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Una calligrafia incomprensibile può rendere un giudizio nullo

Una calligrafia incomprensibile può rendere un giudizio nullo
Febbraio 19
23:30 2015

Potrebbe risultare anomalo ai giorni nostri, in cui ormai il computer è diventato strumento di uso comune, privilegiato più o meno da tutti, grandi e piccoli, che ci sia un giudice il quale, evidentemente a causa di difficoltà nell’utilizzo del pc, preferisca scrivere una sentenza a mano, eppure ciò è accaduto.
La notizia non sta però tanto in questo. D’altra parte si potrebbe infatti pensare anche a quelle persone, e ce ne sono varie, che anziché inviare una mail, preferiscono ricorrere al “vecchio” metodo dello scambio di lettere. Ciò che c’è di interessante nel caso che si riporta è che, a causa della scrittura illegibile del giudice in questione, il giudizio è stato dichiarato nullo. A seguito di sentenza in base alla quale un soggetto era stato ritenuto colpevole del delitto di ingiuria, quest’ultimo aveva proposto ricorso in cassazione contestando appunto il fatto che l’impossibilità di leggere esattamente quanto riportato nella sentenza manoscritta, impediva di venire a conoscenza dei fatti in modo preciso e conseguenzialmente non garantiva al ricorrente di potersi difendere in modo corretto in caso di impugnazione della suddetta sentenza. Le Sezioni Unite, già in una precedente pronuncia, precisamente con la sentenza n. 42363 del 2006, avevano sostenuto che quando l’impossibilità di decifrare quanto scritto in una sentenza non si limita ad alcune parole bensì alla maggior parte di esse e quando non si tratta di una scrittura la cui leggibilità, con uno sforzo per così dire naturale o comunque facilmente realizzabile, può essere ottenuta, allora non solo la sentenza, intesa nel senso di documento, è nulla, ma è nullo l’intero giudizio. Tale affermazione sta a significare che il giudizio deve ripartire dall’inizio, evidentemente presso altro giudice. Le Sezioni Unite ritengono infatti che in alcun modo si potrebbe optare per la soluzione di “riscrivere” la sentenza, nemmeno da parte dell’autore della stessa. La nullità dell’intero giudizio si giustifica in virtù del fatto che la sentenza è un documento messo a disposizione dei soggetti, precisamente delle parti che hanno partecipato al giudizio ed eventualmente del giudice del gravame, cioè al giudice adito in caso in impugnazione. Non può quindi essere considerata come un atto privato del giudice che l’ha emessa. Sicuramente l’utilizzo del computer avrebbe ovviato a tale inconveniente, che, direi a parere unanime, è tutt’altro che lieve. D’altra parte non ritengo si potrebbe intravedere la possibilità per il soggetto ritenuto colpevole, di risultare innocente nel nuovo giudizio. La sentenza di condanna infatti non è stata annullata per mancanza di prove o altre cause analoghe, bensì esclusivamente per l’impossibilità di leggere quanto scritto dall’autore della stessa. L’imputato si vedrà quindi costretto a ripercorrere tutto l’iter giudiziale fin dal principio.

Cassazione penale, sez. V, sentenza 07.11.2014, n°46124

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