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Pubblicata la delibera sul regolamento antenne a Roma

Maggio 29
09:31 2015

l’importante capitolo dell’avvio della pianificazione, che vedrà impegnati in primo luogo gli uffici di Roma Capitale nella difficile costruzione di uno strumento urbanistico serio, affidabile ed efficace a razionalizzare e monitorare la diffusione delle sorgenti di emissione elettromagnetica a radiofrequenza nel territorio della Capitale.
Pertanto, ritengo utile concordare un incontro con le realtà civiche operanti sul territorio, che da anni si battono per contenere l’assurdo fenomeno di “Antenna Selvaggia”, per valutare i riflessi e la portata di questo provvedimento, e per questo proporrò a breve una data in cui riunirci.
Cordiali saluti

Giuseppe Teodoro
Coordinamento dei Comitati Romani contro l’Elettrosmog
www.noelettrosmogroma.org – info@noelettrosmogroma.org

 

Protocollo RC n. 12783/14
Deliberazione n. 26
Estratto Dal Verbale Delle Deliberazioni
Dell’assemblea Capitolina
Anno 2015
VERBALE N. 54
Seduta Pubblica del 14 maggio 2015
Presidenza: BAGLIO – MARINO
L’anno duemilaquindici, il giorno di giovedì quattordici del mese di maggio, alle ore 9,25,
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica,
previa trasmissione degli avvisi per le ore 9 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti
iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.
Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Vice Presidente Franco MARINO il
quale dichiara aperta la seduta.
(O M I S S I S)
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,45 – la Presidente BAGLIO dispone che si proceda
al quarto appello.
Eseguito l’appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30
Consiglieri:
Azuni Maria Gemma, Baglio Valeria, Battaglia Erica, Battaglia Immacolata, Cantiani
Roberto, Caprari Massimo, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, Cozzoli Poli Ignazio, D’Ausilio
Francesco, De Luca Athos, Dinoi Cosimo, Giansanti Luca, Grippo Valentina, Magi Riccardo,
Marino Franco, Mennuni Lavinia, Nanni Dario, Panecaldo Fabrizio, Paris Giovanni, Peciola
Gianluca, Piccolo Ilaria, Policastro Maurizio, Proietti Cesaretti Annamaria, Quarzo Giovanni,
Rossin Dario, Stampete Antonio, Tempesta Giulia, Tiburzi Daniela e Tredicine Giordano.
Assenti l’on. Sindaco Ignazio Roberto Maria Marino e i seguenti Consiglieri:
Alemanno Giovanni, Belviso Sveva, Bordoni Davide, Coratti Mirko, De Palo Gianluigi,
De Vito Marcello, Di Biase Michela, Ferrari Alfredo, Frongia Daniele, Ghera Fabrizio, Marchini
Alfio, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Paris Rita, Pedetti Pierpaolo, Raggi Virginia e
Stefano Enrico.
A seguito dell’adozione, da parte dell’Ufficio di Presidenza, di un provvedimento di
interdizione dalla partecipazione ai lavori per un termine di due sedute, il Consigliere Pomarici
Marco non è presente in Aula.
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La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità
della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri De Palo, De Vito e Di Biase
hanno giustificato la propria assenza.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, l’Assessore Marino Estella.
(O M I S S I S)
La PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 114ª proposta nel
sottoriportato testo risultante dall’accoglimento degli emendamenti:
114ª Proposta (di iniziativa consiliare)
a firma dei Consiglieri Azuni e De Luca
Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti
di telefonia mobile, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del
22 febbraio 2001 e per la redazione del Piano, ex art. 105, comma 4 delle NTA
del PRG vigente, nonché per l’adozione di un sistema di monitoraggio delle
sorgenti di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico.
Premesso che l’art. 32 della Costituzione recita “La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…”;
Che è interesse primario dell’Amministrazione di Roma Capitale disciplinare la
diffusione degli impianti di telefonia mobile, al fine di minimizzare l’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei principi dettati dall’art. 32 della
Costituzione e delle disposizioni contenute nella legge n. 36 del 22 febbraio 2001
“Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici”;
Che, nella suddetta legge, l’art. 8, comma 6, recita: “I Comuni possono adottare un
regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”;
Che la disciplina del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni
elettroniche”, prevede la confluenza in un unico procedimento di tutte le tematiche
rilevanti per le installazioni, senza privare l’Ente Locale del suo potere di verificare la
compatibilità urbanistica dell’impianto ex D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
Che l’Amministrazione Comunale con deliberazione Giunta Comunale n. 168 del
2 aprile 2002 ha approvato la sperimentazione di una Rete di monitoraggio in continuo
dei campi elettromagnetici (CEM) a garanzia dei soggetti particolarmente esposti nei siti
sensibili;
Che al fine di definire le procedure riguardanti la concessione a titolo oneroso di
aree di proprietà comunale per l’installazione di impianti Stazione Radio Base (SRB), la
Giunta Comunale, con Memoria del 12 maggio 2004, ha conferito mandato all’Assessore
alle “Politiche di Attuazione degli Strumenti Urbanistici” a stipulare un Protocollo
d’Intesa con le Società Concessionarie di Telefonia Mobile;
Che pertanto, il 5 luglio 2004, è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra Comune
di Roma e i legali rappresentanti dei Gestori di telefonia mobile;
Che l’avvento di nuove tecnologie di comunicazione elettronica sta producendo
presso gli Uffici Capitolini un notevole afflusso di richieste di nuove installazioni di
impianti per le reti di telefonia mobile;
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Che l’Amministrazione Capitolina intende minimizzare l’esposizione della
popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici dotando il territorio di Roma
Capitale di uno strumento di Pianificazione Territoriale per la localizzazione degli
impianti di telefonia mobile, in grado di garantire il corretto insediamento urbanistico e
territoriale, nel rispetto di uniformi criteri di tutela della salute, dell’ambiente e del
territorio;
Che a tal proposito l’art. 105, comma 4, del PRG vigente dispone: “le stazioni,
sistemi o impianti di nuova realizzazione possono essere localizzati nelle aree idonee ad
ospitare tali impianti individuate nel “Piano territoriale degli impianti radiotelevisivi e
della telefonia mobile”, da redigere a cura del Comune ai sensi dell’art. 8, comma 6, della
legge n. 36/2001, e che dovrà raccordarsi, in particolare per quanto riguarda i campi
elettromagnetici, con le determinazioni di cui all’art. 103, comma 3, del PRG”;
Che gli impianti radiotelevisivi non rientrano nelle competenze di Roma Capitale,
in base alla normativa statale e regionale di settore e, pertanto, la redazione del Piano
Territoriale, di seguito denominato “Piano Territoriale della telefonia mobile”, riguarderà
esclusivamente gli impianti di telefonia mobile;
Che l’art. 105, comma 5, del PRG recita: “Nel caso di stazioni e sistemi o impianti
radioelettrici, di impianti fissi per telefonia mobile e di impianti fissi per la
radiodiffusione esistenti, localizzati in aree non identificate come idonee dal Piano
comunale, di cui al precedente comma 4, questi devono essere rilocalizzati o modificati,
secondo le procedure di accordo con i gestori e gli incentivi definiti dal Piano stesso, che
definirà anche i criteri generali per ridurre l’impatto sull’ambiente, il paesaggio ed i
singoli beni storico architettonici”;
Che l’art. 10, comma 10, delle NTA del PRG prevede che, i progetti di intervento
che ricadono nel Sistema dei Servizi, delle Infrastrutture e degli Impianti, di cui al
Titolo IV, debbano essere corredati da una “Valutazione Ambientale Preliminare”
(V.A.P.);
Che l’art. 105, comma 4, delle NTA di PRG, recita: “nelle more della approvazione
del Piano comunale gli impianti potranno essere localizzati secondo i criteri e le modalità
stabilite da un Protocollo d’Intesa tra Comune e soggetti Gestori”;
Che nelle more della realizzazione del Catasto Nazionale e Regionale, nonché in
conformità con quanto di recente stabilito dal D.M. del 13 febbraio 2014 del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Istituzione del Catasto nazionale
delle sorgenti, dei campi elettrici magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali
interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell’ambiente”, delle sorgenti fisse
e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali
interessate, è opportuno procedere alla realizzazione di un Registro Capitolino delle
sorgenti fisse e mobili di cui sopra, a supporto dell’attività pianificatoria;
Che le attribuzioni di funzioni, in ambito comunale, relative al monitoraggio,
controllo e vigilanza ambientale in materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, sono definite dalla D.G.C. n. 345/2011;
Che è intenzione di questa Amministrazione, al fine di attivare un processo
partecipativo, istituire un “Osservatorio di settore sull’inquinamento elettromagnetico”,
con funzioni consultive in materia di pianificazione territoriale degli impianti di
comunicazione elettronica, aperto alla partecipazione di rappresentanti
dell’Amministrazione Capitolina, afferenti al Dipartimento Programmazione ed
Attuazione Urbanistica, Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile,
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità, Municipi ARPA,
ASL, ASP, Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13, legge
n. 349/1986 e s.m.i., portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai
sensi dell’art. 9 della legge n. 241/1990 e Operatori interessati;
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Che l’Osservatorio si incontrerà almeno due volte l’anno e svolgerà le seguenti
funzioni:
−Monitoraggio sulla piena attuazione del Regolamento e consultazione del Piano
annuale;
−Coordinamento su quanto contenuto nel punto 10 del presente deliberato;
−Adozione e coordinamento di iniziative di coinvolgimento della cittadinanza, con il
supporto delle strutture territoriali, in merito ad eventuali criticità relative ai piani di
sviluppo delle reti;
Con successivo provvedimento sarà redatto il regolamento dell’Osservatorio;
Che è intenzione di questa Amministrazione attivare con Enti o Istituti specializzati,
un accordo finalizzato alla realizzazione di specifiche indagini epidemiologiche, volte ad
offrire un quadro esaustivo di conoscenza sulla esposizione ai campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici cui è sottoposta la popolazione di Roma Capitale, nonché per chi
svolge attività lavorative continuative presso aree ove sono ubicate sorgenti di emissione
elettromagnetica;
Che è intenzione di questa Amministrazione promuovere, di concerto con le
Amministrazioni e gli Enti dello Stato previsti dall’art. 10 legge n. 36/2001, specifiche
iniziative ed azioni di informazione e campagne di educazione ambientale ai sensi della
legge 8 luglio 1986, n. 349, per favorire la conoscenza ed il corretto approccio della
popolazione con le tecnologie di comunicazione elettronica;
Che, in osservanza all’art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013, l’Amministrazione pubblicherà
sul proprio sito istituzionale il Registro Capitolino delle sorgenti fisse e mobili dei campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed i risultati delle relative campagne periodiche di
misurazione;
Che l’art. 1, comma 47, della L.R. Lazio n. 22/2009 attribuisce ai Comuni, nel cui
territorio si è verificato l’illecito, il potere di irrogare le sanzioni di cui all’art. 15 legge
n. 36/2001;
Atteso che, in data 20 novembre 2014, il Dirigente del Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica – U.O. Coordinamento Permessi di costruire e
Vigilanza, ha espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
provvedimento in oggetto.
