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Registra le conversazioni dei colleghi e viene licenziato

Registra le conversazioni dei colleghi e viene licenziato
Maggio 10
11:05 2014

Il dipendente di un’azienda ospedaliera era stato licenziato per aver registrato in modo fraudolento le conversazioni dei suoi colleghi – violandone il diritto alla riservatezza – per dimostrare il mobbing nei confronti del primario. Il suo comportamento aveva generato, nei medici coinvolti, un’assenza di fiducia nei confronti del ricorrente, necessaria per fornire un miglior livello di assistenza e quindi essenziale per lo svolgimento dell’impiego. Era stato considerato, inoltre, il venir meno del rapporto fiduciario tra il dipendente e l’azienda ospedaliera datrice di lavoro.
Il dipendente impugna il proprio licenziamento contestando diversi aspetti dei motivi che avevano portato a tale decisione. Innanzi tutto sostiene che dal suo comportamento lavorativo non è individuabile in modo specifico un atteggiamento da cui poter dedurre il venir meno del rapporto fiduciario. Sostiene poi che la registrazione delle conversazioni fra i suoi colleghi non possono considerarsi di per sé illegittime, in quanto costituivano un elemento legittimo di prova da poter utilizzare in giudizio, fatta salva la possibilità per la controparte di disconoscerne il contenuto, contestando così anche la violazione della riservatezza altrui. Inoltre il ricorrente (il dipendente licenziato) pone in rilievo il fatto che un disagio nei rapporti con i suoi colleghi, un contesto di imbarazzo, si era già verificato prima delle registrazione effettuate e che tale situazione di disagio non aveva mai influito sui livelli lavorativi.
A nulla valgono tali contestazioni, in quanto il ricorso è ritenuto infondato. Secondo la Corte, aver registrato e diffuso le conversazioni dei colleghi svoltesi nell’ambito del contesto lavorativo alla presenza del primario e in contesti privati, come gli spogliatoi, aveva implicato la violazione del diritto alla riservatezza dei colleghi.
Oltre ciò, la denunzia di mobbing che il dipendente voleva proporre proprio utilizzando tali conversazioni risultava infondata. Ritenendo, inoltre, irreparabilmente leso il rapporto fiduciario tra il dipendente e i colleghi, oltre che tra lo stesso e l’azienda ospedaliera in cui prestava lavoro, la Corte rigetta il ricorso. D’altra parte il ricorrente aveva solo contestato verbalmente le motivazioni del suo licenziamento, senza fornire alcuna prova concreta per giungere a una decisione diversa. Viene quindi confermato il suo licenziamento e viene condannato alle spese del giudizio.
(Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 21.11.2013, n. 26143)

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