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Valmontone conferisce la cittadinanza onoraria al medico di Emergency Fabrizio Pulvirenti

Valmontone conferisce la cittadinanza onoraria  al medico di Emergency Fabrizio Pulvirenti
Maggio 22
16:08 2015

dei Bersaglieri del Lazio e dell’Associazione Vittime civili del Lazio. Nell’ambito delle celebrazioni del Mese della Pace, trenta giorni di iniziative organizzate per celebrare il 71esimo anno del bombardamento che distrusse la città, il Comune di Valmontone ha voluto lanciare un messaggio particolare conferendo l’encomio solenne ad Emergency e la cittadinanza onoraria al dottor Fabrizio Pulvirenti, il medico dell’Associazione di Gino Strada inviato in Sierra Leone per l’epidemia di ebola che ha vinto la propria battaglia personale contro la malattia.

“Un uomo simbolo – spiega il vice sindaco e assessore alla cultura, Eleonora Mattia – che abbiamo voluto inserire non a caso nelle celebrazioni di quel drammatico bombardamento che, non lo dimentichiamo, fa di Valmontone la Monte Cassino della provincia di Roma. In tal senso riteniamo che il dottor Pulvirenti, prestando assistenza ai più deboli come medico volontario di Emergency, ha contratto il terribile virus ed è, fortunatamente, guarito. Un esempio per tutti i nostri giovani, e non solo, di chi ha messo a rischio la propria vita per garantire la salute di una comunità. Sono convinta che, dinanzi ad una persona che ha dimostrato coraggio e valore, sia più forte il messaggio di pace, contro tutte le violenze, che vogliamo trasmettere con questo Mese della pace”.

Il ricco programma della mattina sarà concluso, intorno alle 12, dal transito della pattuglia della I Squadra aerea che tingerà di tricolore i cieli di Valmontone, mentre nel pomeriggio illustri professori e costituzionalisti, in un convegno su “La guerra impossibile nell’età atomica. Dialogo delle città bombardate”, illustreranno ai sindaci come procedere, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale dell’ottobre 2014, nella richiesta agli Usa del risarcimento dei danni da bombardamento alleato (vedi documento allegato).

“Ogni giorno che passa – aggiunge il sindaco Alberto Latini – la rassegna, finanziata dalla Regione Lazio, si arricchisce di personaggi e di emozioni. Dopo il giornalista Massimiliano Cochi e il medico Antonio Bruscoli, di oggi, domani faremo sentire a Pulvirenti il calore e la riconoscenza per quello che fa da parte di tanti sindaci e cittadini”.

Pro memoria risarcimento bombardamento

1. La Corte costituzionale italiana, con la sent. 22 ottobre 2014, n. 238, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, recante «Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945», “limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”.
Questa decisione, che ha ritenuto contrastante con gli artt. 2 e 24 della Costituzione la regola dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione di altri Stati in caso di crimini di guerra e contro l’umanità, apre la possibilità, per le Città bombardate dagli alleati durante la II guerra mondiale, di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

2. Tale possibilità sarebbe esclusa dall’art. 76 del Trattato di pace tra l’Italia e le Potenze alleate e Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 novembre 1947, n. 1430. Esso prevede che “l’Italia rinuncia a far valere contro le Potenze Alleate ed Associate, ogni ragione di qualsiasi natura, da parte del Governo o di cittadini italiani, che possa sorgere direttamente dal fatto della guerra o dai provvedimenti adottati a seguito dell’esistenza di uno stato di guerra in Europa, dopo il 1° settembre 1939, indipendentemente dal fatto che la Potenza Alleata o Associata interessata fosse o non fosse in guerra con l’Italia a quella data”. Sarebbero comprese in tale rinuncia “le domande pel risarcimento di perdite o danni subiti in conseguenza di atti delle Forze Armate o delle autorità di Potenze Alleate o Associate” e “le ragioni risultanti dalla presenza, dalle operazioni o dalle azioni delle Forze Armate od autorità di Potenze Alleate o Associate in territorio italiano”.
Peraltro, dopo la sentenza n. 238, si deve ritenere che siffatta normativa sia incostituzionale per violazione degli artt. 2 e 24 Cost., in quanto impedisce ai danneggiati, nel caso di specie le Città bombardate durante il II conflitto mondiale, la possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento per i crimini internazionali subiti.

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