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I FUNGHI: VADEMECUM PERSONALE

I FUNGHI: VADEMECUM PERSONALE
Maggio 05
07:11 2019

I funghi epigei (sopra il suolo) spontanei che raccogliamo nel bosco o sui prati, in realtà, non sono il vero e proprio fungo ma “l’organo riproduttivo” detto carpoforo (o sporoforo) il cui compito è la produzione delle spore. Infatti, il vero fungo è il micelio che si trova nel substrato del terreno. In generale, la riproduzione può essere asessuata (micelio omotallico, contenente sin dall’inizio cellule con doppia polarità, che produrrà direttamente carpofori tramite frammentazione del micelio, duplicazione del nucleo della cellula e successiva divisione o attraverso elementi riproduttori specializzati detti conidiofori) o sessuata (come avviene per la maggior parte dei funghi, soprattutto macromiceti, ossia quelli macroscopici che raccogliamo nel bosco dove le cellule si aggregano). In quest’ultimo caso, dallo sporoforo si separano le spore e dal loro incontro nascono le ife (filamenti cellulari) che, quest’ultime, danno vita al micelio primario e secondario dove quest’ultimo darà origine allo sporoforo. Infatti, il micelio primario è formato da ife di polarità positiva o negativa. Solo quando si verificano le condizioni ambientali ottimali (habitat, nutrimento, pioggia, assenza di vento, temperatura mite, sole, umidità) si verificherà l’incontro di due miceli primari a polarità opposta che unendosi daranno vita al micelio secondario che a sua volta darà vita ai “funghi”. Ciò vale per i funghi basidiomiceti (le spore si trovano esternamente, prodotte da cellule dette basidi che compongono l’imenoforo); mentre per gli ascomiceti (sviluppano le spore in aschi, ossia sacche che poi espellano) la riproduzione è leggermente differente. I funghi sono classificati in saprofiti (traggono il loro alimento da organismi morti); in parassiti (traggono il loro nutrimento da organismi vivi), simbionti (traggono il loro nutrimento dallo scambio di sostanze nutritive effettuato con un altro organismo) e dalle loro caratteristiche macroscopiche: carpoforo (cappello e gambo) e l’imenoforo (la parte sotto il cappello “sede” delle spore e composto da lamelle -es. “l’ovulo buono”-, da pori -es. il Porcino-, da pieghe- es. il “galletto”-, da aculei -es. la “pelosella”-, lisci -es. la “trombetta dei morti”- o da tubuli). Per quanto riguarda il cappello, ossia la parte superiore dello sporoforo che protegge l’imenio, va analizzata la forma e la cuticola (il rivestimento se presente). Sezionato, il fungo ci mostra il colore della sua carne che può essere a tinta unica o virare di tonalità. Ultimo elemento da controllare è il gambo il quale può essere omogeneo con il cappello o eterogeneo (separabile dal cappello), carnoso, fibroso, corticato, cartilagineo, pieno, cavo, tubuloso, fistoloso, cavernoso o farcito. Da non scordare il colore e la forma (es. cilindrica). Tutti questi elementi essenziali sono da analizzare in fase di raccolta, soprattutto se non si è certi della specie. Per raccoglierli, e soprattutto mangiarli, occorre pertanto saperli riconoscere al fine di evitare intossicazioni più o meno gravi che, in alcuni casi, possono portare addirittura alla morte. Pertanto bisogna aver in mente la rappresentazione completa di tutti gli elementi essenziali della specie fungina e confrontarla con quella che stiamo raccogliendo: la fattispecie deve essere identica alla specie presentata dalla realtà; non simile o diversa. Nel dubbio, ci si reca nel centro micologico presso il distretto USL. Per quanto riguarda la raccolta, essa è disciplinata, nel Lazio, dalla legge regionale n.32 del 1998-Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco-, attuativa della legge quadro n. 352 del 1993-Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati- dove quest’ultima stabilisce i “principi fondamentali” (modalità, quantità massima giornaliera, specie e varietà consentite alla raccolta, ecc.) cui devono attenersi le Regioni nel provvedere a disciplinare con proprie leggi “la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei”, come stabilito dall’art.1 della legge attuativa adottata dalla Regione Lazio n.32 del 1993. Analizzandola essa stabilisce all’art. 3 che: “La raccolta giornaliera procapite di funghi epigei spontanei commestibili è determinata complessivamente in tre chilogrammi, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.”, e che “Per ragioni di ordine ecologico e sanitario è vietata la raccolta della Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, vale a dire con velo universale privo di lacerazione naturale e spontanea.”. Lo stesso articolo fissa i limiti di raccolta per singole specie stabilendo “dimensioni minime del diametro del carpoforo” come 4 cm per porcini e ovulo buono. L’articolo successivo disciplina la raccolta “subordinandola al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione, rilasciato dalla Regione, che abilita a tale attività sull’intero territorio regionale.” e che: “La Regione determina annualmente, con provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), i quattro giorni della settimana in cui è possibile effettuare la raccolta.” L’articolo 9 disciplina la “modalità di raccolta” stabilendo che “è vietata durante le ore notturne, da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata del sole.”, che “è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione.” Lo stesso articolo ci dice che: “ E’ vietato calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili e che “I funghi raccolti devono conservare tutte le caratteristiche morfologiche dello sporoforo atte a consentire la sicura determinazione della specie. È fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all’atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore ed evitare processi accelerati di marcescenza.” Pertanto contenitori come le buste di plastica non sono ammesse. Sempre tale articolo stabilisce che “E’ vietata la raccolta e l’asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l’obbligo dell’integrale ripristino dello stato dei luoghi.” L’art. 10 stabilisce i divieti di raccolta nelle riserve naturali integrali, in aree individuate dalle istituzioni ricadenti in aree ricadenti in parchi e riserve naturali e che “La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta la loro estensione, e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 metri, salvo che ai proprietari.”, “E’ vietato inoltre raccogliere i funghi e gli altri prodotti del sottobosco nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nonché nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.” L’art. 13 si riferisce all’ispettorato micologico dove “Presso ogni azienda USL è istituito un centro di controllo micologico pubblico denominato ispettorato micologico, con funzioni, tra l’altro, di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione, nonché di supporto tecnico agli ospedali in caso di intossicazione.” Per quanto riguarda la vigenza sull’applicazione della legge, l’art. 15 stabilisce che essa è “demandata al personale del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell’Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.” In fine, l’art.16 disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie: “a) da euro 100 a euro 200 per chi: 1) esercita la raccolta senza avere versato il contributo annuale di cui all’articolo 5;

