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Corte di Cassazione, sent. n. 2247/2023: Revoca dell’amministratore senza giusta causa

Novembre 28
16:22 2023

La fattispecie di cui si tratta riguarda un giudizio civile, in cui l’attore L.F. chiedeva alla Banca di Credito Cooperativo di Nettuno il risarcimento dei danni derivanti dalla revoca dalla carica di amministratore dello stesso senza giusta causa e dalla diffusione, da parte di un consigliere dell’amministrazione, di una lettera anonima dal contenuto profondamente denigratori nei confronti dell’attore. Gli elementi esposti a fondamento della propria domanda da parte dell’attore sono stati i seguenti:

  • L’essere stato nominato come membro del Consiglio d’amministrazione nel 2017 con un incarico assegnato fino all’approvazione del bilancio al 2020;
  • L’aver affrontato, nel corso del suo mandato, diversi momenti di tensione con il presidente del Consiglio d’amministrazione;
  • La circostanza per cui tale presidente, in virtù degli scontri in questione, si è dimesso, per poi fare in modo di far estromettere l’attore dal Consiglio di amministrazione;
  • L’aver agito il presidente, per poter conseguire l’obiettivo citato, nel senso di richiedere la convocazione di un’assemblea dei soci per revocare il Consiglio d’amministrazione in carica nel suo complesso considerato;
  • La realizzazione, di fatto, dell’assemblea per la revoca del Consiglio di amministrazione e la contestuale nomina dei nuovi consiglieri di amministrazione;
  • L’effettiva revoca del Consiglio di amministrazione con elezione di un nuovo organo amministrativo composto, però, in sostanza dalla maggior parte degli amministratori dimissionari (con esclusione, tra gli altri, dell’attore);
  • L’estromissione, illegittimamente disposta, dell’attore dall’ulteriore incarico come presidente dell’Odv;
  • L’essere stato, l’attore, revocato in tale occasione senza giusta causa, ragion per cui richiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla cessazione anticipata dalla carica;
  • L’affermazione di una responsabilità risarcitoria della convenuta rispetto all’ulteriore pregiudizio, non patrimoniale, subito dall’attore in conseguenza della lettura da parte di un consigliere dell’amministrazione di una lettera dal contenuto denigratori nei suoi confronti;
  • La qualifica della condotta di tale consigliere come contraria alla disciplina in materia di whistleblowing, per cui sussiste il divieto per i membri del Consiglio di amministrazione di diffondere notizie lesive della reputazione altrui, se provenienti da fonti anonime, di cui risponderebbe la convenuta, quindi la Banca di Credito Cooperativo di Nettuno, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con il consigliere indicato.

Nel giungere alla decisione sulla fattispecie delineata, il Collegio ha preliminarmente sostenuto che costituisce ius receptum il principio di diritto secondo cui nelle società di capitali l’assemblea può revocare l’amministratore in qualsiasi momento, nel rispetto però del limite della “giusta causa”, in mancanza della quale non si ha l’illegittimità della delibera di revoca, bensì la determinazione dell’insorgenza del diritto dell’amministratore revocato anticipatamente al risarcimento del danno subito come diretta conseguenza della revoca stessa. Ne deriva che il primo elemento necessario affinchè si possa accogliere la domanda di risarcimento consiste nel fatto che il danno lamentato si ponga in un rapporto di correlazione causale diretta con la delibera assembleare di revoca. Nel caso di specie, l’attore ha chiesto un risarcimento di tipo patrimoniale con riferimento alla mancata percezione delle retribuzioni e dei benefit di cui avrebbe beneficiato  se non fosse stato revocato dalla carica due anni prima della scadenza del mandato, oltre che un risarcimento di natura non patrimoniale derivante dalla lesione della propria reputazione, causata dalla diffusione della sua mancata riconferma mediante lettura di una lettera anonima diffamatoria nei suoi confronti. Ad assumere particolare rilevanza è il fatto che al momento della riunione dei soci del 2018, riunione che portò alla revoca dell’attore, già sette dei dieci consiglieri rimasti in carica avevano dato le proprie dimissioni, il che, come d’altra parte rilevato dall’attore stesso, avrebbe comunque comportato la necessità di procedere ad una rinnovazione di tutto il Consiglio di amministrazione, a causa del venir meno di un numero di consiglieri superiore alla metà di quelli in origine eletti dall’assemblea dei soci. Ciò risulta avvalorato da quanto disposto dall’art. 34 dello statuto sociale, per cui la sostituzione dei singoli amministratori cessati in anticipo dalla carica può avvenire solo laddove gli stessi non costituiscano la maggioranza del consiglio. In caso contrario, si ha la necessità, come detto, di provvedere alla rinnovazione del complessivo Consiglio di amministrazione mediante delibera assembleare, esattamente come si è verificato nel caso di cui si tratta. Tenuto conto di ciò, la fondatezza della domanda dell’attore rispetto alla possibilità di ottenere il risarcimento del danno da cessazione anticipata dalla carica, senza giusta causa, è stata esclusa proprio in considerazione del fatto che, a seguito delle dimissioni della maggioranza del Consiglio di amministrazione, la rinnovazione dell’intero consiglio si poneva quale adempimento di quanto statuito dall’art. 32 dello statuto. Peraltro lo stesso va detto con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno da cessazione anticipata dell’incarico di presidente dell’Organismo di vigilanza dell’attore, poiché il modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla società prevedeva che “la permanenza in carica dei componenti, salvo revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, è coincidente con la durata in carica degli amministratori”. Ora, l’espressione “salvo revoca da parte del Consiglio d’Amministrazione”, non va intesa, come sostenuto dall’attore, nel senso di affermare l’ultrattività dell’incarico del membro dell’Odv in ipotesi di revoca anticipata del Consiglio di amministrazione, ma sta ad indicare che, posta la regola generale per cui la durata dell’incarico dell’Odv coincide con quella degli amministratori, il componente dell’Odv può in ogni caso essere revocato in anticipo con delibera del Consiglio di amministrazione. Allo stesso modo, è stata considerata infondata anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lettura, da parte di un consigliere dell’amministrazione, di una lettera anonima diffamatoria nei confronti dell’attore che ne avrebbe, quindi, a suo parere determinato un danno alla propria reputazione, anche in considerazione della mancata produzione, da parte dell’attore, della lettera in questione. Tutto quanto detto in precedenza ha portato il Collegio ha rigettare tutte le domande proposte dall’attore, il quale è stato condannato al pagamento delle spese di lite.

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