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Responsabilità esclusiva del genitore se il bambino cade al parco giochi

Responsabilità esclusiva del genitore se il bambino cade al parco giochi
Febbraio 17
23:00 2015

Nel tempo libero è uso frequente di molti genitori portare i propri figli al parco giochi. Una sentenza della Cassazione civile riguarda proprio il caso di un bambino di circa sei anni che, nel dondolarsi su un cavalluccio, cade sbattendo il viso sui bulloni metallici del gioco, riportando danni al volto anche di carattere permanente. Immediata la reazione da parte dei genitori nei confronti del comune. Essi lamentano una non idoneità dei giochi presenti nel parco e l’assenza di un custode, chiedendo così il risarcimento del danno. La Corte, però, respinge tale richiesta, mettendo in evidenza vari fattori. Innanzitutto che il parco giochi comunale non era di un’estensione così ampia tale da non consentire facilmente ai genitori di tenere sotto controllo il proprio bambino. Inoltre, gli attrezzi dei giochi erano risultati di recente installazione e conformi alla normativa sulla sicurezza, per cui potevano essere tranquillamente utilizzati e non erano pericolosi. La Corte quindi non ritiene sia convincente l’accusa di negligenza del piccolo al comune esposta dai genitori, bensì ritiene che la caduta del bambino sia ascrivibile esclusivamente ad una responsabilità della madre che avrebbe dovuto prestare una maggiore attenzione al proprio figlio. Non essendo stata provata dai genitori nessuna particolare pericolosità dei giochi presenti nel parco comunale, che sarebbe stata riscontrata se essi ad esempio avessero messo in evidenza un danneggiamento del gioco o un qualche difetto che quindi avrebbe potuto comunque creare un danno, nonostante la dovuta attenzione nel suo utilizzo, la Corte ritiene che l’unica pericolosità riscontrabile è quella che normalmente può derivare da tali strumenti e che quindi richiede una certa vigilanza, in particolare l’ordinaria diligenza, cioè quella particolare cautela che evidentemente non può essere pretesa da un bambino di sei anni. La Corte conclude quindi che era responsabilità dei genitori e loro compito, in particolare nel caso in questione della madre che aveva portato il bambino al parco, avere ben presenti i rischi a cui il bambino poteva andare incontro utilizzando i giochi in esso presenti, prestando la dovuta attenzione affinchè il figlio non si facesse male. Nessuna responsabilità si riscontra di conseguenza a carico del comune. Si tratta di una di quelle sentenze che può fare da spunto per riflettere maggiormente su come spesso i gesti più semplici e le abitudini più comuni, se non svolte sempre con attenzione, possono determinare gravi conseguenze. Sicuramente non è cosa semplice seguire ogni gesto e passo dei propri figli, d’altra parte però è bene tenere presente che anche un semplice parco giochi può essere, per loro, luogo che nasconde dei pericoli.

Cassazione civile, sezione III, sent. 25.08.2014, n° 18167

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