2) contravviene alle disposizioni relative ai limiti di raccolta di cui all’articolo 3; b)da euro 100 a euro 300 per chi: 1) esercita la raccolta dei funghi in giorni della settimana diversi da quelli stabiliti dalla Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 10; 2) esercita la raccolta dei funghi in periodi di divieto ai sensi dello articolo 11; c)da euro 200 a euro 600 per chi: 1) esercita la raccolta dei funghi senza il prescritto tesserino regionale di autorizzazione; 2) esercita la raccolta dei funghi nelle aree vietate a norma dell’articolo 10;

3) contravviene le disposizioni relative alle modalità di raccolta di cui all’articolo 9;

4) procede alla tabellazione di aree per la raccolta riservata dei funghi a fini economici senza regolare autorizzazione; d) da euro 50 a euro 100 per le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo non espressamente sanzionate. 3. Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente capo, fermo restando l’obbligo della denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto raccolto che deve essere consegnato ad enti di beneficienza ed assistenza ovvero ai soggetti titolari delle aree tabellate a raccolta riservata nel caso di prodotto raccolto nelle aree medesime. 4. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, lett. c), nn. 2 e 3, l’autorizzazione alla raccolta dei funghi è sospesa per un periodo di un anno.

5. Per l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente capo e per l’irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 5 luglio1994, n.30. 6. Delle sanzioni comminate per le violazioni di cui al comma 1, lett. c), nn. 2 e 3, viene apposta annotazione sintetica sul tesserino regionale di autorizzazione. Nello Schema Unico di Programma del Corso di Formazione Micologica L.r. 32/98, art. 4 comma 5 per il rilascio del tesserino, tra gli obiettivi e le priorità stabilisce che “L’obiettivo principale dei corsi di formazione micologica è quello di fornire ai raccoglitori un metodo di riconoscimento dei funghi in modo da salvaguardare la salute pubblica.” In ultimo, non acquistare funghi da chi non è autorizzato. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, senza entrare troppo nello specifico, l’art. 2 del regolamento emanato con DPR n. 376 del 1995 stabilisce che “La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.”, “assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli, è rilasciata a quegli esercenti “riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine” e “è richiesta l’autorizzazione sanitaria…” L’art 4 stabilisce l’idoneità alla vendita di quelle specie fungine “elencate nell’allegato…” Detto ciò, importante è come affrontare l’ambiente di raccolta: utilizzare scarponi, pantaloni lunghi, giacche di colori vivaci per essere riconosciuti anche da una certa distanza, bastone e coltellino apposito. Naturalmente, se si ha un libricino illustrativo delle varie specie fungine portatile e un sistema GPS è meglio. In definitiva, occorre fa ricorso a leggi scientifiche (studio delle specie fungine) e di esperienza (diligenza, prudenza e perizia nel ricercare e raccogliere le specie fungine) per affrontare al meglio il regno fungino.
