non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.” e, l’ultimo articolo, l’art. 452 quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) che “Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.”

La legge n. 189/2004 ha introdotto il Titolo IX BIS ” Dei delitti contro il sentimento degli animali”, Libro II ( Dei delitti in particolare) del Codice Penale, dove l’art. 544 bis. (Uccisione di animali) afferma che “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”, l’art. 544 ter. ( Maltrattamento di animali) che “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro” e a chi “somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”, l’art. 544 quinquies ( Divieto di combattimento tra animali) che “Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono mettere in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro” dove la pena è aumentata sino alla metà se le attività sono commesse “in concorso con minorenne o da persone armate”, se le attività sono “promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni” e se il colpevole “cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni”. La reclusione sino a due anni e la multa fino a 30.000 euro scattano per chi alleva, addestra o è proprietario consenziente degli animali e li destina ai combattimenti e anche a chi effettua o organizza scommesse. E’ prevista la confisca dell’animale ( art. 544 sexies) e in caso di recidiva l’interdizione dell’attività di trasporto, allevamento e commercio di animali.

Sempre la legge n.189 del 2004, in rifrrimento a “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.” stabilisce che ” E’ vietato utilizzare cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria…nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.” dove la violazione implica “arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro.” Stessa pena per la foca.

 

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