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QUESTIONE INTERNAZIONALE.

Luglio 26
13:12 2022

Il Principio di Autodeterminazione dei Popoli, i Trattati, i Trattati di pace e la pace. I Trattati che pongono le basi della fine della guerra sono complessi e vanno oltre chi ha vinto e chi ha perso perché sono condizionati dal senso di giustizia, dal tempo “galantuomo” e anche dall’interesse. Più della volontà del vincitore, oggi dovrebbero porre le basi di un futuro equilibrio di area, riconoscendo i naturali spazi dei popoli e la loro convivenza comune. La loro dimensione. Altre questioni sono l’Europa, lo Stato Europa, i confini. E poi il diritto internazionale, i suoi limiti e la trattativa assieme alla volontà popolare da valorizzare.  Il Principio di Autodeterminazione dei Popoli è un principio contemporaneo del diritto internazionale, dove il popolo di uno Stato ha il diritto alla forma di Stato e alla forma di Governo. E’ un principio universale (si riferisce a tutti i popoli, non solo a una parte di essi) e permanente (non si esaurisce con la sua applicazione). Spetta pertanto anche a chi si trova sotto una guerra provocata da altro Stato. In riferimento alla responsabilità internazionale, essa dipende dall’atto illecito posto in essere dallo Stato, da cui scaturisce il rapporto giuridico tra Stati. Conseguenza è la contromisura da parte dello Stato leso, assicurazioni per evitare la prosecuzione dell’illecito, il dovere degli Stati di risolvere la questione utilizzando mezzi leciti per la violazione grave delle norme imperative di diritto internazionale, cessazione dell’atto illecito, cessazione della contromisura e riparazione. L’atto illecito dello Stato implica responsabilità internazionale come riferisce l’articolo 1 del “Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione del Diritto Internazionale” (2001). Infatti, il Capitolo 1, “L’atto internazionalmente illecito di uno Stato”, all’art. 1 “Responsabilità di uno Stato per i suoi atti internazionalmente illeciti”, afferma che: “Ogni atto internazionalmente illecito di uno Stato comporta la sua responsabilità internazionale.” Ora, l’illecito si classifica in istantaneo e continuato (quest’ultimo si configura come es. l’occupazione del territorio di uno Stato in maniera illecita). Se lo Stato aggredito compie delle contromisure, ossia causa di esclusione del fatto illecito (no adottate con l’uso della forza, no violazione diritti umani e diritti umanitari, no violazione norme imperative e hanno come obiettivo l’adempimento degli obblighi scaturenti dalla condotta illecita dello Stato aggressore), esse sono lecite. Infatti, l’art. 49 del Progetto stabilisce: “Uno Stato leso può adottare contromisure nei confronti di uno Stato che sia responsabile di un atto internazionalmente illecito soltanto al fine di indurre quello stato a conformarsi ai propri obblighi ai sensi della parte II. Le contromisure sono limitate al non rispetto temporaneo di obblighi internazionali dello Stato che agisce nei confronti dello Stato responsabile. Per quanto possibile le contromisure saranno adottate in modo tale da permettere la ripresa dell’adempimento degli obblighi in questione.” Lo Stato leso, deve tentare un negoziato e comunicare le contromisure da adottare allo Stato offensore e proporzionate al pregiudizio. Alla cessazione del fatto illecito, segue la riparazione. Cessano se l’atto illecito è cessato o la controversia è decisa dall’arbitrato. L’art. 50 del Progetto elenca gli “Obblighi non pregiudicabili da contromisure”, l’art. 52 le “Condizioni del ricorso a contromisure” e l’art. 53 “Cessazione delle contromisure”. L’art. 41, sempre del Progetto, stabilisce che “Gli Stati devono cooperare per porre fine con mezzi leciti ogni grave violazione…” La responsabilità internazionale è disciplinata dal diritto (principi) consuetudinario e le contromisure sono emesse dagli Stati lesi; mentre le sanzioni prese dal Consiglio di Sicurezza Onu sono adottate non per forza alla commissione di un illecito ma anche nei confronti di un atto di minaccia alla pace. Un riferimento anche al Principio di Precauzione: agire per prevenire e l’art. 2 della Carta delle Nazioni Unite stabilisce che i membri “devono risolvere le loro controversie con mezzi pacifici” e “devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza”. Tale principio è di diritto consuetudinario (Corte) e ci sono le eccezioni come: legittima difesa in riferimento