Se vieni “beccato” a fare sesso sul posto di lavoro

L’episodio a cui si fa riferimento riguarda un dipendente di una società di trasporti che, durante l’orario di lavoro, si era allontananto dalla sua postazione, senza autorizzazione, per raggiungere un locale, precisamente il locale delle pulizie, al fine di avere un rapporto sessuale con una donna. Sorpreso in flagrante da un collega, che evidentemente aveva denunciato la cosa, il dipendente in questione era stato immediatamente licenziato.
La posizione del, potremmo definirlo, negligente lavoratore, era ancor più lesiva di tutti quelli che sono i doveri al cui rispetto il lavoratore è chiamato, in quanto era l’unico agente di stazione. Il comportamento valutato dal tribunale, al di là di esprimere valutazioni morali che d’altra parte lo stesso non è tenuto ad esprimere, si riferì esclusivamente alle violazioni dei doveri del lavoratore e cioè al fatto che il dipendente si era allontanato senza darne notizia ad alcuno, e quindi era stato conseguenzialmente irreperibile, determinando in tal modo un pericolo per gli utenti.
Il soggetto impugnò comunque il licenziamento, al fine di essere reintegrato sul posto di lavoro, sottolineando come la sua condotta, sulla base del contratto di lavoro, comportasse semplicemente una sanzione conservativa. Con lo scopo di raggiungere tale obiettivo, cioè subire limitatamente una sanzione, anziché il licenziamento, il soggetto evidenziò anche che il locale in cui il rapporto era stato consumato era lontano e inaccessibile per gli utenti, per cui non era stato, a suo dire, nemmeno violato il diritto di riservatezza. Puntualizzazione questa poco credibile, tant’è vero che il dipendente era stato “beccato” proprio da un utente. Il ricorso venne quindi inevitabilmente rigettato e il dipendente licenziato.
Insomma, commentare una sentenza di questo tipo potrebbe essere, o forse certamente lo è, superficiale, nel senso che indubbiamente la poco professionalità e serietà del protagonista è innegabile. È importante però, come accennato nella breve narrazione del fatto, che l’assenza di serietà dell’uomo e la sua negligenza non si affermano sul fatto che abbia avuto un rapporto con una donna. Affermare questo sarebbe senz’altro ridicolo. Ciò che viene contestato non è nemmeno che lo abbia avuto sul posto di lavoro. È la conseguenza di questo comportamento che ha determinato il licenziamento, cioè il fatto che il soggetto si sia reso irreperibile e che, quindi, se ci fosse stata un’emergenza, non sarebbe stato possibile contattarlo, cosa ancora più grave, in quanto era l’unico agente di stazione. Chiaramente poi l’essere stato sorpreso da un utente ha reso la sua posizione inevitabilmente indifendibile. Magari se non fosse stato sorpreso svolgerebbe ancora il suo lavoro. In ogni caso, nel dubbio, direi che sarebbe molto meglio fare quello che ci si aspetta una persona faccia sul posto di lavoro, cioè lavorare.
Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 03.11.2014, n° 23378
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