Il Dirigente F.to: A. Mussumeci;
Che la proposta, in data 24 settembre 2014, è stata trasmessa ai Municipi per
l’espressione del parere da parte del relativo Consiglio;
Che i Consigli dei Municipi V e IX, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere
favorevole;
Che i Consigli dei Municipi I, II, III, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV e XV
hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:
Municipio I:
– al punto 3, dopo la frase “che l’Amministrazione Capitolina dovrà utilizzare”
aggiungere “di concerto al Municipio competente”;
– al punto 4, aggiungere alla fine ” sentiti i Municipi”;
– al punto 5, dopo la parola “congiuntamente” aggiungere “ai Municipi e”;
– al punto 6, cancellare la parola “proprio” e dopo le parole “sito istituzionale”
aggiungere “e nel portale dei singoli Municipi”;
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– al punto 7, aggiungere alla fine “e del Municipio competente”;
– al punto 8, dopo le parole “Servizi educativi e scolastici, giovani e pari opportunità”
aggiungere “U.O.T. dei Municipi”;
– nel Regolamento all’art. 4, alla fine, dopo la parola “pertinenze” aggiungere “ed in
prossimità delle stesse”;
– sostituire l’art. 5 con: “Nelle aree di particolare interesse storico, monumentale,
architettonico, paesaggistico e ambientale l’installazione di impianti, dove consentita e
previo N.O. da parte degli organi competenti, fra cui quello vincolante della
Soprintendenza Statale e della Sovrintendenza Comunale, che qualora gli impianti
ricadano nella Città Storica vanno sempre acquisiti, deve adottare soluzioni
tecnologiche tali da mitigare l’impatto visivo;
– aggiungere il seguente paragrafo al suddetto articolo 5 “Tenuto conto del particolare
contesto monumentale, archeologico, architettonico, paesaggistico ed ambientale in cui
risiedono le aree della Città Storica e in particolar modo del Centro Storico Patrimonio
Unesco, nelle azioni di risanamento e riqualificazione di cui all’art. 2, punto d) del
presente Regolamento, si dovrà tener conto, nelle forme e nei modi concordati anche
con gli operatori, la rimozione e localizzazione entro e non oltre due anni presso aree
e/o siti ritenuti conformi al Piano, degli impianti attualmente collocati in siti
incompatibili con i vincoli preesistenti;
– nel I Municipio vista l’alta concentrazione di impianti di telefonia esistenti e vista la
rilevanza dell’area Patrimonio Unesco, non è consentita l’installazione di nuovi
impianti salvo che per una rilocalizzazione più adeguata di quelli esistenti”;
– si chiede che il Regolamento definisca le procedure da adottare qualora gli impianti,
che siano risultati in contrasto con le normative vigenti e gli interessi pubblici
costituzionalmente preminenti quali quello alla salute, alla tutela dei beni culturali e
alla sicurezza, non risultino ricollocabili;
– all’art. 5, al nono capoverso alle parole “che consentiranno al proponente o
all’Amministrazione Capitolina” aggiungere “di concerto ai Municipi competenti”;
– all’art. 6, 40° capoverso, alla fine dopo le parole “Protezione Civile” aggiungere” e
coinvolti i Municipi competenti”;
– all’art. 6, ultimo capoverso, dopo le parole “Dipartimento Servizi educativi e
scolastici, giovani e pari opportunità” aggiungere “U.O.T. dei Municipi”;
– all’art. 8, lettera c) aggiungere alla fine “in collaborazione con i Municipi interessati”;
– all’art. 11.1, quarto capoverso dopo “U.O. Procedimenti Edilizi Speciali” aggiungere
“e p.c. al Municipio competente”;
– all’art. 11.2, alla fine del primo capoverso aggiungere “ed al Municipio competente”
ed all’ultimo capoverso, dopo la frase “devono darne comunicazione al Comune”
aggiungere “ed al Municipio competente”;
– all’art. 11.3, al primo capoverso dopo la parola “temporanei” aggiungere “dandone
comunicazione al Municipio competente” e alla lett. a) dopo la parola “culturale”
aggiungere “religioso”;
– all’articolo 11.3 alla fine dello stesso aggiungere “Tutti gli impianti temporanei
dovranno rispettare in ogni caso i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici
previsti per legge di cui al DPCM luglio 2003 e s.m.i. e dal presente Regolamento”;
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– all’art. 11.4, al primo capoverso, dopo “U.O. Procedimenti Edilizi Speciali”
aggiungere “ed al Municipio competente”;
Municipio II:
– che nel Regolamento sia previsto il monitoraggio della situazione attuale, prima di
autorizzare nuove installazioni;
– che il Regolamento non comporti la regolarizzazione di eventuali attuali situazioni
irregolari;
– all’art. 11 – Procedura autorizzativa: è richiesta la SCIA in luogo della DIA. La SCIA
semplifica l’iter permettendo di realizzare i lavori dal giorno della presentazione al
Comune. Tuttavia i modelli B e C in allegato al Regolamento sono ancora titolati
Denuncia Inizio Attività. A parte la discrepanza o l’eventuale utilizzo di allegati di cui
alla precedente proposta di Regolamento n. 113 del 2013, lo snellimento burocratico
deve essere fortemente controbilanciato da un iter autorizzativo che assicuri il pieno
rispetto del Regolamento (tra cui il divieto di installazione presso siti sensibili) ai fini
della minimizzazione dell’esposizione;
– in particolare il concetto di minimizzazione all’esposizione, introdotto chiaramente nel
Regolamento anche all’art. 2, non consiste banalmente nel rispettare il limite attuale
dei 6V/m bensì attuare tutte le tecniche connesse alle caratteristiche degli apparati e
alla loro regolazione ed installazione finalizzate ad abbassare al minimo il valore di
campo elettrico compatibilmente con una qualità accettabile del segnale all’utenza;
– all’art. 6 – Piano territoriale della telefonia: non è prevista la partecipazione dei
Municipi anche nell’ambito dell’Osservatorio. Ciò costituisce una forte criticità del
Regolamento poiché l’estensione territoriale ed il numero di abitanti di Roma non è
paragonabile ad altre città italiane. E’ pertanto necessario che si salvaguardi e si
valorizzi il ruolo dell’istituzione di prossimità in quanto il piano incide sui territori ed i
relativi siti sensibili, la gestione del processo di pianificazione e dell’osservatorio, deve
essere allargata ai Municipi, introducendo regole che garantiscano la partecipazione di
una rappresentanza municipale ai Tavoli dei lavori dei singoli territori municipali
trattati, seppure nell’ambito di una metodologia di lavoro unitaria, coordinata dal
gruppo tecnico centrale;
– necessità di stabilire un cronoprogramma attuativo del Piano Territoriale per evitare
una dilazione indefinita dei tempi. In particolare dovranno essere attivati nel più breve
tempo possibile, il Registro Capitolino e la Mappa dei ricettori sensibili. Al riguardo è
necessario decidere la sospensione temporanea delle autorizzazioni in corso di nuove
stazioni radio base, fintantoché non sono completi tali elementi essenziali del piano,
onde evitare scelte incoerenti e successive delocalizzazioni accompagnate da forti
proteste della cittadinanza;
– si ritiene che vada fatto un accenno all’impegno delle migliori tecnologie informatiche
al fine di rendere disponibili alla cittadinanza le informazioni circa le collocazioni
delle antenne, comprese quelle autorizzate e non ancora attive, e le misure effettuate
nell’interno con sistemi di visualizzazione interattiva su mappe. Esistono al riguardo
esempi virtuosi di alcune ARPA (vedi ARPA Friuli Venezia Giulia), ma nulla vieta in
assenza di adeguato intervento dell’ARPA Lazio che il Comune abbia il proprio
sistema che peraltro già risulta implementato da Roma Capitale per scopi connessi al
patrimonio immobiliare. Il sistema di visualizzazione delle informazioni, fruibile da
qualsiasi cittadino, deve essere semplice e di facile accesso;
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Municipio III:
– si raccomanda di prendere in considerazione le osservazioni dell’Osservatorio
Municipale sui problemi dell’inquinamento elettromagnetico;
Municipio IV:
– al punto 8 del deliberato, in merito alla composizione dell’Osservatorio di settore,
aggiungere dopo legge n. 241/1990 “Presidente o suo delegato del Municipio oggetto
dei lavori o rappresentante della Conferenza dei Municipi ove i lavori
dell’Osservatorio siano concentrati indivisibilmente su tutta la città”;
– all’art. 3 del Regolamento, dopo “Le aree del territorio … fino a … impianti sono”
aggiungere “ove possibile in maniera prioritaria aree di proprietà della Pubblica
Amministrazione”;
– all’art. 3 del Regolamento, dopo “Tessuti prevalentemente per attività” aggiungere di
seguito “non in stato di totale abbandono e degrado”;
– all’art. 8 del Regolamento, dopo “il Dipartimento … fino a … ARPA Lazio” togliere
“nonché di concerto con i Municipi” ed aggiungere “l’accordo dovrà fissare il piano di
monitoraggio individuato di concerto con i Municipi che dovranno controfirmare le
validazioni e il piano prima della firma dell’accordo tra Roma Capitale e ARPA Lazio.
