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Referendum 2020

Referendum 2020
Settembre 08
06:35 2020

Inizialmente (1948) il Senato e la Camera dei Deputati erano costituite da un numero variabile di parlamentari in quanto vigeva il rapporto numerico elettori-eletti. Nel 1963 la legge Costituzionale n.2/1963 fissò il numero degli eletti a 630 onorevoli e 315 senatori e stessa durata di entrambe le Camere per garantire la stabilità, dove il senato in precedenza durava 6 anni. Diverse Commissioni si sono occupate della questione: IX, XIII, XIV, XV, XVI e XVII legislatura. Innegabile che, dal ’48 ad oggi, la rappresentanza politica si è incrementata: Regioni, Parlamento Europeo (composto di 751 parlamentari), Città Metropolitane e poi comunque i Comuni, le Provincie e lo stesso Parlamento (Senato della Repubblica e Camera dei deputati sono composte di 945 parlamentari cui vanno aggiunti il numero variabile dei senatori a vita e gli ex presidenti della Repubblica). Ciò significa che i Comuni hanno una competenza amministrativa, le Regioni anche legislativa, la UE ha competenza legislativa (l’art.2 TFUE attribuisce alla UE “competenza esclusiva” e anche “concorrente” con gli Stati UE) e poi ci sono gli obblighi internazionali. Infatti, l’art. 117 Cost. afferma che “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.(…)”. Inoltre, il Governo ha la facoltà di presentare decreti legge e decreti legislativi. Il “sistema Italia” ha avuto nel corso del tempo varie proposte di modifica della Costituzione, in ultimo il referendum del 20 e 21 settembre 2020. C’è pertanto da diversi decenni l’intento di affrontare la questione. Cosa dice il Referendum? Ha per oggetto la riduzione del numero dei parlamentari e stabilizzare a cinque il numero dei senatori a vita, modificando gli art. 56, 57 e 59 Cost. Che dicono tali articoli? L’art.56 Cost. stabilisce che: “La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.”, l’art. 57 Cost. che: “Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.” e l’art. 59 Cost. che: “E’ senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.” Il Referendum popolare indetto per le giornate di 20 e 21 settembre 2020 è inerente al testo della legge Costituzionale “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” che prevede: “Art. 1. (Numero dei deputati) 1. All’articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni; a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocento» e la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto»; b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue». Art. 2. (Numero dei senatori) 1. All’articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento» e la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»; b) al terzo comma, dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o Provincia  autonoma» e la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «tre»; c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in  proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti». Art. 3. (Senatori a vita) 1.  All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Presidente della Repubblica può nominare senatori  a  vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.  Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente  della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque».”. All’Italia serve una “macchina amministrativa” efficiente, efficace, snella ma giusta: né troppo “pesante”, né troppo “leggera”. Fissare quindi un giusto rapporto tra elettore ed eletto, calcolando le varie Istituzioni “in gioco”. Pertanto, occorre tener conto del rapporto demografia/rappresentanza e della  legge elettorale.

 

 

 

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