Per quanto attiene alla tossicità dei funghi, se abbiamo ingerito un fungo sospetto, allora conviene recarsi immediatamente in ospedale poiché l’intossicazione si può manifestare anche a distanza di tempo. Infatti, le sindromi mortali come la falloidea (es. Amanita phalloides), orellanica (es. Cortinarius orellanus), giromitrica (es. Gyromitra esculenta) sono quelle a lunga latenza mentre quelle a breve latenza di solito comportano forme meno gravi d’intossicazione (es. disturbi gastrointestinali, cardiovascolari, stati confusionali, ecc.). La tossina fa effetto in base alla dose di assunzione e alla prestanza fisica del soggetto: ai primi sintomi, recarsi in ospedale. Di seguito riportiamo alcune specie tipiche fungine della Regione Lazio.
Alcune tipiche specie fungine del Lazio: Boletus (Porcino) reticulatus, Boletus aereus (Porcino), Boletus edulis (Porcino); Aureboletus gentilis, Boletus appendiculatus, Boletus fragrans, Boletus satanas (Tossico), Gyroporus castaneus, Gyroporus cyanescens, Xerocomus subtomentosus (Gamba secca), Xerocomus babius, Leccinum crocipodium, Leccinum carpini, Suillus luteus, Suillus granulatus, Agrocybe aegerita, Amanita caesarea (Ovolo), Amanita verna (Mortale), Amanita phalloides (Mortale), Amanita muscaria (Tossico), Amanita pantherina (Tossico), Amanita rubescens, Armillaria mellea (Famigliola), Armillaria tabescens, Hypholoma sublateritium (falsa Famigliola, tossico), Calocybe gambosa (Prugnolo), Clitocybe geotropa, Clitopilus prunulus (Pastarella), Clitocybe cerussata (falsa Pastarella, tossico) (?), Hygrophorus penarius, Lepista inversa, Lepista nuda, Lepista nebularis (no commestibile) Lyophillum conglobatum, Lyophyllum connatum, Lyophyllum decastes, Macrolepiota procera (Mazza di tamburo), Marasmius oreades, Pleurotus ostreatus, Pleurotus cornucopiae, Pleurotus eryngii var, Entoloma lividoalbum, Entoloma sinuatum (Tossico), Tricholoma portentosum, Tricholoma squarrulosum, Tricholoma terreum, Agaricus augustus (Pratarolo), Agaricus campestris (Pratarolo), Agaricus essettei (Pratarolo), Cortinarius prestans (occhio di bue), Cortinarius orellanus (Mortale), Coprinus comatus, Lactarius deliciosus (sanguinello), Lactarius vinosus, Lactarius piperatus (Peperone, non commestibile), Russula parazurea var. dibapha, Russula virescens (Verdone), Russula cyanoxantha, Russula vesca, Russula foetens (Non commestibile), Cantharellus cibarius (Galletto), Hydnum repandum (Pelosello), Cantharellus cinereus, Craterellus cornucopioides (Trombetta dei morti), Dendropoliporus umbellatus, Fistulina hepatica (Lingua di bue), Laetiporus sulphureus, Meripilus giganteus, Polyporus corylinus, Ramaria botrytis (Manicciola), Langermannia gigantea (Vescia maggiore), Lycoperdon echinatum, Lycoperdon perlatum, Scleroderma citrinum (Tossico), Helvella crispa (Crespelle, non commestibile), Morchella conica (Spugnola), Morchella rotunda, Gyromitra esculenta (falsa Spugnola, mortale), Lepiota cristata (Velenoso), Mycena rosea (Non commestibile), Omphalotus olearius (Velenoso), Coprinus atramentarius (Non commestibile), ecc…
Ribadiamo che, se non si è sicuri al cento per cento della specie fungina trovata, prendere contatto il micologo o non raccoglierla per niente e, se proprio non si resiste, magari gli scattiamo una

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