Il piano di monitoraggio dovrà essere rinnovato e validato dai Municipi alle scadenze
individuate dall’Osservatorio”;
– all’art. 11.1 – pag. 13 – del Regolamento dopo “Qualora … fino a … paragrafo”
sostituire “ad esclusione” con “compreso il”;
– all’art. 11.1 – pag. 13 – del Regolamento eliminare da “Se gli atti mancanti … fino a …
alle vigenti norme”;
– all’art. 11.1 – pag. 13 – del Regolamento dopo “Copia dell’istanza … fino a … è
subordinata” di seguito inserire “non solo l’attivazione dell’impianto ma anche il
perfezionamento”;
Si ritiene necessario altresì:
– inserire nel Regolamento apposita previsione per la professionalizzazione di un
numero adeguato di tecnici specializzati sui campi elettromagnetici e le relative
tecnologie (ad es. dopo selezione di dipendenti comunali già in possesso di idoneo
titolo di studio facilmente riconvertibili a questa mansione specialistica senza
prevedere quindi investimenti di rilievo) che possano intervenire con competenza nei
confronti dei gestori e nei rapporti con altri enti titolati ad intervenire sulla materia
(ARPA, Università, 188, ecc.) per limitare il ricorso a competenze esterne;
– in riferimento alla nota n. Re 16053 del 4 agosto 2014 esprimere contrarietà alle
modifiche proposte relativamente alla pag. 13.”;
Municipio VI:
– pag. 2 capoverso 9 dopo “Dipartimento Tutela Ambientale” inserire la parola
“MUNICIPI”;
– pag. 4 punto 4 dopo “Dipartimento Tutela Ambientale” inserire la parola
“MUNICIPI”;
– pag. 5 punto 8 dopo “Dipartimento Tutela Ambientale” inserire la parola
“MUNICIPI”;
8
– pag. 10 art. 6 capoverso 4 dopo “Dipartimento Tutela Ambiente” inserire la parola
“MUNICIPI”;
– pag. 10 art. n. 6 capoverso 6 inserire la parola “MUNICIPI” dopo “Dipartimento
Pianificazione e Attuazione Urbanistica”;
– aggiungere a pag. 12 all’art. 11 “è obbligatorio richiedere il parere preventivo non
vincolante al Municipio competente per l’installazione di nuovi impianti di telefonia
mobile”;
– aggiungere pag. 11 art. 8 “le eventuali risorse derivanti da installazione di antenne su
aree e immobili pubblici, dovranno essere parzialmente reinvestite nella dotazione
organica, strumentale e finanziaria degli Uffici Municipali dedicati al tema Mobile;
Municipio VII:
– art. 3 (pag. 8 del Regolamento) dopo la lettera d), sopprimere il capoverso che segue:
“Può essere consentita la localizzazione degli impianti in altre aree solo se tutte le
precedenti localizzazioni risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la
copertura dei servizi, con l’obbligo del rispetto delle aree e siti di cui all’art. 4 del
presente Regolamento.”;
– art. 4 (pag. 9 del Regolamento) integrare la parte conclusiva dell’ultimo capoverso con
le parole in grassetto: “Non è consentita l’installazione degli impianti su edifici
costruiti abusivamente, o su immobili che non abbiano ottenuto il titolo abilitativo
edilizio in sanatoria”;
– art. 8 (pag. 11 del Regolamento) modificare la parte conclusiva del secondo capoverso
sostituendo le parole “nonché di concerto con i Municipi” con le parole in grassetto:
“……, tramite apposito accordo con ARPA Lazio, su indicazione dei Municipi”;
– art. 11.1 (pag. 12 del Regolamento) modificare il secondo capoverso, primo alinea,
inserendo dopo la parola “installazione” le parole in grassetto: “L’installazione degli
impianti di telefonia mobile è soggetta a DIA e le modifiche degli impianti di
telefonia mobile sono soggette a SCIA…”;
– art. 11.1 (pag. 12 del Regolamento) dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:
“Comunque, in caso di installazione, deve essere acquisito preventivamente il nullaosta
del Genio Civile, con verifica della struttura esistente, per ciò che attiene ai nuovi
carichi che si determinano con il posizionamento dell’impianto”;
– art. 11.1 (pagina 13 del Regolamento) al penultimo capoverso sostituire le parole “è
subordinata” con “sono subordinati” e dopo le parole ” …l’attivazione dell’impianto”
sostituire le parole “e non anche il” con “e il” (indicate in grassetto): “. Alla
formulazione di detto parere sono subordinati l’attivazione dell’impianto e il
perfezionamento del titolo di legittimazione;
– art. 11.1 (pagina 13 del Regolamento) integrare l’ultimo capoverso in accoglimento del
rilievo effettuato dal Dipartimento Attuazione Urbanistica con la nota n. 119972
del 1° agosto 2014 con le parti in grassetto: “Roma Capitale nella figura dirigenziale
della U.O. Coordinamento Permessi di Costruire e Vigilanza – Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica, provvede a trasmettere copia del
progetto al Municipio competente che provvede a pubblicizzare l’istanza, pur senza
diffondere i dati caratteristici dell’impianto, salvo che l’operatore interessato autorizzi
la divulgazione dei profili tecnici dell’impianto stesso”;
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– art. 11.1 (pagina 13 del Regolamento) dopo l’ultimo capoverso aggiungere il seguente:
“All’atto della presentazione della pratica di installazione e potenziamento di una RSB,
il gestore richiedente ha l’obbligo di versare all’Amministrazione Capitolina gli oneri
relativi ai costi delle misurazioni delle emissioni elettromagnetiche prodotte. Tali
rilevazioni dovranno eseguirsi almeno una volta l’anno per i primi tre anni di esercizio
dell’impianto installato o adeguato. In caso di superamento dei limiti di esposizione e
dei valori di attenzione dei campi elettrici ed elettromagnetici, il gestore, oltre alle
sanzioni di cui al precedente art. 9, sarà obbligato alla rimozione dell’installazione e
per i successivi tre anni sarà inibito ad una nuova procedura autorizzativa sul
medesimo sito.”;
Municipio VIII:
all’art. 6 – Piano Territoriale per la telefonia mobile – si ritiene opportuno, tenuto conto
del forte impatto territoriale derivante dall’installazione degli impianti, procedere al
coinvolgimento diretto delle amministrazioni municipali nella pianificazione relativa al
loro posizionamento. Nel processo di pianificazione si ritiene importante che
l’Osservatorio di settore sull’inquinamento elettromagnetico, Organo con funzioni
consultive sia composto anche dagli Uffici Tecnici Municipali competenti. E’ inoltre
auspicabile che in presenza di un piano territoriale comunale si giunga alla realizzazione
di un piano territoriale dei singoli Municipi per la telefonia mobile;
1. all’art. 11 – Procedura Autorizzativa 11.1 – Impianti di telefoni – Stazioni Radio
Base – al quarto paragrafo, al termine del periodo, aggiungere: “Una volta acquisita
l’istanza, il Dipartimento PAU, prima di procedere al rilascio di titoli autorizzativi,
provvede al suo inoltro presso il Municipio di competenza per la preventiva verifica
di conformità urbanistico-edilizia dei luoghi; tali accertamenti hanno anche
l’obiettivo di scongiurare eventuali obiezioni, successive all’avvenuta installazione,
che potrebbero esporre Roma Capitale al rischio di accuse, da parte dei gestori, di
interruzione di pubblico servizio”;
Osservazioni
– in riferimento al punto 4 e al punto 8 della proposta n. 114/2014 (rispettivamente
“Piano territoriale della telefonia mobile” e “Istituzione di un Osservatorio di settore
sull’inquinamento elettromagnetico”) si ritiene opportuno prevedere che la gestione
del processo di pianificazione e l’istituzione di un Osservatorio siano allargate ai
Municipi, introducendo regole che garantiscano la partecipazione di una
rappresentanza municipale ai Tavoli di Lavoro, sia pure nell’ambito di una
metodologia di lavoro unitaria, coordinata dal gruppo tecnico centrale;
– coinvolgimento del Dipartimento Patrimonio nella individuazione delle aree
alternative per l’istituzione degli impianti di telefonia mobile;
– si ritiene opportuno coinvolgere all’interno dell’Osservatorio cittadino, di cui al
punto 8 della proposta n. 114/2014, un membro per ogni Municipio di Roma Capitale e
che nel Regolamento dell’Osservatorio, redatto con provvedimento successivo
all’approvazione della proposta, così come specificato al punto 8 della stessa, sia
specificata meglio la partecipazione tra i membri di diritto di comitati e associazioni
all’interno dell’Osservatorio;
– si ritiene opportuno coinvolgere all’interno dell’Osservatorio cittadino, di cui al
punto 8 della proposta n. 114/2014, un rappresentante dell’Ufficio Tecnico per ogni
Municipio di Roma Capitale;
10
– si ritiene opportuno coinvolgere all’interno dell’Osservatorio cittadino, di cui al
punto 8 della proposta n. 114/2014, gli enti preposti alla tutela della sicurezza sul
lavoro o della salute, come, a titolo esemplificativo, il Dipartimento Epidemiologico
della Regione Lazio, Ispra, Inail, etc.;
– i proventi degli affitti (affitti di spazi per gli impianti di telefonia mobile) devono
essere finalizzati esclusivamente alla realizzazione del piano territoriale (ad esempio
formazione addetti, georeferenziazione delle antenne e misure, monitoraggio COM in
caso di carenza dell’ARPA);
– in riferimento al punto 6 della proposta n. 114/2014, si ritiene opportuno che sia fatto
ricorso alle migliori tecnologie informatiche al fine di rendere disponibili alla
cittadinanza le informazioni circa la collocazione degli impianti di telefonia mobile
attraverso sistemi di visualizzazione interattiva su mappe e che il piano territoriale
della telefonia mobile, di cui al punto quattro della proposta n. 114/2014, e quanto
previsto dal punto 6 della proposta, sia pubblicato anche sul sito web di ogni
Municipio di Roma Capitale;
– si ritiene opportuno stabilire un crono programma attuativo del Piano territoriale, di cui
al punto 4 della proposta n. 114/2014, per evitare una dilazione indefinita dei tempi. Si
ritiene, inoltre, necessario attivare sin da subito il Registro Capitolino e la Mappa dei
recettori sensibili;
– in riferimento ai punti 9 e 10 della P.D. n. 114/2014 si ritiene necessario prevedere la
professionalizzazione di un numero adeguato di tecnici specie sui campi
elettromagnetici e le relative tecnologie (ad esempio la selezione dei dipendenti
comunali già in possesso di idoneo titolo di studio facilmente riconvertibili a questa
mansione specialistica senza prevedere quindi investimenti di rilievo) che possano
intervenire con competenza nei confronti dei gestori e nei rapporti con altri enti titolati
ad intervenire sulla materia (ARPA, Università, CIRPS, etc.). In caso di ricorso a
risorse esterne è necessario garantire che tali professionalità siano scevre da conflitti di
interesse diretti e/o indiretti con i gestori di telefonia;
Municipio X:
– all’art. 11 – Procedura autorizzativa: è richiesta la SCIA in luogo della DIA. La SCIA
semplifica l’iter permettendo di realizzare i lavori dal giorno della presentazione al
Comune. Tuttavia i modelli B e C in allegato al Regolamento, sono ancora titolati
Denuncia Inizio Attività. Pertanto deve essere richiesta la DIA in luogo della SCIA.