ad un attacco armato (rispetto criteri necessità e proporzionalità), l’uso della forza autorizzato dall’Onu, legittima difesa collettiva (Stato può intervenire a supporto di Stato che ha subito un attacco)… l’Italia, in base alla sua Costituzione e alle norme internazionali, non può far ricorso all’uso della forza armata (no guerra offensiva e come mezzo risolutivo delle controversie internazionali). Il divieto di aggressione non è consentito ma la sicurezza, la pace e la legittima difesa sono consentite. Fa parte come membro non permanete dell’Onu, il cui Consiglio di Sicurezza può prendere misure per il mantenimento della pace e sicurezza ma dopo accertata una minaccia o aggressione alla pace o di un atto di aggressione (l’aggressione è un crimine). Tra le misure coercitive (no uso della forza armata) rientrano misure economiche e diplomatiche. Inoltre, esiste il diritto bellico che si basa sull’uguaglianza dei belligeranti che regolano il conflitto (es. no utilizzo armi chimiche, tutela donne e bambini, no tortura, etc.). La guerra è conflitto tra Stati (anche quella di un popolo per l’autodeterminazione contro il Governo). In determinate condizioni gli Stati sono legittimati all’uso della forza come nella legittima difesa contro un’aggressione armata e i Diritti dell’uomo sospesi ma alcuni sono inderogabili come il divieto di tortura, condizioni degradanti, uso armi batteriologiche, chimiche, etc.; mentre l’uso dell’arma atomica è ambiguo. Per quanto riguarda gli obiettivi militari, quelli non consentiti sono quelli illegittimi (es. crimini di guerra). Ora, per ovviare alla guerra, lo strumento è il Trattato di Pace. Nel Trattato di pace si deve rispettare l’animo della Nazione che deve essere sereno? Il risentimento che un Trattato di pace non equo può produrre è terreno fertile per future pianificazioni, preparazioni e guerre? Poi ci sono gli interessi. Comunque, sicuramente la pace ha una dimensione che si mantiene oggettiva solo se si rispetta la dimensione naturale e lo sviluppo naturale dello Stato a livello materiale e morale. L’utilizzo delle armi nucleari sono contrarie al diritto umanitario. Cosa dice l’Italia e l’Europa in riferimento ad un atto di aggressione armata? L’art.10 Cost. che “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” e l’art.11 Cost. che “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. il Titolo V del TUE ( Trattato Unione Europea) si riferisce all’azione esterna della UE, dove “definisce e attua politiche comuni e azioni”…volte a “preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale…”. L’Unione Europea forse soffre della crisi della politica? La politica in Europa come si esprime? L’Unione è meno di uno Stato è più di un accordo di Stati. Manca l’Unione politica? Lo Stato Europa garantirebbe un’azione politica efficiente ed efficace, una politica estera comune, un bilancio che rispecchierebbe l’azione politica e decisioni prese a maggioranza. Oggi? In alcuni passaggi delle Istituzioni UE, che risentono dell’attuale natura dell’Unione Europea, vige l’unanimità. Cosa vuole fare l’Europa da grande? Si opera in contesti che hanno l’estensione di Continenti e non di Stati italiani rinascimentali. Certo, l’identità dei popoli europei va comunque garantita ma con uno Stato federale? Manca la politica europea di carattere universale e non particolare. Le crisi non hanno solo natura regionale. Pensiamo alle Pandemie, alle guerre e ai flussi migratori. La tutela dei diritti dell’uomo, il diritto internazionale umanitario, il loro soccorso nell’ambito del conflitto, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e poi la deroga in caso di guerra o eventi eccezionali. Per quanto riguarda i crimini internazionali, l’Immunità funzionale viene meno. L’aggressione è definita come “pianificazione, preparazione, scatenamento o esecuzione da parte di una persona, che sia nella posizione di esercitare effettivamente un controllo o di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che, per carattere, gravità e portata, costituisca una violazione manifesta della carta delle nazioni unite.” Poi c’è il Trattato NATO (Trattato del Nord Atlantico) per la “difesa collettiva” basata sulla legittima difesa, dove  l’art.5 afferma che: “Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall’art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale.” Bene comune e Pace.

 

 

 

 

 

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