A parte la discrepanza o l’eventuale utilizzo di allegati di cui alla precedente proposta
di regolamento n. 113 del 2013, lo snellimento burocratico deve essere fortemente
controbilanciato da un iter autorizzativo che assicuri il pieno rispetto del Regolamento
(tra cui il divieto di installazione presso siti sensibili) ai fini della minimizzazione
dell’esposizione. In particolare il concetto di minimizzazione dell’esposizione,
introdotto chiaramente nel Regolamento anche all’art. 2, non consiste banalmente nel
rispettare il limite attuale dei 6V/m bensì attuare tutte le tecniche connesse alle
caratteristiche degli apparati e alla loro regolazione ed installazione finalizzate ad
abbassare al minimo il valore di campo elettrico compatibilmente con una qualità
accettabile del segnale all’utenza;
– all’art. 6 – Piano territoriale della telefonia mobile, non è prevista la partecipazione dei
Municipi neanche nell’ambito dell’Osservatorio. Ciò costituisce una forte criticità del
Regolamento poiché l’estensione territoriale ed il numero di abitanti di Roma non è
paragonabile ad altre città italiane. E’ pertanto necessario che si salvaguardi e si
valorizzi il ruolo dell’istituzione di prossimità in quanto il piano incide sui territori ed i
11
relativi siti sensibili. La gestione del processo di pianificazione e dell’osservatorio
deve essere allargata ai Municipi, introducendo regole che garantiscano la
partecipazione di una rappresentanza municipale che preveda al suo interno una
rappresentanza dei cittadini ai Tavoli dei lavori dei singoli territori municipali trattati,
seppure nell’ambito di una metodologia di lavoro unitaria, coordinata dal gruppo
tecnico centrale;
– risorse umane: si ritiene necessario prevedere la professionalizzazione di un numero
adeguato di tecnici specie sui campi elettromagnetici e le relative tecnologie
(ad es. dopo selezione di dipendenti comunali già in possesso di idoneo titolo di studio
facilmente riconvertibili a questa mansione specialistica senza prevedere quindi
investimenti di rilievo) che possano intervenire con competenza nei confronti dei
gestori e nei rapporti con altri enti titolati ad intervenire sulla materia (ARPA,
Università, ISS, ecc). In caso di ricorso a risorse esterne è necessario garantire il
ricorso a professionalità scevre da conflitti d’interesse diretti e/o indiretti con i gestori
della telefonia con la relativa informativa ai cittadini;
– necessità di stabilire un cronoprogramma attuativo del Piano territoriale per evitare una
dilazione indefinita dei tempi. In particolare dovrà essere attivato nel più breve tempo
possibile il Registro Capitolino e la Mappa dei ricettori sensibili. Al riguardo è
necessario decidere la sospensione temporanea delle autorizzazioni in corso di nuove
stazioni radio base, fintanto che non sono completi tali elementi essenziali del piano,
onde evitare scelte incoerenti e successive delocalizzazioni accompagnate da forti
proteste della cittadinanza;
– sarebbe opportuna un’indicazione di maggior forza circa l’installazione preferenziale
su siti di proprietà comunale. Il Comune di Roma possiede un numero di edifici
elevatissimo e tale rimane anche dopo aver sottratto i siti sensibili (es. scuole, parchi
gioco). I proventi degli affitti dovranno essere finalizzati esclusivamente alla
realizzazione efficiente del piano territoriale (formazione degli addetti,
georeferenziazione delle antenne e delle misure, mitigazioni ambientali, ecc.);
– si ritiene che vada fatto un accenno all’impiego delle migliori tecnologie informatiche
al fine di rendere disponibili alla cittadinanza le informazioni circa le collocazioni
delle antenne già posizionate, comprese quelle autorizzate e non ancora attive, e le
misure effettuate nell’intorno con sistemi di visualizzazione interattiva su mappe.
Esistono al riguardo esempi virtuosi di alcune ARPA (vedi ARPA Friuli Venezia
Giulia), ma nulla vieta, in assenza di adeguato intervento dell’ARPA Lazio, che il
Comune abbia il proprio sistema che peraltro risulta già implementato da Roma
Capitale per scopi connessi al patrimonio immobiliare. Il sistema di visualizzazione
delle informazioni, fruibile da qualsiasi cittadino, deve essere semplice e di facile
accesso;
– si ritiene necessario che le centraline di monitoraggio siano poste contestualmente
all’installazione delle antenne SRB (stazione radio base e assimilabili) a spese delle
compagnie telefoniche, ed attivare altresì specifiche indagini epidemiologiche volte ad
offrire un quadro di conoscenza sull’esposizione ai campi elettromagnetici;
Municipio XI:
– all’art. 6 del Regolamento in merito alla costituzione del Piano territoriale per la
telefonia mobile si ritiene opportuno, tenuto conto del forte impatto territoriale
derivante dall’installazione degli impianti, procedere al coinvolgimento diretto delle
amministrazioni municipali nella pianificazione relativa al loro posizionamento;
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– nel processo di pianificazione si ritiene importante che l'”Osservatorio di settore
sull’inquinamento elettromagnetico” organo con funzioni consultive sia composto
anche dagli Uffici Tecnici Municipali competenti;
– è inoltre auspicabile che in presenza di un piano territoriale comunale si giunga alla
realizzazione di un piano territoriale dei singoli Municipi per la telefonia mobile;
– coinvolgere all’interno dell’Osservatorio cittadino gli enti preposti alla tutela della
sicurezza sul lavoro o della salute, come il Dipartimento Epidemiologico della Regione
Lazio, Ispra, Inail;
– i proventi degli affitti devono essere finalizzati esclusivamente alla realizzazione del
piano territoriale (formazione addetti, georeferenziazione delle antenne e misure,
monitoraggio cem in caso di carenza dell’ARPA);
– ricorso alle migliori tecnologie informatiche, al fine di rendere disponibili alla
cittadinanza le informazioni circa la collocazione delle antenne, attraverso sistemi di
visualizzazione interattiva su mappe;
– stabilire un crono programma attuativo del Piano territoriale, per evitare una dilazione
indefinita dei tempi. Attivare sin da subito il Registro Capitolino e la Mappa dei
recettori sensibili. A tal fine, occorre disporre la sospensione temporanea delle
autorizzazioni in corso di nuove srb;
– risorse umane: si ritiene necessario prevedere la professionalizzazione di un numero
adeguato di tecnici specie sui campi elettromagnetici e le relative tecnologie (ad
esempio la selezione dei dipendenti comunali già in possesso di idoneo titolo di studio
facilmente riconvertibili a questa mansione specialistica senza prevedere quindi
investimenti di rilievo) che possano intervenire con competenza nei confronti dei
gestori e nei rapporti con altri enti titolati ad intervenire sulla materia (ARPA,
Università, CIRPS) in caso di ricorso a risorse esterne è necessario garantire il ricorso
a professionalità scevre da conflitti di interesse diretti e/o indiretti con i gestori di
telefonia;
Municipio XII:
nel deliberato:
– al punto 3 sostituire “che l’Amministrazione Capitolina dovrà utilizzare” con “al
Municipio in cui è previsto l’impianto e che lo stesso utilizzerà”;
– al punto 4 aggiungere alla fine “in collaborazione con i Municipi”;
– al punto 5 dopo la parola “Capitolina” aggiungere “e dei Municipi” e dopo la parola
“Capitolino” aggiungere “e Municipale”;
– al punto 6 cancellare la parola “proprio” e dopo le parole “sito istituzionale”
aggiungere “capitolino e municipale”;
– al punto 7 aggiungere alla fine “e del Municipio competente”;
– al punto 8 dopo le parole “Servizi educativi e scolastici, giovani e pari opportunità”
aggiungere “U.O.T. dei Municipi”;
nel Regolamento:
– all’art. 5, al nono capoverso sostituire le parole “che consentiranno al proponente o
all’Amministrazione Capitolina di” con “da corrispondersi al Municipio di competenza
per”;
13
– all’art. 6, ultimo capoverso dopo le parole “Dipartimento Servizi educativi e scolastici,
giovani e pari opportunità” aggiungere “U.O.T. dei Municipi”;
– all’art. 8, lettera c) aggiungere alla fine “in collaborazione con i Municipi interessati”;
– all’art. 11.1, quarto capoverso dopo “U.O. Procedimenti Edilizi Speciali” aggiungere
“e p.c. al Municipio competente” e alla fine del penultimo capoverso aggiungere la
frase “La medesima copia dell’istanza viene inoltrata anche al Municipio di
competenza”;
– all’art. 11.2, alla fine del primo capoverso aggiungere “ed al Municipio di
competenza” ed all’ultimo capoverso, dopo la parola “Comune” aggiungere “ed al
Municipio di competenza”;
– all’art. 11.3, al primo capoverso dopo la parola “temporanei” aggiungere “dandone
comunicazione al Municipio competente”;
– all’art. 11.4, al primo capoverso, dopo “U.O. Procedimenti Edilizi Speciali”
aggiungere “ed al Municipio competente”;
Municipio XIII:
– a pag. 5 integrare il comma 10 aggiungendo, dopo la parola “elettronica”, la seguente
proposizione: “nonché una comunicazione scritta, da parte dell’Amministrazione
Capitolina ed a carico dell’Azienda Erogatrice, agli amministratori di condominio e,
laddove assenti, ai condomini nel raggio di mt. 300 dal punto di installazione.
Municipio XIV:
– all’art. 2, all’ultimo comma, dopo le parole “dovranno presentare”, inserire le parole “e
mantenere”;
– all’art. 3, secondo comma lettera c), al punto “Verde pubblico”, dopo le parole
“ragazzi e bambini”, aggiungere le parole “centri anziani”;
– all’art. 4, primo comma, dopo la parola “relative pertinenze”, aggiungere le parole “e
prossimità”;
– all’art. 6, terzo comma, dopo le parole “evoluzioni normative”, aggiungere le parole
“evoluzioni tecnologiche”;
– all’art. 6, sesto comma, dopo le parole “ARPA, AA.SS.LL.”, aggiungere le parole
“rappresentanti dei Municipi”;
– all’art. 11.1, comma quinto, n. 1), si condividono le osservazioni, già allegate alla P.D.
formulate dal Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica – Direzione
Edilizia;
– all’art. 11.1, ultimo comma, si condividono le osservazioni, già allegate alla P.D.,
formulate dal Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica – Direzione
Edilizia;
– all’art. 11.3, primo comma lettera c), prevedere restrizioni o sanzioni, quale la
impossibilità per il gestore di ricollocare impianti temporanei, nel caso in cui le
procedure per l’installazione abbiano esito negativo per la presenza nella richiesta
avanzata di evidenti ed oggettivi elementi ostativi;
– all’art. 11.4, primo comma, dopo le parole “diretti alla difesa nazionale”, aggiungere le
parole “e che rispetteranno i criteri di cui all’art. 3 u.c. del presente Regolamento”;
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Municipio XV:
– la gestione del processo di pianificazione e dell’osservatorio deve essere allargata ai
Municipi, introducendo regole che garantiscano la partecipazione di una
rappresentanza municipale ai Tavoli di Lavoro, sia pure nell’ambito di una
metodologia di lavoro unitaria, coordinata dal gruppo tecnico centrale;
– coinvolgimento del Dipartimento Patrimonio nella individuazione delle aree
alternative;
– coinvolgere all’interno dell’Osservatorio cittadino un membro per ogni Municipio di
Roma Capitale, specificando meglio la partecipazione tra i membri di diritto di
comitati e associazioni;
– coinvolgere all’interno dell’Osservatorio cittadino un rappresentante dell’Ufficio
Tecnico per ogni Municipio di Roma Capitale;
– coinvolgere all’interno dell’Osservatorio cittadino gli enti preposti alla tutela della
sicurezza sul lavoro o della salute, come il Dipartimento Epidemiologico della Regione
Lazio, Ispra, Inail;
– i proventi degli affitti devono essere finalizzati esclusivamente alla realizzazione del
piano territoriale (formazione addetti, georeferenziazione delle antenne e misure,
monitoraggio CEM in caso di carenza dell’ARPA);
– ricorso alle migliori tecnologie informatiche, al fine di rendere disponibili alla
cittadinanza le informazioni circa la collocazione delle antenne, attraverso sistemi di
visualizzazione interattiva su mappe;
– stabilire un crono programma attuativo del Piano territoriale, per evitare una dilazione
indefinita dei tempi. Attivare sin da subito il Registro Capitolino e la Mappa dei
recettori sensibili. A tal fine, occorre disporre la sospensione temporanea delle
autorizzazioni in corso di nuove srb;
– risorse umane: si ritiene necessario prevedere la professionalizzazione di un numero
adeguato di tecnici specie sui campi elettromagnetici e le relative tecnologie (ad es. la
selezione dei dipendenti comunali già in possesso di idoneo titolo di studio facilmente
riconvertibili a questa mansione specialistica senza prevedere, quindi, investimenti di
rilievo) che possano intervenire con competenza nei confronti dei gestori e nei rapporti
con gli altri enti titolari ad intervenire sulla materia (ARPA, Università… ecc). In caso
di ricorso a risorse esterne è necessario garantire il ricorso a professionalità scevre da
conflitti di interesse diretti e/o indiretti con i gestori della telefonia;
Che la Commissione X, riunitasi in data 12 gennaio 2015, ha espresso parere
favorevole alla proposta ed in accoglimento delle osservazioni e richieste presentate dai
Municipi ha predisposto un maxiemendamento;
Che le Commissioni VIII e IV, nella seduta congiunta del 24 febbraio 2015, hanno
espresso parere favorevole;
Visto il D.M. n. 381/1998 “Regolamento recante norme per la determinazione dei
tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”;
Visto l’art. 191 (ex art. 174 TCE) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea (G.U. UE 9 maggio 2008), in cui viene richiamata la politica dell’UE fondata sul
principio di precauzione e dell’azione preventiva;
Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri 8 luglio 2003, “Fissazione dei limiti
di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.”;
15
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1340 del 16 settembre
2010, nella quale si chiarisce che la disciplina della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio
Attività) si applica al Testo Unico dell’Edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, non anche ai
titoli abilitativi contemplati dal D.Lgs. n. 259/2003 in tema di procedure autorizzative per
l’installazione di impianti di telefonia mobile (autorizzazione e denuncia di inizio
attività);
Visto il D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii., “Codice delle Comunicazioni elettroniche”,
i cui artt. 87 e segg. disciplinano le procedure autorizzative per l’installazione di impianti
di telefonia mobile;
Visto l’art. 35, cc. 4 e 4/bis del D.L. n. 98/2011 convertito con modificazioni dalla
L. 15 luglio 2011, n. 111;
Visto l’art. 5 bis del D.L. n. 40/2010 “Modifiche alla disciplina in materia di
installazioni di reti e di impianti di comunicazione elettronica” convertito in legge
n. 73/2010;
Visto l’art. 6 del D.L. n. 133/2014, convertito in L. 11 novembre 2014 n. 164,
pubblicato in G.U. n. 262 dell’11 novembre 2014;
Visto l’art. 14 della legge n. 221/2012, (D.L. n. 179/2012 c.d. Decreto Sviluppo);
Visto l’art. 40 del D.Lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Vista la Sentenza del Consiglio di Stato n. 306/2015 pubblicata il 23 gennaio 2015 e
gli effetti ad essa collegati in ordine alla piena legittimità ed efficacia del Protocollo
d’Intesa, agli impegni e prescrizioni ivi contenuti, relativi in modo specifico al rispetto di
distanze indicate a tutela dei siti sensibili;
Vista la L.R. Lazio 3 agosto 2001, n. 19, istitutiva del CO.RE.COM., che all’art. 12,
lett. f), n) e o) conferisce poteri di vigilanza, unitamente all’ARPA, sul rispetto della
normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenza, nonché di cura e tenuta
dell’archivio dei siti di postazione degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei
segnali di telefonia mobile;
Vista la Legge Regionale n. 14 del 6 agosto 1999 e s.m.i. “Organizzazione delle
funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del Decentramento
Amministrativo” (artt. 113, 114, 115 e 121);
Visto il Regolamento Regionale n. 1 del 21 febbraio 2001 “Regolamento regionale
per la disciplina delle procedure per l’installazione, la modifica e l’esercizio dei sistemi
radioelettrici”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 di
approvazione del nuovo PRG;
Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 345/2011 che attribuisce nell’ambito del
Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, Direzione Rifiuti, risanamenti e
tutela dagli inquinamenti – U.O. Tutela dagli inquinamenti – le funzioni relative al
monitoraggio, controllo e vigilanza ambientale in materia di esposizione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con particolare riferimento all’acquisizione degli
esposti e delle segnalazioni relative all’inquinamento derivante da campi elettromagnetici
e all’effettuazione dei necessari controlli, in concorso e collaborazione con gli altri
soggetti istituzionali preposti di cui all’art. 14 della legge n. 36/2001;
Visti lo Statuto ed il Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;
Tutto ciò premesso,
16
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
per i motivi espressi in narrativa
DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli
impianti di telefonia mobile, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del
22 febbraio 2001 e per la redazione del Piano, ex art. 105, comma 4 delle NTA del
PRG vigente, nonché per l’adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di
campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico”, come da documento allegato e parte
integrante della presente deliberazione;
2. di dare piena attuazione al Regolamento perseguendo la minimizzazione
dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurando che, sia la
gestione delle procedure autorizzative, sia l’esercizio dei poteri di pianificazione
attribuiti a Roma Capitale, seguano criteri orientati alla tutela della salute,
dell’ambiente e del territorio, attraverso il corretto insediamento urbanistico e
territoriale degli impianti di telefonia mobile (di seguito denominati “impianti”);
3. di prevedere per detti impianti, interventi di carattere ambientale di cui all’art. 10 delle
NTA del PRG vigente e, nel caso di impossibilità alla realizzazione degli stessi, i
gestori possono richiedere di corrispondere importi sostitutivi, commisurati all’entità
dell’intervento e alla valenza ambientale del sito, che l’Amministrazione Capitolina
dovrà utilizzare, di concerto con il Municipio competente, per interventi di carattere
ambientale come definito all’art. 5 del Regolamento parte integrante del presente atto.
Agli Uffici del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e del
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, è attribuito l’incarico di
predisporre, con il supporto del Segretariato Generale, una proposta di deliberazione
di Giunta Capitolina per la definizione dei criteri applicativi individuati all’art. 5 del
Regolamento, parte integrante della presente deliberazione;
4. di affidare la predisposizione, il coordinamento e l’aggiornamento del Piano
territoriale della telefonia mobile, di seguito denominato “Piano”, al Dipartimento
Pianificazione e Attuazione Urbanistica, di concerto con il Dipartimento Tutela
Ambientale – Protezione Civile, sentiti i Municipi;
5. di dare mandato agli Uffici competenti dell’Amministrazione Capitolina,
congiuntamente con gli enti e soggetti competenti in materia, di istituire un Registro
Capitolino delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, quale parte integrante del Piano, nel quale saranno censiti tutti gli
impianti di telecomunicazione presenti sul territorio capitolino;
6. di pubblicare sul sito istituzionale di Roma Capitale, in osservanza dell’art. 40 del
D.Lgs. n. 33/2013, il Piano e i risultati delle campagne periodiche di misura dei campi
elettromagnetici sul territorio con il ricorso alle migliori tecnologie, al fine di rendere
disponibile alla cittadinanza le suddette informazioni, attraverso sistemi di
visualizzazione interattiva su mappe;
7. di prevedere, a tal fine, tramite apposito accordo con ARPA Lazio, campagne di
monitoraggio dei CEM, in accordo con i Municipi, attraverso la dislocazione di
centraline per la misurazione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con la
trasmissione dei dati di misura, nonché la relativa pubblicazione sul sito web di Roma
Capitale;
8. di prevedere, al fine di attivare un processo partecipativo, l’istituzione di un
“Osservatorio di settore sull’inquinamento elettromagnetico” con funzioni consultive
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in materia, composto da rappresentanti del Dipartimento Pianificazione e Attuazione
Urbanistica, del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, del
Dipartimento Servizi educativi e scolastici, giovani e pari opportunità e da un
Rappresentante di ciascun organismo di seguito elencato: Conferenza dei Municipi,
ARPA, AASSLL, Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi
dell’art. 9 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., Comitati e portatori di interessi diffusi,
Società di Telefonia Mobile. L’Osservatorio potrà, altresì, avvalersi di tecnici
dell’ISPRA, del Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio e/o di altre
Strutture pubbliche su specifici argomenti.
L’Osservatorio, i cui componenti svolgeranno l’incarico a titolo gratuito, si incontrerà
almeno due volte all’anno, e svolgerà le seguenti funzioni:
– Monitoraggio sulla piena attuazione del Regolamento e consultazione del Piano
annuale di sviluppo;
– Coordinamento su quanto contenuto nel punto 10 del presente deliberato;
– Adozione e coordinamento di iniziative di coinvolgimento della cittadinanza, con il
supporto delle strutture territoriali, in merito ad eventuali criticità relative ai piani
di sviluppo delle reti in collaborazione con il Presidente del Municipio interessato
o un suo delegato.
Con successivo provvedimento, sarà redatto, entro sei mesi dall’approvazione della
presente deliberazione, dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica,
di concerto con gli Uffici del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, il
Regolamento dell’Osservatorio;
9. di prevedere l’attivazione con Enti o Istituti specializzati, di un accordo finalizzato
alla realizzazione di specifiche indagini epidemiologiche, volte ad offrire un quadro di
conoscenza sulla esposizione ai campi elettromagnetici;
10. di promuovere, di concerto con le Amministrazioni e gli Enti dello Stato previsti
dall’art. 10 L. n. 36/2001, specifiche iniziative ed azioni di informazione e campagne
di educazione ambientale, ai sensi della legge n. 349/1986, nonché del D.Lgs.
n. 33/2013, per favorire la conoscenza ed il corretto approccio della popolazione con
le tecnologie di comunicazione elettronica;
11. di effettuare una verifica ciclica semestrale dello stato attuativo di quanto disposto
nella presente deliberazione, nella sede della Commissione Ambiente di Roma
Capitale.
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Allegato
“Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di
telefonia mobile, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e
per la redazione del Piano, ex art. 105, comma 4 delle NTA del PRG vigente, nonché
per l’adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico”.
ART. 1 – Ambito di applicazione
ART. 2 – Finalità e obiettivi
ART. 3 – Criteri per la localizzazione e progettazione degli impianti
ART. 4 – Divieto di installazione degli impianti
ART. 5 – Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio
ART. 6 – Piano territoriale della telefonia mobile
ART. 7 – Azioni di risanamento e tutela ambientale
ART. 8 – Funzioni di vigilanza, controllo e partecipazione
ART. 9 – Sanzioni
ART. 10 – Entrata in vigore e norme transitorie
ART. 11 – Procedura autorizzativa
11.1 – Impianti di telefonia – Stazioni Radio Base
11.2 – Microcelle, ponti radio, e altri impianti
11.3 – Impianti temporanei
11.4 – Impianti di altri enti pubblici
11.5 – Messa in esercizio e comunicazione post attivazione
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ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento si applica agli impianti per la telefonia mobile, per i quali è
richiesta specifica autorizzazione da parte di Roma Capitale. Sono esclusi
dall’applicazione del presente Regolamento gli apparati di telefonia mobile afferenti alla
Difesa nazionale, ai Servizi di emergenza tecnica e sanitaria e alla Pubblica sicurezza.
ART. 2 – FINALITA’ E OBIETTIVI
Il presente Regolamento fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina di riferimento per
assicurare il corretto insediamento urbanistico, territoriale ed ambientale degli impianti di
telefonia mobile, minimizzando contestualmente l’esposizione della popolazione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001.
Il presente Regolamento assicura le seguenti finalità ed obiettivi:
a) tutela della salute umana dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici,
tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e
naturalistico;
b) armonizzazione delle esigenze dell’Amministrazione Capitolina, di cui al punto
precedente, con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle
telecomunicazioni;
c) minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
d) promozione di interventi di riqualificazione delle aree ritenute non idonee ai sensi
dell’art. 4 del presente Regolamento, anche mediante interventi di rilocalizzazione
degli impianti;
e) accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o all’interno di siti
comuni, anche nei casi di rilocalizzazione;
f) riduzione del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di
copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo
elettromagnetico.
Conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale i soggetti
interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui all’art. 1, dovranno presentare la
migliore soluzione tecnica possibile, che esprima il livello più basso di campo
elettromagnetico e minimizzi gli effetti sulle componenti ambientali e paesaggistiche.
ART. 3 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI
IMPIANTI
I gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di
minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione e alla
mitigazione degli impatti visivi, ove tecnicamente possibile.
Le aree del territorio definite come preferenziali per l’istallazione degli impianti sono:
a) in maniera prioritaria aree di proprietà dell’Amministrazione Capitolina.
L’assegnazione di aree, manufatti e terreni di proprietà di Roma Capitale ai gestori di
Telefonia mobile avviene a titolo oneroso;
b) aree già servite da viabilità, al fine di evitare la realizzazione di nuove infrastrutture a
servizio della postazione;
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c) aree inserite nelle componenti di PRG vigente quali:
– Agro Romano, ad esclusione della Rete Ecologica;
– Infrastrutture per la mobilità;
– Infrastrutture tecnologiche;
– Tessuti prevalentemente per attività;
– Servizi pubblici di livello urbano quali cimiteri, attrezzature complementari alla
mobilità, attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
– Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, ad esclusione dell’istruzione
di base, attrezzature sanitarie ed assistenziali, residenze sanitarie per anziani,
aree per il gioco dei ragazzi e dei bambini;
d) aree, immobili o impianti di proprietà o in possesso della Pubblica Amministrazione
(statale, regionale, provinciale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione delle aree e
dei siti di cui all’art. 4 del presente Regolamento.
Il Dipartimento Patrimonio definirà, per ogni singola richiesta da parte dei gestori, il
canone dovuto per l’utilizzo degli immobili o strutture di proprietà di Roma Capitale con
un regolare contratto di locazione.
Può essere consentita la localizzazione degli impianti in altre aree solo se tutte le
precedenti localizzazioni risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la
copertura dei servizi, con l’obbligo del rispetto delle aree e siti di cui all’art. 4 del
presente Regolamento.
Sono inoltre da privilegiare, se tecnicamente possibile, e compatibilmente con gli obiettivi
di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici:
a) l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni (cositing)
preferibilmente in aree non densamente abitate e compatibilmente con le esigenze di
copertura del servizio;
b) l’alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti quali pali
per l’illuminazione stradale, sostegni per le insegne, torri faro, serbatoi idrici, ecc.;
c) la localizzazione su immobili e/o aree di proprietà comunale;
d) la localizzazione su edifici che risultino essere i più alti tra tutti quelli contigui.
I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento
devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della
richiesta, per ridurre al livello più basso possibile l’esposizione della popolazione ai
campi elettromagnetici e l’impatto visivo.
Si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come
l’insieme di azioni che permettono di ridurre l’impatto visivo dovuto agli impianti e
l’attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti
anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Si
elencano i seguenti possibili criteri progettuali:
a) adottare tutti gli accorgimenti progettuali con l’obiettivo di rendere minime le altezze
e le sezioni dei supporti;
b) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi
radianti;
21
c) ridurre al minimo scalette e supporti di servizio, nel rispetto delle relative norme di
sicurezza;
d) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture
limitrofe ed integrarsi nei coni di visuale principali;
e) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture,
come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri
elementi integranti i progetti tecnici; il vano apparati dovrà essere realizzato in
maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente
nell’ambiente circostante;
f) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l’impatto visivo e a
preservare il paesaggio attraverso l’utilizzo di vegetazione arborea ed arbustiva;
g) adottare opportuni mascheramenti ed integrazioni architettoniche.
Gli impianti dovranno essere conservati e manutenuti con cura dai gestori sia per
garantire l’efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle
emissioni dei campi elettromagnetici, sia per finalità di mitigazione dell’impatto visivo,
estetiche e di decoro.
ART. 4 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI
Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità stabiliti per legge, nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi
localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell’esposizione umana alle onde
elettromagnetiche nei siti sensibili; in particolare è fatto divieto di installare impianti su
siti sensibili quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido, oratori,
orfanotrofi, parchi gioco, ivi comprese le relative pertinenze, ad una distanza non
inferiore a 100 m., calcolati dal bordo del sistema radiante al perimetro esterno.
Gli impianti di telefonia mobile esistenti, installati sugli immobili di cui al comma
precedente, sono oggetto di delocalizzazione in conformità con le finalità stabilite nel
presente Regolamento, previa individuazione, autorizzazione e attivazione contestuale di
altro sito compatibile ai fini di una efficiente erogazione del servizio.
Il divieto di installazione di cui sopra può essere derogato sui singoli beni classificati
come siti sensibili che, per attività in essi svolta, richiedano una puntuale copertura
radioelettrica.
Non è consentita l’installazione degli impianti su edifici costruiti abusivamente, che non
abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
ART. 5 – MISURE DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO
Nei siti indicati dalla direttiva Habitat – Rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE) e nelle
Aree Naturali Protette (L. n. 394/1991 e LR Lazio n. 29/1997) l’installazione e la
modifica degli impianti è subordinata all’acquisizione del parere favorevole degli organi
competenti.
In aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 e art. 142 del D.Lgs.
n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l’installazione e la modifica degli
impianti è subordinata all’acquisizione del parere favorevole degli organi competenti.
22
Su immobili costituenti Beni Culturali ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio, l’installazione e la modifica degli impianti è
subordinata all’acquisizione del parere favorevole degli organi competenti.
L’installazione degli impianti dovrà essere conforme alla normativa dettata dalla
pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale Paesistico, Piano Territoriale
Paesaggistico Regionale, Piano di Bacino, etc.).
Non è consentita l’installazione di nuovi impianti in aree dell’Agro Romano ricadenti in
Rete Ecologica, secondo le NTA del PRG vigente, a meno che il Gestore non dichiari
espressamente e/o dimostri che da tale divieto discende l’impossibilità di realizzare una
completa rete di comunicazione.
I beni e le aree inserite in “Carta per la Qualità” sono soggette alle limitazioni dell’art. 16
delle NTA del PRG vigente. Se gli elementi inseriti in Carta per la Qualità non sono
tutelati per legge, le nuove installazioni o modifiche sono soggette all’acquisizione del
parere favorevole della Sovrintendenza Capitolina.
Nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale,
l’installazione degli impianti, ove consentita e previo N.O. da parte degli organi
competenti, deve adottare soluzioni tecnologiche e progettuali tali da mitigare l’impatto
visivo.
Ai sensi dell’art. 10, comma 10, delle NTA del PRG vigente i progetti di SRB di telefonia
mobile che ricadono nel Sistema dei Servizi, delle Infrastrutture e degli Impianti, di cui al
Titolo IV, dovranno essere corredati da una “Valutazione Ambientale Preliminare”
(V.A.P.).
Nell’ambito della Valutazione Ambientale Preliminare i progetti devono prevedere
interventi di Mitigazione di Impatto Ambientale (M.I.A.); in subordine i gestori devono
proporre adeguati interventi ambientali da attuarsi nell’immediato contesto o nell’area di
pertinenza. In caso di impossibilità a realizzare gli stessi, i gestori possono richiedere di
corrispondere importi sostitutivi, commisurati all’entità dell’intervento e alla valenza
ambientale del sito, che consentirà all’Amministrazione Capitolina, sentito il Municipio
competente, di realizzare gli interventi ambientali nel contesto urbano di appartenenza.
Agli Uffici del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile e del Dipartimento
Programmazione e Attuazione Urbanistica, è attribuito l’incarico di predisporre, con il
supporto del Segretariato Generale, una proposta di deliberazione di Giunta Capitolina
per la definizione dei criteri applicativi individuati all’art. 5 del Regolamento, parte
integrante della presente deliberazione.
Ai sensi dell’art. 10 comma 13 delle NTA del PRG vigente, in caso di interferenza o
sovrapposizione con norme sovraordinate si applicano esclusivamente tali norme
sovraordinate, per cui la V.A.P. non è dovuta.
ART. 6 – PIANO TERRITORIALE DELLA TELEFONIA MOBILE
Il Piano Territoriale della Telefonia Mobile, redatto in conformità al Regolamento,
assicura il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti al fine di
minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l’impatto
sull’ambiente.
23
Il Piano Territoriale della Telefonia Mobile, da avviare entro tre mesi dall’approvazione
del presente Regolamento, dovrà contenere:
– Registro Capitolino conforme a quanto stabilito nel DM 13 febbraio 2014 del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
– Mappe delle superfici e dei volumi di rispetto del campo elettromagnetico destinate ad
utenze, a tutela delle quali sono fatti rispettare i limiti di esposizione, i limiti di
attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti con DPCM 8 luglio 2003 e ss.mm.ii.;
– Distribuzione spaziale dei livelli (RMS) di campo elettrico massimo stimato in fase di
autorizzazione dell’impianto radiante;
– Mappa dei punti di misura, con relativi livelli di campo elettromagnetico, effettuate sia
attraverso indagini ad hoc che con monitoraggi in continuo;
– Programmi annuali di sviluppo delle reti per ognuno dei Gestori, suddivise per
tipologia di tecnologia utilizzata (UMTS, LTE, ecc.), che dovranno contenere la
proposta delle aree individuate per la futura localizzazione degli impianti da
presentarsi anticipatamente entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno;
– Strumenti di governo del territorio: insieme degli strumenti urbanistici per il controllo
e la pianificazione territoriale vigente.
Il Piano, di natura interattiva, sarà aggiornato in tempo reale, recependo le modifiche
intercorse (nuove installazioni, delocalizzazioni, dismissioni, nuove misurazioni,
evoluzioni normative e tecnologiche ecc.).
La predisposizione, il coordinamento e l’aggiornamento del Piano è affidata al
Dipartimento Pianificazione e Attuazione Urbanistica, di concerto con il Dipartimento
Tutela Ambientale – Protezione Civile e i Municipi territorialmente coinvolti.
Le risultanze delle varie fasi del processo di pianificazione devono essere rese
consultabili e fruibili agli addetti ai lavori e alla cittadinanza.
Il processo di pianificazione annuale di sviluppo dovrà prevedere il coinvolgimento
dell’Osservatorio di settore sull’inquinamento elettromagnetico, organo con funzioni
consultive in materia, come definito all’art. 8 del presente Regolamento.
Il Piano annuale può prevedere integrazioni e modifiche per sopraggiunte eccezionali
esigenze di copertura del servizio da parte dei Gestori.
ART. 7 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE
Roma Capitale promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge
n. 36/2001 e del D.Lgs. n. 259/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni in
conformità del D.M. n. 381/1998.
La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga
riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del
DPCM 8 luglio 2003, dal disposto di cui alla legge n. 221/2012. Tenuto conto del
particolare contesto monumentale, archeologico, architettonico, paesaggistico ed
ambientale in cui risiedono le aree della Città Storica e in particolare del Centro Storico
Patrimonio UNESCO, nelle azioni di risanamento e riqualificazione di cui all’art. 2,
punto d) del presente Regolamento, si dovrà tenere conto, nelle forme e nei modi
24
concordati anche con gli operatori, la rimozione e rilocalizzazione entro e non oltre due
anni presso aree e/o siti ritenuti conformi al Piano, degli impianti attualmente collocati in
siti incompatibili con i vincoli preesistenti.
Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di
sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del
DPCM 8 luglio 2003 e dal disposto di cui alla legge n. 221/2012.
Ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari
degli stessi.
ART. 8 – FUNZIONI DI VIGILANZA, CONTROLLO E PARTECIPAZIONE
L’attività di vigilanza e controllo ambientale in materia di esposizione ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, attribuite al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione
Civile, U.O. Tutela dagli inquinamenti, come disposto dalla D.G.C. n. 345/2011, si avvale
del supporto tecnico dell’ARPA Lazio nel rispetto delle specifiche competenze e secondo
quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.
Il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile effettuerà il monitoraggio dei
campi elettromagnetici, finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di
esposizione previsti dalla normativa statale, tramite apposito accordo con ARPA Lazio,
nonché di concerto con i Municipi.
L’Osservatorio di settore sull’inquinamento elettromagnetico garantisce la partecipazione
della cittadinanza, avvalendosi anche di tecnici dell’ISPRA, del Dipartimento di
Epidemiologia della Regione Lazio e/o di altre Strutture pubbliche su specifici argomenti:
a) monitoraggio sulla piena attuazione del Regolamento e di consultazione sul piano
annuale;
b) coordinamento nel promuovere, di concerto con le amministrazioni e gli enti dello
Stato previsti dell’art. 10 L. n. 36/2001, specifiche iniziative ed azioni di informazione
e campagne di educazione ambientale, ai sensi della legge n. 349/1986, nonché del
D.Lgs. n. 33/2013, per favorire la conoscenza ed il corretto approccio della
popolazione con le tecnologie di comunicazione elettronica;
c) promozione di incontri con la cittadinanza in collaborazione con i Municipi interessati
da eventuali criticità.
L’Osservatorio di settore sull’inquinamento elettromagnetico è composto da
rappresentanti del Dipartimento Pianificazione e Attuazione Urbanistica, Dipartimento
Tutela Ambientale – Protezione Civile, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici,
Giovani e Pari Opportunità e da un Rappresentante di ciascun organismo di seguito
elencato: Conferenza dei Municipi, ARPA, AASSLL, Associazioni di Protezione
Ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 9 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., Comitati e
portatori di interessi diffusi, Società di Telefonia Mobile.
Con successivo provvedimento, sarà redatto, entro sei mesi dall’approvazione della
presente deliberazione, dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, di
concerto con gli Uffici del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, il
Regolamento dell’Osservatorio.
25
ART. 9 – SANZIONI
Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste per
le violazioni:
a) delle norme di cui alla legge n. 36/2001, per le quali trovano applicazione le sanzioni
previste dalla stessa legge all’art. 15;
b) delle norme di cui al D.Lgs. n. 259/2003, per le quali trovano applicazione le sanzioni
previste dalla stessa legge all’art. 98;
per le violazioni di natura urbanistica delle norme e prescrizioni del presente
Regolamento trovano applicazione le sanzioni in materia di abusivismo edilizio previste
dal D.P.R. n. 380/2001 e dalla normativa nazionale sulla tutela dei beni culturali,
paesaggistici ed ambientali.
In caso di installazione o modifica di impianti di telefonia mobile senza o in difformità
dell’autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste all’art. 214 del
D.Lgs. n. 259/2003.
Nel caso di superamenti dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici previsti dal D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 si
applicano le disposizioni di cui al co. 47 dell’art. 1 della L.R. n. 22/2009 ed al disposto di
cui alla legge n. 22/2012 in merito alla competenza ad irrogare le sanzioni, affidata ai
comuni nel cui territorio si è verificato l’illecito; l’Amministrazione Capitolina procede
all’irrogazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 182 della L.R. Lazio n. 14/1999 e s.m.i.,
avvalendosi, ai fini dell’effettuazione dei controlli e della vigilanza, dell’ARPA.
ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE
Il presente Regolamento diventa efficace con l’esecutività della deliberazione di
approvazione.
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed
indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.
L’entrate in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di
esso pregresso in materia in contrasto con il presente Regolamento.
ART. 11 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA
11.1 – Impianti di telefonia – Stazioni Radio Base
L’installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti
radioelettrici, e in particolare l’installazione di torri, di tralicci, di impianti
radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio
base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS/LTE, o tecnologiche
assimilabili successive, viene autorizzata da Roma Capitale.
L’installazione e le modifiche degli impianti di telefonia mobile sono soggette a richiesta
di autorizzazione di cui agli artt. 86, 87, 87/bis e 87/ter del D.Lgs. n. 259/2003 e
ss.mm.ii..
26
La realizzazione, la modifica tecnologica, l’implementazione ed il trasferimento degli
impianti in esame presuppongono il perfezionamento del titolo di legittimazione di cui
all’art. 87 e segg. del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii..
L’istanza, conforme al modello A dell’allegato n. 13 al D.Lgs. n. 259/2003, è presentata a
Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica –
U.O. Coordinamento permessi di costruire e vigilanza, e copia per conoscenza al
Municipio competente, a firma del legale rappresentante, ed è corredata della
documentazione, anche su supporto informatico, con possibilità di trasmissione via pec,
prevista dal medesimo allegato.
L’istanza dovrà contenere idonea documentazione, anche sotto forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprovante la titolarità, da parte del
richiedente:
1. di un titolo giuridico valido ed efficace che lo abiliti a realizzare e gestire in proprio
l’impianto in esame, ovvero a realizzare e gestire l’impianto;
2. di un titolo giuridico vigente ed efficace che lo abiliti all’uso dell’area e/o
dell’immobile prescelto come sito di installazione dell’impianto.
L’istanza deve essere inoltre corredata di tutta la documentazione prevista dal D.Lgs.
n. 259/2003 e ss.mm.ii., tra cui:
1. autorizzazioni, pareri, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato,
previsto dalla normativa vigente, e copia della presentazione D.M. n. 37/2008 al
Genio Civile;
2. il parere favorevole dell’ARPA sulla compatibilità del progetto alle disposizioni di cui
al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dal disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e
che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità, relativi alle emissioni nonché sulle possibili interferenze relative agli
apparati elettromedicali, tenendo anche conto dei valori di fondo elettromagnetico
esistenti e dei valori stimati dell’impianto;
3. eventuali altri pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta ed altri atti di assenso
comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti;
4. ove non sussistono norme sovraordinate occorre il parere favorevole espresso dal
competente Servizio Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Tutela Ambientale
– Protezione Civile in merito alla Valutazione Ambientale Preliminare (V.A.P.);
5. la ricevuta di pagamento di segreteria istruttoria;
6. la ricevuta di pagamento dei “Diritti di Segreteria per il rilascio VAP”.
Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui al presente paragrafo, ad esclusione
del parere favorevole di ARPA, non sia allegato alla richiesta di Autorizzazione,
l’Amministrazione Capitolina ne chiede la presentazione, interrompendo i termini previsti
dalla vigente normativa in materia di silenzio assenso (SA), fino all’avvenuto
perfezionamento della richiesta di autorizzazione.
Se gli atti mancanti non vengono prodotti nei termini indicati, Roma Capitale indice una
Conferenza di Servizi per il rilascio di un’autorizzazione unica con le modalità e nei
termini di cui alle vigenti norme.
Nel caso di condivisione della stessa struttura o degli stessi elementi radianti da parte di
più operatori, sussiste l’obbligo di presentare un’unica richiesta di autorizzazione da parte
27
di tutti i singoli fruitori dell’impianto. In detta richiesta devono essere indicate le
eventuali condivisioni; inoltre ciascun singolo operatore di frequenza o di banda di
frequenza è tenuto, per ogni progetto, ad acquisire autonomamente, l’apposito parere
tecnico preventivo da parte dell’ARPA Lazio.
Copia dell’istanza viene inoltrata dal proponente contestualmente ad ARPA Lazio, che si
pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento degli elaborati, esprimendo il prescritto
parere tecnico preventivo. Alla formulazione di detto parere è subordinata l’attivazione
dell’impianto e non anche il perfezionamento del titolo di legittimazione. L’operatore è
obbligato ad ottemperare, prima dell’attivazione dell’impianto, alle eventuali prescrizioni
dettate da ARPA Lazio.
Roma Capitale nella figura dirigenziale dell’Ufficio Coordinamento permessi di costruire
e vigilanza – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, provvede a
trasmettere copia del progetto al Municipio competente che provvede a pubblicizzare
l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto, salvo che l’operatore
interessato autorizzi la divulgazione dei profili tecnici dell’impianto stesso.
11.2 – Microcelle, ponti radio, e altri impianti
La realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt) è
soggetta ai sensi dell’art. 35, comma 4 e 4/bis del D.L. n. 98/2011 convertito con
modifiche nella legge n. 111/2011 e ss.mm.ii., alla sola comunicazione all’ARPA Lazio, a
Roma Capitale – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica –
U.O. Coordinamento permessi di costruire e vigilanza, e per conoscenza al Municipio
competente, contenente un’autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati
radioelettrici aggiornati.
All’interno di aree di particolare pregio storico, architettonico, paesaggistico o
naturalistico ed estetico, interessate da regimi vincolistici imposti a norma di legge, è data
priorità alla installazione di microimpianti, salva l’esistenza di comprovate e documentate
circostanze ostative di carattere tecnico alla luce delle esigenze del servizio e comunque
su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati
legittimamente operanti.
In ogni caso, gli impianti installati in dette zone non devono alterare significativamente lo
stato visivo dei luoghi. A tali fini si può ricorrere ad adeguate forme di mascheramento e
mimetizzazione degli impianti.
I soggetti interessati all’installazione di impianti di telecomunicazione diversi, quali ponti
radio o assimilabili, devono darne comunicazione al Comune ed al Municipio
competente, almeno 45 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.
11.3 – Impianti temporanei
E’ possibile procedere all’installazione di impianti mobili temporanei dandone
comunicazione al Municipio competente, nei termini definiti dall’art. 11.1 del presente
Regolamento, esclusivamente nei seguenti casi, debitamente comprovati dall’operatore:
a) eventi di carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale e religioso di particolare
rilevanza;
b) esecuzione di prove tecniche di copertura e trasmissione radioelettrica;
28
c) copertura di aree non servite dall’operatore, limitatamente ai tempi tecnici ed
amministrativi necessari per la conclusione delle procedure di pianificazione e
relativamente ai siti programmati. Nel caso sub a) il titolo di legittimazione spiegherà
efficacia, sempre nel rispetto delle soglie prescritte e previo espletamento delle
procedure autorizzative ordinarie, sino al terzo giorno successivo alla data di
conclusione dell’evento; nei casi sub b) e c) il titolo di legittimazione produrrà effetti
per un periodo massimo di sei mesi, non rinnovabili nell’ipotesi sub b); rinnovabili
per una sola volta per ulteriori sei mesi nell’ipotesi sub c). Le procedure di
legittimazione degli impianti temporanei devono essere espletate nel più breve tempo
possibile, avendo carattere prioritario.
Sono esonerati dall’acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei
attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per
esigenze connesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti
possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall’Autorità competente.
Tutti gli impianti temporanei dovranno rispettare in ogni caso i limiti di esposizione ai
campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss.mm.ii. e al presente
Regolamento.
11.4 – Impianti di altri enti pubblici
Tutti gli Enti Pubblici diversi da Roma Capitale che abbiano necessità di installare
impianti di cui all’articolo 1, comma 2 del presente Regolamento devono inviare al
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Coordinamento permessi di
costruire e vigilanza, ed al Municipio competente, 45 giorni prima dell’effettivo inizio dei
lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire
l’espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento.
In ogni caso resta invariato l’obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai
campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed
integrazioni.
11.5 – Messa in esercizio e comunicazione post attivazione
L’operatore, dopo il perfezionamento del prescritto titolo di legittimazione, ha l’obbligo
di comunicare a Roma Capitale, all’ARPA Lazio ed al Municipio interessato, entro dieci
giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, la data di attivazione dello stesso in modo
da consentire ad ARPA Lazio l’esecuzione di misure di post-attivazione onde verificare il
rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del D.P.C.M. 8 luglio
2003, dal disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e del presente Regolamento.
Nella comunicazione deve essere indicato esplicitamente se l’attivazione impianto sia
finalizzata all’esecuzione di prove tecniche di trasmissione, che non possono comunque
protrarsi per oltre 30 giorni, fatta eccezione per gli impianti temporanei, disciplinati
dall’art. 6.3. Decorso tale termine l’impianto dovrà essere condotto a regime.
In assenza dell’attestazione di conformità l’impianto non potrà essere attivato.
29
Allegato n. 13 (artt. 87 e 88 D.Lgs. n. 259/2003)
MODELLO A
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
Il sottoscritto ………………………………… nato a ………………. il ………………………… residente
a ……………………………………. via ………………………………………. n. ………….. nella
sua qualità di………………………………. della Società ……………………………… con sede in
Via ………………………….. n. ………………..
Chiede
il rilascio dell’autorizzazione alla installazione dell’impianto di seguito descritto
dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla
legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Descrizione dell’impianto e delle aree circostanti.
−Posizionamento degli apparati.
Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti,
la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione
dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di
grado o a sue frazioni, nonché dell’indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di
ogni eventuale altra indicazione per l’individuazione del sito.
Descrizione del terreno circostante.
−si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell’apparato,
evidenziando:
−edifici posti in vicinanza del sito;
−conformazione e morfologia del terreno circostante;
−eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.
(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).
Caratteristiche radioelettriche dell’impianto.
−Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le
caratteristiche radioelettriche dell’impianto trasmittente.
Allega alla presente istanza
−Scheda tecnica dell’impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna
installata;
−Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In
tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l’attenuazione in dB del campo
(o deve essere indicato il campo relativo E/E0);
−Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale
con coordinate UTM della dislocazione dell’impianto;
−Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su
scala 1:500;
−Dichiarazione della potenza fornita a connettore d’antenna del sistema irradiante. In
caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza;
−Mappe del territorio circostante all’impianto;
30
−Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni
presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani
fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);
−Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di
installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri
intorno all’impianto;
−Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di
livello altimetriche.
Tutte le suddette mappe dovranno contenere l’indicazione del Nord geografico.
Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi
della legge 27 gennaio 1968, n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti
falsi,
Rilascia
la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
“l’impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica
effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di
qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.
−A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio
documento di identità.
Firma.
31
MODELLO B
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
(per impianti con potenza in antenna da 5 a 20 watt)
Il sottoscritto ………………………………… nato a ………………. il ………………………… residente
a ……………………………………. via ………………………………………. n. ………….. nella
sua qualità di………………………………. della Società ……………………………… con sede in
…………………..Via ……………………………. n. …………..
Descrizione dell’impianto e delle aree circostanti
−Posizionamento degli apparati.
−Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la
loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.
−La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al
secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell’indirizzo completo di numero civico se
assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l’individuazione del sito.
Caratteristiche radioelettriche dell’impianto.
Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche
radioelettriche dell’impianto trasmittente.
Allega alla presente istanza:
a) dichiarazione della potenza fornita a connettore d’antenna del sistema irradiante;
b) scheda tecnica dell’impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna
installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo
irraggiamento dell’antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o
meccanico);
c) indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale
con coordinate UTM della dislocazione dell’impianto.
32
Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l’assistenza
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 29 voti favorevoli e 3 contrari.
Hanno votato a favore i Consiglieri Azuni, Baglio, Battaglia E., Battaglia I., Cantiani,
Caprari, Celli, Corsetti, De Luca, Frongia, Ghera, Giansanti, Grippo, Magi, Marino, Nanni,
Onorato, Palumbo, Panecaldo, Paris G., Peciola, Piccolo, Policastro, Proietti Cesaretti, Raggi,
Stampete, Stefano, Tempesta e Tiburzi.
Hanno votato contro i Consiglieri Cozzoli Poli, Rossin e Tredicine.
La presente deliberazione assume il n. 26.
(O M I S S I S)
LA PRESIDENTE
V. BAGLIO – F. MARINO
IL SEGRETARIO GENERALE
L. IUDICELLO
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO
33
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………………….
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni.
La presente deliberazione è stata adottata dall’Assemblea Capitolina nella seduta
del 14 maggio 2015.
Dal Campidoglio, lì …………………………………
p. IL SEGRETARIO GENERALE
…………………………………….

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